Il comitato nazionale per la tutela delle donominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di S. Croce" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 1 maggio 1970 e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1980, propone la modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino DOC "Lambrusco Salamino di S. Croce" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di S. Croce" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.