IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Vista la relazione finale dell'apposita commissione di studio costituita con decreto ministeriale 5 aprile 1990, e successive integrazioni, per la definizione dell'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della comunicazione che ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 concernente il piano di sviluppo universitario per il periodo 1986-90 dovra' attivarsi presso le Universita' degli studi di Siena, Salerno e Torino; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sentito l'ordine dei giornalisti; Riconosciuta la necessita' di modificare le tabelle I e II dell'ordinamentodidattico universitario e di aggiungere dopo la tabella XXXIX- ter, la tabella XL, relativa al corso di laurea in scienze della comunicazione e la tabella XL- bis relativa al corso di diploma universitario in giornalismo e al corso di diploma universitario in tecnica pubblicitaria; Decreta: Articolo unico All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunti il corso di laurea in scienze della comunicazione e i corsi di diploma universitario in giornalismo ed in tecnica pubblicitaria. La tabella II annessa al predetto regio decreto e' integrata nel senso che la facolta' di lettere e filosofia, di sociologia, di magistero e di scienze politiche possono rilasciare il diploma di laurea in scienze della comunicazione e i diplomi universitari in giornalismo ed in tecnica pubblicitaria. Dopo la tabella XXXIX- ter annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte le tabelle XL e XL- bis, relative rispettivamente alla laurea in scienze della comunicazione e ai diplomi universitari in giornalismo e in tecnica pubblicitaria. Le anzidette tabelle sono allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 1991 Il Ministro: RUBERTI Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1992 Registro n. 8 Universita' e ricerca, foglio n. 126