Ai presidenti delle  giunte  delle
                                  regioni e delle province autonome
                                  Agli  assessori  alla sanita' delle
                                  regioni e delle province autonome
                                     e, per conoscenza:
                                  Ai commissari del Governo presso le
                                  regioni e le province autonome
  Le modalita' che dovranno essere seguite dai  soggetti  richiedenti
per  agevolare  le procedure connesse alla erogazione dell'indennizzo
previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono le seguenti:
  1. In  relazione  all'art.  1  si  precisa  che  esso  individua  i
destinatari dell'indennizzo nelle seguenti categorie:
   1)  i  soggetti  sottoposti a vaccinazione obbligatoria per legge,
che abbiano riportato un danno permanente causalmente correlato;
   2) i soggetti contagiati da HIV a seguito di trasfusione di sangue
o di somministrazione di emoderivati;
   3) gli operatori sanitari che abbiano  riportato  un'infezione  da
HIV  a  seguito di esposizione professionale a sangue o suoi derivati
provenienti da soggetti HIV positivi;
   4) i soggetti  che  presentino  danni  irreversibili  a  causa  di
epatiti post-trasfusionali;
   5)  i  soggetti  che,  non  vaccinati,  abbiano  riportato danni a
seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata;
   6)  i  soggetti  danneggiati  a  seguito   di   vaccinazioni   non
obbligatorie,  ma  necessarie  per  motivi  di  lavoro, per incarichi
d'ufficio, per accedere ad uno Stato estero;
   7) coloro che, rientrando tra i soggetti  a  rischio  operanti  in
strutture  sanitarie  ospedaliere, si siano sottoposti a vaccinazioni
anche  non   obbligatorie   riportandone   un   danno   irreversibile
causalmente correlato.
  2. L'art. 2 determina la misura dell'indennizzo, specificando che:
    a) l'assegno mensile non e' reversibile;
    b)  viene integrato dall'indennita' integrativa speciale prevista
dal vigente ordinamento;
    c) la sua  decorrenza  va  riferita  al  primo  giorno  del  mese
successivo a quello in cui viene presentata la domanda di indennizzo.
  Inoltre,  viene  precisato  che,  ove  a causa delle vaccinazioni o
delle malattie previste nella legge stessa, sia  derivata  la  morte,
l'indennizzo e' costituito da un assegno da corrispondersi una tantum
agli  aventi  diritto. Questi ultimi sono: i genitori o gli esercenti
la patria potesta' nel caso in cui  il  deceduto  sia  minorenne,  il
coniuge,  i figli minorenni, i figli maggiorenni inabili al lavoro, i
genitori nel caso in cui il  deceduto  sia  maggiorenne,  i  fratelli
minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.
  3. Nell'art. 3 sono indicate le modalita' per avanzare la richiesta
di  indennizzo  e  la  documentazione  da  allegare  alla  stessa. E'
previsto,  inoltre,  che  i  medici  vaccinatori   e   trasfusionisti
compilino delle schede informative.
  La domanda di indennizzo deve essere indirizzata al Ministero della
sanita'  e,  a  seconda  che  la menomazione sia ritenuta correlata a
vaccinazione ovvero a somministrazione di sangue  ed  emoderivati  e'
prevista una diversa documentazione da produrre.
  In allegato alla presente circolare vengono proposti dei fac-simile
di domanda, diversificati per le diverse situazioni previste.
  4. Qualunque medico nell'esercizio della professione somministri un
vaccino  dovra'  compilare una scheda dalla quale risultino eventuali
effetti collaterali derivanti dalla somministrazione di quel  vaccino
e  per  i  quali  il  vaccinato e' ricorso alle sue cure. Tale scheda
sara' conforme al modello allegato.
  Il medico  trasfusionista  o  che  somministri  emoderivati  dovra'
compilare  una  scheda,  conforme  al modello allegato, in cui dovra'
annotare tutti i dati relativi al prodotto somministrato.
  5. Coloro che alla data di entrata in vigore della  presente  legge
abbiano   gia'   subito  danni  irreversibili  causalmente  posti  in
correlazione con la  somministrazione  di  vaccini  o  di  sangue  ed
emoderivati,  alla  domanda  uniranno una scheda informativa conforme
all'allegato. Tale scheda informativa non e' richiesta per coloro che
ritengano di aver subito un danno irreversibile a causa  di  contatto
con soggetto vaccinato.
  Infine,  per coloro che abbiano gia' subito alla data di entrata in
vigore della legge menomazioni a causa di vaccinazioni  obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati, il termine perentorio,
di  cui  al comma 1, inizia a decorrere dalla predetta data (21 marzo
1992).
  In considerazione del tempo  di  incubazione  delle  epatiti  post-
trasfusionali,  contemplate  al  comma  3  dell'art. 1, il termine di
prescrizione, pe la presentazione della  domanda  di  indennizzo  per
danni  irreversibili  alle medesime correlati, e' assimilato a quello
relativo alle vaccinazioni (tre anni).
                                              Il Ministro: DE LORENZO