1. Considerazioni generali. Con decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 1991, e' stato adottato il regolamento per l'adattamento alla realta' nazionale del regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 797/85, sostitutivo, a valere dalla campagna 1990-91, della precedente disciplina in materia. Il decreto ministeriale 9 aprile 1992, n. 281/1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992, ha successivamente modificato, tra l'altro, le disposizioni in materia di controlli e sanzioni, contenute nell'art. 12 del suddetto decreto n. 63/1991. Sotto il profilo dei controlli e del regime sanzionatorio, tale articolo prevede in particolare, al comma 1, l'attribuzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni di controllo, da esercitarsi in collaborazione con le regioni e la provincia autonoma di Bolzano, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato. E' fatta comunque espressamente salva ogni altra disposizione di diversa portata che disponga un diverso assetto funzionale dei rapporti sopra individuati, cosi' consentendo l'eventuale autonomo esercizio di poteri di controllo da parte di organi regionali. Il decreto n. 281/1992 non ha apportato modificazioni al comma in questione. La legittimita' costituzionale dell'impostazione generale della disciplina contenuta nei sopracitati regolamenti ministeriali, ivi comprese, con riguardo al profilo specifico che qui interessa, le disposizioni in materia di controlli e sanzioni, e' stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 448/90. Il Ministero ha provveduto ad impartire agli uffici competenti istruzioni a carattere amministrativo per l'applicazione del regime con circolari ministeriali n. 239/1990 (ritiro dei seminativi) e n. 244/1990 (misure forestali collegate al ritiro dei seminativi); i paragrafi 4 e 5 della circolare n. 239/1990 ed i paragrafi 3 e 4 della circolare n. 244/1990, in particolare, riguardano le modalita' e le competenze in materia di controlli e sanzioni. La presente circolare sostituisce integralmente i suddetti paragrafi, adeguandone il contenuto alle disposizioni introdotte con il decreto ministeriale n. 281/1992. 2. Il sistema delle decadenze delineato dal nuovo art. 12 del decreto ministeriale n. 63/1991. Il decreto ministeriale n. 281/1992, nel sostituire l'art. 12 del decreto ministeriale n. 63/1991, ha inteso puntualizzare e meglio articolare il sistema di sanzioni accessorie gia' previsto nel suddetto decreto, regolando una serie di ipotesi di inadempienze che danno luogo a decadenza parziale o totale dal regime di aiuto. Il comma 9 del nuovo testo dell'art. 12 prevedeva che le somme gia' erogate in relazione alle superfici decadute dovessero essere restituite con la maggiorazione degli interessi legali eventualmente maturati. Si precisa al proposito che, su precisa richiesta del Ministro del tesoro (con nota del 23 maggio 1992, prot. n. 122094), con decreto in corso di emanazione, tale testo e' stato rettificato per quanto attiene alla maggiorazione da applicarsi alle somme da restituire: a tali fini si deve, infatti, far riferimento non al tasso di interesse legale bensi' al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di recupero, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183 e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568. Il Ministero del tesoro ha fatto altresi' presente che il recupero delle somme da parte delle amministrazioni competenti, in alcuni casi, e' avvenuto senza i relativi interessi. Il sistema di decadenze appena illustrato, elaborato in esecuzione dell'art. 15 del regolamento CEE n. 1272/88, e' destinato a rivestire un'importante funzione dissuasiva rispetto alle possibili inadempienze degli obblighi assunti dal beneficiario, il quale, in tal modo, vede espressamente sanzionate determinate fattispecie che col precedente sistema potevano rimanere, in taluni casi, prive di conseguenze. L'esigenza di massimizzare il suddetto effetto deterrente impone, sul piano procedimentale, di adottare procedure il piu' possibile rapide e che siano in stretto collegamento con le attivita' istruttorie e liquidatorie. In tale ottica, la scelta piu' razionale e meglio rispondente all'esigenza prospettata consiste nell'attribuire alle regioni, cui sono devolute le attivita' istruttorie finalizzate alla liquidazione dei premi (art. 9 del decreto ministeriale n. 63/1991), la competenza a pronunziare la decadenza (parziale o totale) dell'aiuto ed a recuperare le somme eventualmente gia' erogate per le superfici decadute, secondo quanto e' precisato nel paragrafo 4 della presente circolare. Appare opportuno precisare che le decadenze previste dal decreto ministeriale n. 281/1992 sono applicabili solo alle violazioni accertate nel corso di attivita' di controllo espletate successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale n. 281/1992. 3. Irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi della legge n. 898/1986. E' a questo punto opportuno considerare il caso in cui, oltre alla comminazione delle decadenze illustrate nel precedente par. 2, determinandosi le ipotesi di illecito amministrativo regolate dalla legge n. 898/1986, implicitamente richiamata nell'ultimo comma del nuovo testo dell'art. 12, si dovra' procedere altresi' all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed al recupero delle somme indebitamente percepite. Com'e' noto, la circolare ministeriale n. 239 del 14 maggio 1990, ha delineato (par. 5. SOMME INDEBITAMENTE PAGATE E SANZIONI) il seguente sistema: il C.F.S., all'atto dell'accertamento, in sede di controllo, di violazioni amministrative, inoltra rapporto all'Ispettorato centrale repressione frodi ai fini dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa; le regioni interessate o la provincia autonoma di Bolzano, alle quali e' inviata copia del rapporto, sono tenute ad attivare in via diretta ed immediata, tramite i competenti uffici, le azioni di recupero dell'indebito. Cio' premesso, si ricorda che anche il regime di decadenze cui si e' in precedenza accennato impone il recupero delle somme eventualmente gia' corrisposte per le superfici risultate irregolari. Pur prendendo atto, pertanto, dei problemi insorti nel corso dell'applicazione del regime nelle precedenti campagne, evidenziati da talune amministrazioni regionali, e nella consapevolezza che il regime appena delineato non corrisponde all'esigenza, pure rappresentata dalle suddette amministrazioni regionali, di rendere uniforme l'interpretazione delle disposizioni sanzionatorie per tutti i regimi d'intervento comunitario in agricoltura, in particolare evitando, per quanto possibile, lo sdoppiamento tra l'esercizio dell'attivita' di controllo e l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione per il recupero delle somme indebitamente percepite ed il pagamento delle sanzioni, non si ritiene di dover apportare sostanziali modificazioni alla suddetta circolare ministeriale n. 239/1990, se non per quanto dianzi precisato con riferimento al regime delle decadenze. Pertanto, nel caso che la violazione della citata legge n. 898/1986 venga accertata dal Corpo forestale dello Stato nel corso delle attivita' di controllo ad esso demandate, e' compito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste determinare l'importo delle sanzioni amministrative dovute, provvedendo ad emettere le conseguenti ingiunzioni di pagamento, secondo i criteri e le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Resta dunque ferma la competenza delle regioni interessate e della provincia autonoma di Bolzano ad agire per il recupero delle somme indebitamente percepite, gia' affermata nella citata circolare ministeriale n. 239/1990. A tale proposito, si precisa che le dette somme non devono formare oggetto di autonoma pretesa, in quanto gia' comprese nell'importo complessivo recuperato in seguito alla pronunzia di decadenza. La scelta operata appare, sotto altro profilo, necessaria, in quanto il sistema delineato e' l'unico in grado di impedire, qualora vi sia concorso tra la sanzione amministrativa ed il sistema di decadenze, il possibile verificarsi di un'ingiustificata duplicazione della restituzione di parte della somma, che potrebbe avvenire qualora l'Ispettorato della repressione frodi, competente all'irrogazione della sanzione di cui alla legge n. 898/1986, richiedesse, con l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, oltre alla suddetta sanzione, anche la restituzione dell'indebito. E' opportuno precisare infine che si ritiene possano dar luogo all'applicazione della legge n. 898/1986 soltanto le ipotesi di cui ai commi 4 e 5, nonche' al comma 6, lettere a) e b), del nuovo art. 12 del decreto ministeriale n. 63/1991 ed al comma 7, limitatamente alle due ipotesi precitate lettere a) e b) del comma 6. 4. Determinazione dell'importo delle sanzioni. Si chiarisce che, qualora un'infrazione dia luogo a decadenza totale (art. 12, commi 5 e 6, del decreto ministeriale n. 281/1992), con il relativo obbligo di restituzione di tutti gli importi eventualmente percepiti, e presenti altresi' i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi della legge n. 898/1986, ai fini della quantificazione della medesima, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della predetta legge, dovra' tenersi conto della sola quota di premio percepita in relazione alla parte di superficie risultata irregolare. Ad esempio, sia data l'ipotesi di un produttore che si sia impegnato in domanda a ritirare dalla produzione una superficie di cento ettari, e nel corso del terzo anno di impegno venga accertato in sede di controllo che tre ettari della medesima non posseggono i requisiti oggettivi richiesti, con conseguente decadenza totale dall'aiuto. Assumendo che il premio sia pari a lire seicentomila per ettaro, al terzo anno l'anzidetto produttore avra' percepito una somma pari a lire centottanta milioni (lire sessanta milioni per ciascun anno). Mentre per gli effetti della decadenza totale dall'aiuto il produttore in questione e' tenuto a restituire per intero la somma di lire 180 milioni, maggiorata di un importo pari al tasso di sconto in vigore, l'eventuale sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito, di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 898/1986, sara' determinata nella misura di lire 5 milioni 400 mila (3 ettari x 600 mila lire x 3 anni). 5. Procedura. I controlli verranno effettuati dal C.F.S. come disposto e chiarito con le ministeriali n. 5281 del 15 febbraio 1990 e n. 23 del 16 marzo 1990. Essi saranno eseguiti, in collaborazione con le regioni e con la provincia autonoma di Bolzano, dopo l'avvenuto pagamento dell'aiuto. Tali controlli dovranno essere effettuati con le modalita' di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 1272/1988, secondo le quali essi dovranno comprendere un campione non inferiore al 5% delle aziende beneficiarie e far riferimento alla ripartizione geografica delle superfici interessate. Comporteranno inoltre: l'accertamento del rispetto dei divieti ed obblighi di cui all'art. 4 del citato regolamento; le verifiche di cui al paragrafo 3 del citato art. 14. Per consentire alla D.G.E.M.F. di poter impartire ai propri organi periferici le varie disposizioni operative connesse all'espletamento dei controlli, ivi compreso l'impiego di personale e mezzi, l'AIMA, dopo l'avvenuto pagamento dell'aiuto inviera' alla predetta Direzione duplice copia dei prospetti riepilogativi, distinti per regioni e province e con l'indicazione del numero delle aziende beneficiarie, delle superfici interessate e degli importi corrisposti. L'avvio della fase operativa iniziera' con la programmazione in sede regionale o della provincia autonoma dei controlli, che sara' attuata dal coordinatore regionale del C.F.S. in collaborazione con il responsabile dell'ufficio della regione o della provincia autonoma preposto al settore. Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e la provincia autonoma di Bolzano i coordinatori regionali del C.F.S. responsabili sono rispettivamente quelli della Calabria, del Lazio, del Piemonte e del Veneto. I funzionari di cui sopra predisporranno un programma di massima dei controlli da effettuare ogni anno nel territorio di competenza, stabilendo il campione o, eventualmente, i campioni (differenziati per zona e/o per tipo di controllo) in relazione all'insieme di tutte le aziende agricole beneficiarie degli aiuti di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 63/1991. La percentuale delle aziende da sottoporre a controlli deve tener conto delle possibilita' operative degli uffici, ma soprattutto dell'obbligo di individuare con la maggior precisione possibile il grado di rispetto delle norme regolamentari da parte delle aziende beneficiarie del regime di aiuti in questione. Pertanto, se dopo il completamento del programma di controllo di cui sopra in una o piu' zone si riscontri un consistente livello di inadempienze, potra' risultare necessario aumentare la percentuale del campione sino a realizzare, nei casi piu' gravi, il 100% dei controlli in loco. Va tenuto presente, in proposito, che la regolamentazione comunitaria, pur autorizzando un controllo minimo dal 5% delle aziende, pone a carico dell'interessato e degli Stati membri le eventuali conseguenze finanziarie del mancato rispetto della normativa comune. I sopralluoghi saranno effettuati previo invio all'azienda del relativo avviso, almeno quindici giorni prima della data stabilita. I controlli saranno eseguiti da personale del C.F.S. con qualifica di ufficiale di P.G. e agente di P.S., con la partecipazione di un funzionario della regione o della provincia autonoma di Bolzano. Per i relativi verbali di controllo verranno impiegati i modelli SIAN 6/a/ - 6/b - 6/c e, per le misure forestali, 5/ai - 5/bi - 5/ci opportunamente timbrati sull'intestazione con la denominazione della struttura del C.F.S. preposta al controllo e firmati e timbrati in calce dal personale che lo ha effettuato. Tre copie di tali verbali dovranno essere trasmessi alla D.G.E.M.F. Due esemplari resteranno a corredo atti d'ufficio della struttura del C.F.S. e dell'ufficio della regione o provincia autonoma. Copia autentica del processo verbale dovra' altresi' essere inviata alla regione competente o alla provincia autonoma di Bolzano e per conoscenza all'AIMA ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, D.G. produzione agricola, Div. I, sez. Strutture; qualora il processo verbale riguardi misure forestali, dovra' essere inviato, in copia, anche al Ministero del tesoro - Ragioneria generale - IGFOR. Nel caso di inadempimento degli obblighi o di irregolarita', fermo l'obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria, l'ufficio istruttore pronunzia la decadenza e provvede a dar corso alle relative conseguenze: esclusione del beneficiario dai successivi elenchi di liquidazione (nel caso di decadenza totale); riduzione delle superfici e dei premi relativi (nel caso di decadenza parziale); abbattimento del premio del 15% (nel caso di inadempimento dell'obbligo di corretta manutenzione della superficie ritirata). Qualora, poi, il beneficiario inadempiente abbia gia' percepito una o piu' annualita' di premio, l'ufficio istrutture procede al recupero delle somme erogate in relazione alle superfici decadute, secondo quanto dispongono i commi 8 e 9 del nuovo testo dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 63/1991, maggiorando la somma dovuta di un importo pari al tasso di sconto vigente nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'aiuto e la sua restituzione, per quanto si e' esposto al paragrafo 2. Si precisa che gli interessi decorrono dalla data di riscossione del premio, documentata dal beneficiario, fino alla data di restituzione, che puo' essere stabilita dall'ufficio istruttore, d'intesa con l'interessato. Le somme ed i relativi interessi recuperati in seguito alla pronunzia di decadenza dovranno essere versate, a cura dei diretti interessati, all'AIMA a mezzo vaglia del Tesoro, con vincolo di accreditamento al conto corrente infruttifero n. 416 della Tesoreria centrale dello Stato, intestato ad "AIMA - Gestione finanziaria", distinguendo la parte comunitaria da quella nazionale, indicando, altresi', gli interessi distinti fra quelli relativi alla quota comunitaria e quelli relativi alla quota nazionale. Tali vaglia dovranno essere trasmessi in originale all'AIMA. Gli uffici istruttori provvederanno a comunicare tempestivamente all'AIMA un elenco delle ditte decadute, con l'indicazione degli importi restituiti distinti come sopra specificati. Nel caso che l'obbligato non provveda al pagamento di quanto dovuto, l'ufficio competente dovra' munirsi di titolo esecutivo, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del c.p.c., ai fini dell'eventuale procedimento di espropriazione forzata. Ove gli organi del C.F.S. accertassero, in sede di controllo, violazioni che possano dar luogo, oltre che a decadenza, anche all'applicazione della legge n. 898/1986, fermo restando l'obbligo della denuncia alla competente autorita' giudiziaria, dovranno inviare copia del rapporto giudiziario, oltre che all'autorita' giudiziaria, alla D.G.E.M.F. Il rapporto prescritto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, cosi' come modificato dall'art. 4 della legge n. 898/1986 dovra' essere trasmesso all'Ispettorato centrale repressione frodi e, per conoscenza, alla D.G.E.M.F., unitamente al processo verbale in originale o copia conforme, con la prova dell'avvenuta contestazione immediata o della notifica degli estremi della violazione in applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 3 della legge n. 898/1986. Per quanto riguarda l'eventuale sanzione amministrativa, si ricorda che con decreto ministeriale n. 51252/1991 del 5 giugno 1991, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha designato i funzionari delegati ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di cui sopra. Per le sanzioni d'importo non superiore a L. 30.000.000 essi sono i direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza. Per le sanzioni superiori a detto importo, la competenza ad emanare la riferita ordinanza e' dell'ispettore generale capo per la repressione delle frodi sino al limite di L. 200.000.000 e del Ministro dell'agricoltura oltre tale limite. Il Ministro: GORIA