IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1966, quale modificato dal decreto ministeriale 5 giugno 1976, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale delle pensioni del Ministero della difesa; Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 437, che prevede l'attribuzione della pensione privilegiata di cui alla tabella 3 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituita dalla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore dei cittadini italiani divenuti invalidi (ovvero in favore dei congiunti dei cittadini deceduti) a seguito dello scoppio di ordigni bellici in tempo di pace; Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1992, con il quale, in attuazione della sopracitata legge, n. 437/1991, si individua nella Direzione generale delle pensioni della Difesa l'ufficio competente alla emanazione dei provvedimenti adottati in applicazione della legge stessa; Ritenuto pertanto, di modificare il decreto ministeriale 18 luglio 1966, quale modificato dal decreto ministeriale 5 giugno 1976, nella parte concernente le attribuzioni, in relazione ai nuovi compiti, della piu' volte citata Direzione generale delle pensioni di questo Ministero; Decreta: Art. 1. L'art. 2 del decreto ministeriale 18 luglio 1966, quale modificato dal decreto ministeriale 5 giugno 1976, indicato nelle premesse, e' ulteriormente modificato nel modo seguente: le parole: "14a Divisione: liquidazioni speciali connesse con il trattamento pensionistico", sono sostituite dalle parole: "14a Divisione: liquidazioni speciali connesse con il trattamento pensionistico; pensioni privilegiate in favore dei destinatari della legge 31 dicembre 1991, n. 437". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 giugno 1992 Il Ministro: ROGNONI