Il decreto in oggetto disciplina la  procedura  di  riconoscimento
dei  diplomi,  disponendo  nell'art.  12,  comma  2,  che la relativa
domanda va presentata al Ministero competente, che ai sensi dell'art.
11, comma primo, lettera a), e' quello titolare della vigilanza sulle
professioni individuate nell'allegato al decreto.
   Per le professioni vigilate da  questo  Ministero  la  domanda  va
presentata alla Direzione generale affari civili e libere professioni
-   Ufficio   VII,  e  ad  essa  deve  essere  allegata  la  seguente
documentazione:
   1) Se la formazione e' stata acquisita per  almeno  due  terzi  in
Paesi della Comunita' europea:
     a)  il  titolo  di studio con attestazione che il richiedente ha
seguito con successo un ciclo di studi postsecondari di durata minima
di tre  anni  o  di  durata  equivalente  a  tempo  parziale  in  una
universita'  o  in un istituto di istruzione superiore (art. 1, comma
3, del decreto legislativo n. 115/1992);
     b)  documentazione  attestante  che  nel  Paese  di  provenienza
l'esercizio  della  professione  del  richiedente  e'  subordinata al
possesso della formazione professionale documentata  (art.  1,  comma
1); oppure documentazione attestante che il richiedente ha esercitato
a  tempo  pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi
dieci anni (art. 3, comma 1);
     c)  documentazione  attestante   le   materie   comprese   nella
formazione  professionale  comprovata  dai  titoli  (art. 6, comma 1,
lettera a);
     d) documentazione attestante le attivita' professionali comprese
nella professione corrispondente a  quella  a  cui  si  riferisce  il
riconoscimento  nel  paese  di  provenienza  del richiedente (art. 6,
comma 1, lettera b).
   2) Se la formazione e' stata acquisita per una durata superiore ad
un terzo in un Paese non appartenente alla Comunita' europea:
     a) i documenti di cui sub 1) a), b), c), d);
     b) documentazione comprovante il riconoscimento del titolo in un
Paese della Comunita';
     c) documento comprovante che il richiedente e'  in  possesso  di
una esperienza professionale di tre anni (art. 1, comma 4).
   Si  precisa  altresi'  che tutti i documenti allegati alla domanda
debbono essere tradotti in lingua italiana ai sensi dell'art. 10  del
decreto  legislativo  n. 115/1992 ed e' opportuno che siano muniti di
"apostilla" ai sensi della legge 10 dicembre  1966  che  ratifica  la
convenzione    internazionale    riguardante    l'abolizione    della
legalizzazione di  atti  pubblici  stranieri  firmata  all'Aia  il  5
ottobre 1961.
   L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta' di comunicare a mezzo
lettera  all'interessato  la   necessita'   di   integrazione   della
documentazione elencata (art. 12, comma 3).
   A    tal   fine   la   domanda   dovra'   indicare   un   recapito
dell'interessato.