IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 774;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
aprile 1992 concernente la delega, del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri, al Ministro per il coordinamento della protezione civile;
  Visto  l'art.  1, comma 1, lettera o), della legge 28 ottobre 1986,
n. 730, come modificato dall'art. 5, comma 5-bis,  del  decreto-legge
26  gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
marzo 1987, n. 120, con il quale e' stato  attribuito  un  contributo
speciale di lire dieci miliardi alla regione Umbria per interventi di
consolidamento  delle  frane  verificatesi  nel  comune  di  Perugia,
localita' Fontivegge e nel comune di Montone, localita' Capoluogo, ed
e' stata prevista la possibilita', da parte della  medesima  regione,
di  utilizzare  tale  contributo  anche per interventi di riattazione
degli edifici pubblici e privati danneggiati dai movimenti franosi;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987,  n.  8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 27 marzo 1987, n. 120,
concernente interventi  per  disastri  idrogeologici  sul  territorio
nazionale,  che  autorizza  il  Ministro  per  il coordinamento della
protezione  civile  ad  adottare   misure   per   l'assistenza   alla
popolazione  rimasta senza tetto per effetto dei movimenti franosi ed
a realizzare programmi costruttivi per la definitiva sistemazione dei
nuclei familiari sgomberati;
  Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n.  415,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;
  Vista  l'ordinanza n. 1942/FPC del 12 giugno 1990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del  19  giugno  1990,  con  la  quale,  ad
integrazione  del  contributo  di lire dieci miliardi attribuito alla
regione Umbria ai sensi della sopracitata legge 28 ottobre  1986,  n.
730,  e'  stato assegnato alla regione medesima un contributo di lire
un miliardo e cinquecento milioni per l'esecuzione di  interventi  di
riattazione   di   immobili  danneggiati  dal  movimento  franoso  in
localita'  Fontivegge  del  comune  di  Perugia,   a   valere   sullo
stanziamento  di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.  120,
come  integrato  ai  sensi dell'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre
1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;
  Visto il decreto 23 gennaio 1991, n.  76  con  il  quale  e'  stato
disposto,  per  l'avanzamento  degli anzidetti interventi di recupero
edilizio in localita' Fontivegge, un ulteriore impegno  di  spesa  di
lire  un  miliardo a valere sullo stanziamento sopra indicato, per le
piu' urgenti opere facenti parte della prima fascia di priorita';
  Vista la nota n. 49157 del 30 luglio 1991 con la quale il comune di
Perugia ha rappresentato la impossibilita', nell'ambito del piano  di
interventi  di  consolidamento  del  movimento  franoso e di recupero
edilizio  degli  edifici  danneggiati  dal  dissesto   in   localita'
Fontivegge,  di  riparare  o ricostruire l'edificio ubicato in via S.
Prospero,  al  civico  41, da demolire, a salvaguardia della pubblica
incolumita', in quanto insistente su un'area interessata da  fenomeni
di  dissesto,  nonche'  la  impossibilita'  di ricostruire fuori sito
l'unita' strutturale in  questione,  per  assicurare  una  definitiva
sistemazione  ai  senza  tetto  sgomberati, attesa la carenza di aree
edificabili nel territorio comunale, ed ha quindi richiesto l'assenso
ministeriale all'acquisto, a valere sul finanziamenti  attribuiti  al
comune  medesimo  per  la  frana  di  Fontivegge,  di  immobile  gia'
esistente  nel  territorio  comunale  con  attribuzione  ai   singoli
proprietari   dell'immobile   destinato  alla  demolizione  e  previa
acquisizione al patrimonio comunale dell'area di sedime dello stesso,
di un contributo inferiore a quello previsto nel piano di  intervento
per  il  recupero  dei  fabbricati  danneggiati dalla frana secondo i
criteri fissati dalla giunta regionale, d'intesa  con  il  comune  di
Perugia, con delibera n. 6583 del 9 luglio 1991;
  Vista  la  nota n. 22953 del 30 agosto 1991 con la quale la regione
Umbria  ha  espresso  parere  favorevole  in  merito  alla   predetta
richiesta,  tenuto conto della cennata situazione che non consente la
ricostruzione, in sito o altrove, della unita' strutturale di via  S.
Prospero  n.  41  per  la  quale  era  stata prevista nella precitata
delibera di giunta regionale n. 6583 del 9 luglio 1991 una  provvista
finanziaria pari a L. 1.423.000.000 dei quali 250 milioni finalizzati
alle  opere  di  demolizione  e L. 1.173.000.000 per la ricostruzione
dell'edifico da demolire;
  Vista la nota n. 23484 del  18  settembre  1991  con  la  quale  la
regione  Umbria  ha  trasmesso  una  relazione generale del comune di
Perugia sull'utilizzo dei fondi destinati al recupero dei  fabbricati
danneggiati  dalla  frana di Fontivegge nella quale viene evidenziata
la necessita' di procedere alla demolizione del fabbricato di via  S.
Prospero n. 41;
  Vista  la  nota  n.  7594/1625/91 del 19 dicembre 1991 con la quale
l'ufficio  tecnico  erariale  di   Perugia   ha   congruito   in   L.
1.160.850.000   il  valore  dell'immobile  da  demolire,  comprensivo
dell'area di sedime;
  Ravvisata la necessita' che si proceda, per gli evidenziati  motivi
di  assicurare  la  salvaguardia  della  pubblica  incolumita',  alla
demolizione del fabbricato in via S. Prospero n. 41, con  conseguente
acquisizione  dello  stesso  al  patrimonio  comunale  con vincolo di
inedificabilita' e preso atto della rappresentata  impossibilita'  di
reperire nel territorio comunale area idonea alla ricostruzione fuori
sito;
  Ravvisata  altresi'  la  necessita'  di  consentire,  comunque, una
definitiva sistemazione  dei  nulcei  familiari  sgomberati,  per  le
motivazioni indicate in premessa, fin dall'anno 1983;
  Vista la nota n. 32446 del 23 maggio 1992 con la quale il comune di
Perugia  ha  riferito  circa  la  sistemazione  dei proprietari delle
unita' immobiliari ubicate nello stabile di via  S.  Prospero  n.  41
dalle quali si evince che n. 6 nuclei familiari su 13 sono alloggiati
in immobili di proprieta' comunale;
  Tenuto  conto  che  l'accoglimento  delle richieste prospettate dal
comune di Perugia e dalla regione  Umbria  non  implica  alcun  onere
aggiuntivo  rispetto  al contributo previsto nel piano di intervento,
come  in  precedenza  specificato,  in  L.   1.173.000.000   per   la
ricostruzione  della  unita' strutturale di via S. Prospero n. 41 ma,
anzi, alla stregua del valore del fabbricato comprensivo dell'area di
sedime,  come  congruito  dall'U.T.E. di Perugia in L. 1.160.850.000,
comporta una economia di lire 12.150.000;
  Considerato che un'eventuale ricostruzione, in  altro  sito,  dello
stesso  immobile,  calcolato  con i criteri della legge n. 219 del 14
maggio 1981 e successive modificazioni e  integrazioni  comporterebbe
un  onere,  per  il  solo costo di costruzione, pari a L. 985.567.000
oltre al costo dell'area di sedime, addivenendo ad un valore  globale
sicuramente    superiore   al   valore   complessivamente   periziato
dall'U.T.E. di Perugia, pari a L. 1.160.850.000;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contrarira
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. La regione Umbria e' autorizzata a consentire  la  utilizzazione
dei  finanziamenti,  disposti  con  le  ordinanze citate in premessa,
assegnati nella delibera della giunta regionale n. 6583 del 9  luglio
1991  per la ricostruzione del fabbricato in via S. Prospero n. 41 in
comune di Perugia, localita' Fontivegge, da demolire, nella misura di
L. 1.160.850.000, congruita dall'ufficio tecnico erariale di  Perugia
quale conributo per l'acquisto di un immobile gia' esistente, al fine
di   consentire  la  definitiva  sistemazione  dei  nuclei  familiari
sgomberati.
  2. La concessione del contributo di cui al comma 1  e'  subordinata
alla  cessione  dell'area di sedime del fabbricato di via S. Prospero
n. 41 al comune di Perugia con vincolo di inedificabilita'.
  3. Il comune di Perugia e' tenuto, nella  ipotesi  di  acquisto  da
parte  degli  attuali  occupanti di alloggi di proprieta' comunale, a
destinare  le  relative  disponibilita'   alla   prosecuzione   degli
interventi di recupero edilizio indicati nelle premesse.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 6 giugno 1992
                                                  Il Ministro: CAPRIA