Con  decreto  ministeriale 15 maggio 1992 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende   sotto   specificate   e'   disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
1) S.p.a. Annunziata, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento
   di Ceccano (Frosinone):
periodo: dal 25 giugno 1991 al 21 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 25 giugno 1991;
pagamento diretto: si'.
2) S.p.a. Schwarzenbach sud Italia, con sede in Rieti e stabilimento
   di Rieti:
periodo: dall'8 luglio 1991 al 5 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 9 luglio 1989;
pagamento diretto: si';
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.
 3) S.p.a. Farsura costruzioni, con sede in Roma, cantieri di Bova
   Marina (Reggio Calabria), Cardeto e Gioia Tauro (Reggio Calabria),
   Cariati (Cosenza), Castellaneta (Taranto),  Fabrizia  e  Cardinale
   (Catanzaro),  Palermo  1,  Palermo  4  e Poggio Ridente (Palermo),
   Paolo Gili, Petrazzi, Jato e Castellana (Palermo):
periodo: dal 19 luglio 1990 al 18 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 maggio
   1990 - CIPI 22 aprile 1992;
prima concessione: dal 19 luglio 1990;
pagamento diretto: si';
contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale  di  previdenza  dei giornalisti italiani sono autorizzati,
la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
    Con  decreto ministeriale 18 maggio 1992 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende   sotto   specificate   e'   disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
  1) S.r.l. Sewing Machines Italy, gia' Stabilimento industriale
   Singer, con  sede  in  Monza  (Milano)  e  stabilimento  di  Monza
   (Milano):
periodo: dal 26 agosto 1991 al 21 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 28 agosto 1989;
pagamento diretto: si'.
  Il presente decreto annulla e sostituisce i decreti ministeriali 20
febbraio 1992, n. 11978/3/4.
  2) S.p.a. Marini, con sede in Alfonsine (Ravenna) e stabilimenti di
   Alfonsine (Ravenna) e San Biagio d'Argenta (Ferrara):
periodo: dal 30 dicembre 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1› gennaio 1989;
pagamento diretto: si'.
  3) Industrie Magneti Marelli S.p.a. gia' S.r.l., con sede in
   Milano/Crescenzago  e  stabilimenti di Carpi (Modena), Crescenzago
   (Milano), Potenza, San Salvo (Chieti):
periodo: dal 2 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 22
   aprile 1992;
prima concessione: dal 3 giugno 1991;
pagamento diretto: si'.
  4) S.p.a. Mawel, con sede in Urbe (Savona) e stabilimento di
   Pocapaglia (Cuneo):
periodo: dal 1› ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 1› aprile 1990;
pagamento diretto: si'.
  5) S.r.l. Elettrometallurgica trentina, con sede in Trento e
   stabilimento di Trento:
periodo: dal 28 gennaio 1992 al 26 aprile 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 30 luglio 1990;
pagamento diretto: si'.
   6) S.r.l. Mi.Da., con sede in Serino (Avellino) e stabilimento di
   Serino (Avellino):
periodo: dal 9 dicembre 1991 al 7 giugno 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12
   dicembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 12 dicembre 1990;
pagamento diretto: si';
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.
  7) S.r.l. Calzaturificio Sodi, con sede in Volturana Irpina
   (Avellino) e stabilimento di Volturana Irpina (Avellino):
periodo: dal 7 aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 aprile
   1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 7 aprile 1990;
pagamento diretto: si';
contributo aziendale: no.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il  decreto  ministeriale
26 ottobre 1991, n. 11795/33.
  8) S.r.l. Calzaturificio Sodi, con sede in Volturana Irpina
   (Avellino) e stabilimento di Volturana Irpina (Avellino):
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 aprile
   1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 7 aprile 1990;
pagamento diretto: si';
contributo addizionale: no;
art. 22, ultimo comma, della legge n. 223/91.
  9) S.r.l. Giovanni Marchisio & C., con sede in Torino e
   stabilimento di Cascine Vica (Torino):
periodo: dal 22 luglio 1991 al 14 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 23 gennaio 1991;
pagamento diretto: si';
contributo addizionale: no.
  Il  presente  decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
25 novembre 1991, n. 11843/20.
10) S.p.a. Filatura di Torre Boldone, con sede in Torre Boldone
   (Bergamo) e stabilimento di Torre Boldone (Bergamo):
periodo: dal 13 gennaio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992: dal 15 luglio 1991;
pagamento diretto: si'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale  di  previdenza  dei giornalisti italiani sono autorizzati,
la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale 18 maggio 1992 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende   sotto   specificate   e'   disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
1) S.p.a. Tirrena Sipa, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di
   Pomezia (Roma):
periodo: dal 18 agosto 1991 al 17 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 27 febbraio 1989;
pagamento diretto: si'.
2) S.p.a. Tirrena Sipa, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di
   Pomezia (Roma):
periodo: dal 18 febbraio 1992 al 23 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 27 febbraio 1989;
pagamento diretto: si'.
 3) S.n.c. Eredi di Mario Coppola, con sede in Roma e stabilimento di
   Roma:
periodo: dall'11 agosto 1991 al 17 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 13 febbraio 1989;
pagamento diretto: si';
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.
4) S.p.a. Tec.Me Motors, con sede in Frosinone e stabilimento di
   Ferentino (Frosinone):
periodo: dal 25 febbraio 1991 al 24 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1› settembre 1990;
pagamento diretto: si'.
5) S.p.a. Tec.Me Motors, con sede in Frosinone e stabilimento di
   Ferentino (Frosinone):
periodo: dal 25 agosto 1991 al 30 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 1› settembre 1990;
pagamento diretto: si'.
6) S.p.a. S.I.S. - Societa' italiana sementi, con sede in Roma e
   unita' nazionali:
periodo: dal 30 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1992: dal 4 luglio 1991;
pagamento diretto: si'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti  italiani  sono  autorizzati,
la'  dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 in favore di ventuno operai
e una impiegata dipendenti dalla S.r.l. Fratelli  Elli  M.  &  R.  di
Milano,  occupati  presso  lo  stabilimento di Milano, per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  quaranta a trentadue ore
settimanali,  e'  disposta  la  proroga  della   corresponsione   del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7
del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  29 febbraio 1988, n. 48, dal 1› gennaio
1992 al 27 dicembre 1992.
   Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 in  favore  di  complessivi
centodue  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I cotoni di Condrio, ora
S.r.l. Manifattura dell'Adda, con sede legale  di  Vicenza,  occupati
presso  lo  stabilimento  di  Berbenno  (Sondrio)  -  Divisione abiti
professionali, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione  dell'orario  di  lavoro  da
quaranta  a  trentadue  ore  settimanali per tre settimane e a 24 ore
settimanali  per  una  settimana,  e'  disposta  la   proroga   della
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  e  all'art.  7  del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988,  n.  48,
dal 1› gennaio 1992 al 27 settembre 1992.
   Con  decreto  ministeriale  5  giugno  1992  in favore di ventisei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Tessitura  Armand  Saccal   di
Rescaldina  (Milano),  occupati  presso lo stabilimento di Rescaldina
(Milano), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che  ha  stabilito  una riduzione dell'orario di lavoro da
quaranta ore a venti ore  medie  settimanali  cosi'  articolato:  gli
impiegati lavorano quattro ore giornaliere per venti ore settimanali,
mentre  il personale addetto alla produzione e' diviso in tre squadre
ed effettua sei ore giornaliere per trenta ore settimanali,  con  una
squadra  interamente  sospesa  ogni settimana, e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, per il periodo dal 2 settembre 1991 al 30 agosto 1992.
   Con  decreto  ministeriale  5 giugno 1992 in favore di diciassette
lavoratori di cui dodici operai, due intermedi e tre impiegati  tutti
dipendenti  dalla  S.r.l. Victor meccanica di precisione, con sede di
Bresso (Milano), occupati presso lo stabilimento di Bresso  (Milano),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario  di  lavoro  da  quaranta  ore
settimanali  a  sedici  ore minime settimanali cosi' strutturate: 40%
delle ore settimanali per otto operai; 20% delle ore settimanali  per
sei operai, tre impiegati e tre intermedi e 10% delle ore settimanali
per  un  impiegato,  e' disposta la corresponsione del trattamento di
integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella  legge  19  dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 gennaio
1992 al 3 gennaio 1993.
   Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 in  favore  di  diciassette
lavoratori  di cui dodici operai, due intermedi e tre impiegati tutti
dipendenti  dalla  S.r.l.  Victor  progetti   e   strumentazioni   di
precisione  di  Bresso  (Milano),  occupati presso lo stabilimento di
Bresso  (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da quaranta ore settimanali a sedici  ore  minime  settimanali
cosi'  costituite:  40%  delle  ore  settimanali per nove operai; 20%
delle ore settimanali per sei lavoratori di  cui  due  intermedi,  un
impiegato e tre operai e 10% delle ore settimanali per due impiegati,
e'   disposta  la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n.  863,  per il periodo dal 7 gennaio 1992 al 3
gennaio 1993.
   Con decreto ministeriale 5 giugno 1992 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalle  aziende  operanti  nella  provincia  di  Salerno e
impegnate nella realizzazione del secondo lotto della strada  a  s.v.
Fondo  valle  Sele/Ofantina,  resisi disponibili dal 2 luglio 1990 e'
disposta  la  corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale sino all'11 agosto 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del   predetto   trattamento   ai
lavoratori interessati.
   Con   decreto   ministeriale  5  giugno  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stone Wash
Blue,  con  sede e stabilimento in Roma, per il periodo dall'8 luglio
1991 al 7 gennaio 1992.
   La corresponsione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta con il precedente comma e' prolungata al 7 luglio
1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati nonche'  all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
    Con  decreto  ministeriale  5  giugno  1992  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  S.P.
Elettronica, con sede e stabilimento in Mazzo di Rho (Milano), per il
periodo dal 13 febbraio 1992 al 9 agosto 1992.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
    Con   decreto  ministeriale  5  giugno  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cogolo
Torino, con sede  in  Udine  e  stabilimento  in  S.  Mauro  Torinese
(Torino), per il periodo dal 31 ottobre 1991 al 27 novembre 1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
    Con  decreto  ministeriale  5  giugno  1992  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  E.B.I.  -
European  Biochimical  Industry  gia'  Idaff  -  I.C.G.,  con  sede e
stabilimento in Fisciano (Salerno), per il periodo dal 14 marzo  1992
al 13 settembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
    Con  decreto  ministeriale  5  giugno  1992  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Giovanni
Marchisio  &  C.,  con  sede in Torino e stabilimento in Cascine Vica
(Torino), per il periodo dal 15 ottobre 1991 al 12 aprile 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
    Con   decreto  ministeriale  5  giugno  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Videoprojector Industry, con sede e stabilimento in  Trento,  per  il
periodo dal 9 gennaio 1992 al 20 aprile 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
    Con  decreto  ministeriale  5  giugno  1992  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.
Protomultilayers, con sede e stabilimento in Venaria (Torino), per il
periodo dal 27 luglio 1991 al 26 gennaio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  5  giugno  1992  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.a.s.  Officina
meccanica  Fabbrizi  di  Fabbrizi Fabrizio e C., con sede in Torino e
stabilimento in Airasca (Torino), per il periodo dal 7 settembre 1991
al 7 marzo 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
    Con  decreto  ministeriale  5  giugno  1992  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Feri,  con
sede e stabilimento in S. Mauro Torinese (Torino), per il periodo dal
24 luglio 1991 al 18 gennaio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
    Con  decreto  ministeriale  5  giugno  1992  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.
Calzaturificio  Imeca,  con sede e stabilimento in Crispano (Napoli),
per il periodo dal 27 febbraio 1991 al 25 agosto 1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
    Con   decreto  ministeriale  5  giugno  1992  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Pontelandolfo, con  sede  in  Subbiano  (Arezzo)  e  stabilimento  in
Pontelandolfo  (Benevento),  per  il periodo dal 28 maggio 1991 al 24
novembre 1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.