Il comitato nazionale per la tutela delle donominazioni di origine
dei  vini,  istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 luglio 1963, n.  930,  esaminata  la  domanda
intesa  ad  ottenere  la  modifica del disciplinare di produzione del
vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di S.
Croce" riconosciuta con decreto del Presidente  della  Repubblica  1›
maggio  1970  e successivamente modificata con decreto del Presidente
della Repubblica 18 luglio 1980, propone la modifica del disciplinare
medesimo secondo il testo di cui appresso.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale  della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino DOC
                  "Lambrusco Salamino di S. Croce"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di  S.
Croce"  e'  riservata  al  vino  che  risponde  alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.