IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni,  al
fine   di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto  il  proprio decreto 6 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, con il quale e'  stata  disposta
l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12% -
18 maggio 1992/1999;
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di mercato, di disporre
l'emissione di una seconda tranche  dei  predetti  buoni  del  Tesoro
poliennali  12%  - 18 maggio 1992/1999, da destinare a sottoscrizioni
in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 12% - 18 maggio 1992/1999, per  un  importo  di  L.  1.500
miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 94,95%
ed  alle  medesime  altre condizioni e modalita' previste dal decreto
ministeriale 6 maggio 1992, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
109 del 12 maggio 1992.
  L'assegnazione  dei buoni emessi della predetta tranche avviene con
il  sistema  dell'asta  marginale  riferito   ad   un   "diritto   di
sottoscrizione".   Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta  la
maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione  indicato  nel
precedente  comma,  che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di
essere disposto a corrispondere  al  Tesoro  per  l'assegnazione  dei
buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e
irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle rel-
ative operazioni.
  Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, terzo comma, e dell'art.
17  del  predetto  decreto  ministeriale  6  maggio 1992, riguardante
l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile  in  due
semestralita'  posticipate,  il  18  novembre ed il 18 maggio di ogni
anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro  poliennali
18 maggio 1992/1999.