1. Considerazioni generali.
  Con  decreto ministeriale 19 febbraio 1991, n. 63, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2  marzo  1991,  e'  stato  adottato  il
regolamento  per  l'adattamento  alla realta' nazionale del regime di
aiuti per il  ritiro  dei  seminativi  dalla  produzione  di  cui  al
regolamento  CEE del Consiglio n. 797/85, sostitutivo, a valere dalla
campagna 1990-91, della precedente disciplina in materia.
  Il decreto ministeriale 9  aprile  1992,  n.  281/1992,  pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale   n.   111   del   14  maggio  1992,  ha
successivamente modificato, tra l'altro, le disposizioni  in  materia
di  controlli e sanzioni, contenute nell'art. 12 del suddetto decreto
n. 63/1991.
  Sotto il profilo dei controlli e  del  regime  sanzionatorio,  tale
articolo  prevede  in  particolare,  al  comma  1,  l'attribuzione al
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  delle   funzioni   di
controllo,  da  esercitarsi  in  collaborazione  con  le regioni e la
provincia autonoma di Bolzano, avvalendosi anche del Corpo  forestale
dello  Stato.  E'  fatta  comunque  espressamente  salva  ogni  altra
disposizione di diversa  portata  che  disponga  un  diverso  assetto
funzionale   dei   rapporti   sopra  individuati,  cosi'  consentendo
l'eventuale autonomo esercizio di poteri di  controllo  da  parte  di
organi regionali.
  Il  decreto  n. 281/1992 non ha apportato modificazioni al comma in
questione.
  La legittimita'  costituzionale  dell'impostazione  generale  della
disciplina  contenuta  nei  sopracitati regolamenti ministeriali, ivi
comprese, con riguardo al profilo specifico  che  qui  interessa,  le
disposizioni   in   materia   di   controlli  e  sanzioni,  e'  stata
riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 448/90.
  Il Ministero ha provveduto  ad  impartire  agli  uffici  competenti
istruzioni  a  carattere amministrativo per l'applicazione del regime
con circolari ministeriali n. 239/1990 (ritiro dei seminativi)  e  n.
244/1990  (misure  forestali  collegate  al ritiro dei seminativi); i
paragrafi 4 e 5 della circolare n. 239/1990 ed  i  paragrafi  3  e  4
della circolare n.  244/1990, in particolare, riguardano le modalita'
e le competenze in materia di controlli e sanzioni.
  La   presente   circolare   sostituisce  integralmente  i  suddetti
paragrafi, adeguandone il contenuto alle disposizioni introdotte  con
il decreto ministeriale n. 281/1992.
2. Il sistema delle decadenze delineato dal nuovo art. 12 del decreto
ministeriale n. 63/1991.
  Il  decreto  ministeriale n. 281/1992, nel sostituire l'art. 12 del
decreto ministeriale n. 63/1991, ha  inteso  puntualizzare  e  meglio
articolare  il  sistema  di  sanzioni  accessorie  gia'  previsto nel
suddetto decreto, regolando una serie di ipotesi di inadempienze  che
danno luogo a decadenza parziale o totale dal regime di aiuto.
  Il comma 9 del nuovo testo dell'art. 12 prevedeva che le somme gia'
erogate   in  relazione  alle  superfici  decadute  dovessero  essere
restituite con la maggiorazione degli interessi legali  eventualmente
maturati.  Si  precisa  al  proposito  che,  su precisa richiesta del
Ministro del tesoro (con nota del 23 maggio 1992, prot.  n.  122094),
con  decreto  in corso di emanazione, tale testo e' stato rettificato
per quanto attiene alla maggiorazione da  applicarsi  alle  somme  da
restituire:  a  tali  fini  si  deve, infatti, far riferimento non al
tasso di interesse legale bensi' al  tasso  ufficiale  di  sconto  in
vigore  nel periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data
di recupero, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 aprile 1987, n.  183
e  dell'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
dicembre 1988, n. 568.
  Il Ministero del tesoro ha fatto altresi' presente che il  recupero
delle  somme  da  parte  delle  amministrazioni competenti, in alcuni
casi, e' avvenuto senza i relativi interessi.
  Il sistema di decadenze appena illustrato, elaborato in  esecuzione
dell'art. 15 del regolamento CEE n. 1272/88, e' destinato a rivestire
un'importante    funzione    dissuasiva   rispetto   alle   possibili
inadempienze degli obblighi assunti dal beneficiario,  il  quale,  in
tal  modo,  vede espressamente sanzionate determinate fattispecie che
col precedente sistema potevano rimanere, in taluni  casi,  prive  di
conseguenze.
  L'esigenza  di  massimizzare il suddetto effetto deterrente impone,
sul piano procedimentale, di adottare  procedure  il  piu'  possibile
rapide   e  che  siano  in  stretto  collegamento  con  le  attivita'
istruttorie e liquidatorie.
  In tale ottica, la  scelta  piu'  razionale  e  meglio  rispondente
all'esigenza  prospettata  consiste nell'attribuire alle regioni, cui
sono devolute le attivita' istruttorie finalizzate alla  liquidazione
dei premi (art. 9 del decreto ministeriale n. 63/1991), la competenza
a  pronunziare  la  decadenza  (parziale  o  totale)  dell'aiuto ed a
recuperare le somme  eventualmente  gia'  erogate  per  le  superfici
decadute,  secondo quanto e' precisato nel paragrafo 4 della presente
circolare.
  Appare opportuno precisare che le decadenze  previste  dal  decreto
ministeriale  n.  281/1992  sono  applicabili  solo  alle  violazioni
accertate   nel   corso   di   attivita'   di   controllo   espletate
successivamente   all'entrata   in   vigore   del   suddetto  decreto
ministeriale n. 281/1992.
3. Irrogazione di sanzioni amministrative ai  sensi  della  legge  n.
898/1986.
  E'  a questo punto opportuno considerare il caso in cui, oltre alla
comminazione  delle  decadenze  illustrate  nel  precedente  par.  2,
determinandosi  le  ipotesi di illecito amministrativo regolate dalla
legge n. 898/1986, implicitamente richiamata  nell'ultimo  comma  del
nuovo    testo   dell'art.   12,   si   dovra'   procedere   altresi'
all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed  al  recupero  delle
somme indebitamente percepite.
  Com'e'  noto,  la circolare ministeriale n. 239 del 14 maggio 1990,
ha delineato (par. 5.  SOMME  INDEBITAMENTE  PAGATE  E  SANZIONI)  il
seguente sistema:
   il  C.F.S.,  all'atto  dell'accertamento, in sede di controllo, di
violazioni amministrative, inoltra rapporto all'Ispettorato  centrale
repressione  frodi ai fini dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione
di pagamento della sanzione amministrativa;
   le regioni interessate o la provincia autonoma  di  Bolzano,  alle
quali  e'  inviata copia del rapporto, sono tenute ad attivare in via
diretta ed immediata, tramite  i  competenti  uffici,  le  azioni  di
recupero dell'indebito.
  Cio'  premesso,  si ricorda che anche il regime di decadenze cui si
e'  in  precedenza  accennato  impone   il   recupero   delle   somme
eventualmente gia' corrisposte per le superfici risultate irregolari.
  Pur  prendendo  atto,  pertanto,  dei  problemi  insorti  nel corso
dell'applicazione del regime nelle precedenti  campagne,  evidenziati
da  talune  amministrazioni  regionali, e nella consapevolezza che il
regime  appena   delineato   non   corrisponde   all'esigenza,   pure
rappresentata  dalle  suddette  amministrazioni regionali, di rendere
uniforme l'interpretazione delle disposizioni sanzionatorie per tutti
i regimi d'intervento  comunitario  in  agricoltura,  in  particolare
evitando,  per  quanto  possibile,  lo  sdoppiamento  tra l'esercizio
dell'attivita' di controllo e l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione
per il recupero delle somme indebitamente percepite ed  il  pagamento
delle  sanzioni,  non  si  ritiene  di  dover  apportare  sostanziali
modificazioni alla suddetta circolare ministeriale  n.  239/1990,  se
non  per  quanto  dianzi  precisato  con  riferimento al regime delle
decadenze.
  Pertanto, nel caso che la violazione della citata legge n. 898/1986
venga accertata dal Corpo  forestale  dello  Stato  nel  corso  delle
attivita'  di  controllo  ad esso demandate, e' compito del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste determinare l'importo delle sanzioni
amministrative  dovute,  provvedendo  ad  emettere   le   conseguenti
ingiunzioni  di  pagamento,  secondo  i criteri e le modalita' di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
  Resta  dunque ferma la competenza delle regioni interessate e della
provincia autonoma di Bolzano ad agire per il  recupero  delle  somme
indebitamente   percepite,  gia'  affermata  nella  citata  circolare
ministeriale n. 239/1990. A tale proposito, si precisa che  le  dette
somme  non devono formare oggetto di autonoma pretesa, in quanto gia'
comprese  nell'importo  complessivo  recuperato   in   seguito   alla
pronunzia di decadenza.
  La  scelta  operata  appare,  sotto  altro  profilo, necessaria, in
quanto il sistema delineato e' l'unico in grado di impedire,  qualora
vi  sia  concorso  tra  la  sanzione  amministrativa ed il sistema di
decadenze, il possibile verificarsi di un'ingiustificata duplicazione
della restituzione  di  parte  della  somma,  che  potrebbe  avvenire
qualora    l'Ispettorato    della   repressione   frodi,   competente
all'irrogazione  della  sanzione  di  cui  alla  legge  n.  898/1986,
richiedesse,  con l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, oltre alla
suddetta sanzione, anche la restituzione dell'indebito.
  E' opportuno precisare infine che  si  ritiene  possano  dar  luogo
all'applicazione  della  legge n. 898/1986 soltanto le ipotesi di cui
ai commi 4 e 5, nonche' al comma 6, lettere a) e b), del  nuovo  art.
12  del  decreto ministeriale n. 63/1991 ed al comma 7, limitatamente
alle due ipotesi precitate lettere a) e b) del comma 6.
4. Determinazione dell'importo delle sanzioni.
  Si chiarisce che,  qualora  un'infrazione  dia  luogo  a  decadenza
totale  (art. 12, commi 5 e 6, del decreto ministeriale n. 281/1992),
con  il  relativo  obbligo  di  restituzione  di  tutti  gli  importi
eventualmente  percepiti,  e  presenti  altresi'  i  presupposti  per
l'irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi della legge  n.
898/1986,  ai  fini  della  quantificazione  della medesima, ai sensi
dell'art. 3, comma 1, della  predetta  legge,  dovra'  tenersi  conto
della  sola  quota  di  premio  percepita  in relazione alla parte di
superficie risultata irregolare.
  Ad esempio,  sia  data  l'ipotesi  di  un  produttore  che  si  sia
impegnato  in  domanda  a ritirare dalla produzione una superficie di
cento ettari, e nel corso del terzo anno di impegno  venga  accertato
in  sede  di controllo che tre ettari della medesima non posseggono i
requisiti  oggettivi  richiesti,  con  conseguente  decadenza  totale
dall'aiuto.
  Assumendo che il premio sia pari a lire seicentomila per ettaro, al
terzo  anno  l'anzidetto  produttore avra' percepito una somma pari a
lire centottanta milioni (lire sessanta milioni per ciascun anno).
  Mentre  per  gli  effetti  della  decadenza  totale  dall'aiuto  il
produttore in questione e' tenuto a restituire per intero la somma di
lire 180 milioni, maggiorata di un importo pari al tasso di sconto in
vigore,   l'eventuale   sanzione   amministrativa   pecuniaria,  pari
all'importo indebitamente percepito, di  cui  all'art.  3,  comma  1,
della  legge  n.  898/1986,  sara' determinata nella misura di lire 5
milioni 400 mila (3 ettari x 600 mila lire x 3 anni).
5. Procedura.
  I controlli verranno effettuati dal C.F.S. come disposto e chiarito
con le ministeriali n. 5281 del 15 febbraio 1990 e n. 23 del 16 marzo
1990. Essi saranno eseguiti, in collaborazione con le regioni  e  con
la   provincia   autonoma   di  Bolzano,  dopo  l'avvenuto  pagamento
dell'aiuto.
  Tali  controlli  dovranno essere effettuati con le modalita' di cui
all'art. 14 del regolamento CEE n. 1272/1988, secondo le  quali  essi
dovranno  comprendere  un  campione non inferiore al 5% delle aziende
beneficiarie e far riferimento  alla  ripartizione  geografica  delle
superfici interessate. Comporteranno inoltre:
   l'accertamento  del  rispetto  dei  divieti  ed  obblighi  di  cui
all'art. 4 del citato regolamento;
   le verifiche di cui al paragrafo 3 del citato art. 14.
  Per consentire alla D.G.E.M.F. di poter impartire ai propri  organi
periferici  le varie disposizioni operative connesse all'espletamento
dei controlli, ivi compreso l'impiego di personale e  mezzi,  l'AIMA,
dopo l'avvenuto pagamento dell'aiuto inviera' alla predetta Direzione
duplice  copia  dei  prospetti  riepilogativi, distinti per regioni e
province e con l'indicazione del numero delle  aziende  beneficiarie,
delle superfici interessate e degli importi corrisposti.
  L'avvio  della  fase  operativa  iniziera' con la programmazione in
sede regionale o della provincia autonoma dei  controlli,  che  sara'
attuata  dal  coordinatore regionale del C.F.S. in collaborazione con
il responsabile dell'ufficio della regione o della provincia autonoma
preposto al  settore.  Per  quanto  riguarda  le  regioni  a  statuto
speciale Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e la
provincia  autonoma  di  Bolzano  i coordinatori regionali del C.F.S.
responsabili sono rispettivamente quelli della Calabria,  del  Lazio,
del Piemonte e del Veneto.
  I  funzionari  di  cui sopra predisporranno un programma di massima
dei controlli da effettuare ogni anno nel territorio  di  competenza,
stabilendo  il  campione  o, eventualmente, i campioni (differenziati
per zona e/o per tipo di controllo) in relazione all'insieme di tutte
le aziende agricole beneficiarie degli aiuti di cui  all'art.  6  del
decreto ministeriale n. 63/1991.
  La  percentuale  delle aziende da sottoporre a controlli deve tener
conto delle  possibilita'  operative  degli  uffici,  ma  soprattutto
dell'obbligo  di  individuare  con la maggior precisione possibile il
grado di rispetto delle norme regolamentari da  parte  delle  aziende
beneficiarie del regime di aiuti in questione.
  Pertanto,  se  dopo  il completamento del programma di controllo di
cui sopra in una o piu' zone si riscontri un consistente  livello  di
inadempienze,  potra'  risultare  necessario aumentare la percentuale
del campione sino a realizzare, nei casi  piu'  gravi,  il  100%  dei
controlli in loco.
  Va   tenuto   presente,   in  proposito,  che  la  regolamentazione
comunitaria, pur  autorizzando  un  controllo  minimo  dal  5%  delle
aziende,  pone  a  carico  dell'interessato  e  degli Stati membri le
eventuali  conseguenze  finanziarie  del   mancato   rispetto   della
normativa comune.
  I  sopralluoghi  saranno  effettuati  previo  invio all'azienda del
relativo avviso, almeno quindici giorni prima della data stabilita.
  I controlli saranno eseguiti da personale del C.F.S. con  qualifica
di  ufficiale  di  P.G. e agente di P.S., con la partecipazione di un
funzionario della regione o della provincia autonoma di Bolzano.
  Per i relativi verbali di controllo verranno  impiegati  i  modelli
SIAN  6/a/ - 6/b - 6/c e, per le misure forestali, 5/ai - 5/bi - 5/ci
opportunamente timbrati sull'intestazione con la denominazione  della
struttura  del  C.F.S.  preposta al controllo e firmati e timbrati in
calce dal personale che lo ha effettuato. Tre copie di  tali  verbali
dovranno essere trasmessi alla D.G.E.M.F.
  Due  esemplari  resteranno a corredo atti d'ufficio della struttura
del C.F.S. e dell'ufficio della regione o provincia autonoma.
  Copia autentica del processo verbale dovra' altresi' essere inviata
alla regione competente o alla provincia autonoma di  Bolzano  e  per
conoscenza all'AIMA ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
D.G. produzione agricola, Div. I, sez. Strutture; qualora il processo
verbale  riguardi  misure forestali, dovra' essere inviato, in copia,
anche al Ministero del tesoro - Ragioneria generale - IGFOR.
  Nel caso di inadempimento degli obblighi o di irregolarita',  fermo
l'obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria, l'ufficio istruttore
pronunzia   la  decadenza  e  provvede  a  dar  corso  alle  relative
conseguenze: esclusione del beneficiario dai  successivi  elenchi  di
liquidazione   (nel   caso  di  decadenza  totale);  riduzione  delle
superfici e dei premi relativi  (nel  caso  di  decadenza  parziale);
abbattimento   del   premio   del  15%  (nel  caso  di  inadempimento
dell'obbligo di corretta manutenzione della superficie ritirata).
  Qualora, poi, il beneficiario inadempiente abbia gia' percepito una
o piu' annualita' di premio, l'ufficio istrutture procede al recupero
delle somme erogate in relazione  alle  superfici  decadute,  secondo
quanto  dispongono  i  commi  8  e 9 del nuovo testo dell'art. 12 del
decreto ministeriale n. 63/1991, maggiorando la somma  dovuta  di  un
importo pari al tasso di sconto vigente nel periodo intercorrente tra
l'erogazione  dell'aiuto  e  la  sua  restituzione,  per quanto si e'
esposto al paragrafo 2.
  Si precisa che gli interessi decorrono dalla  data  di  riscossione
del   premio,   documentata  dal  beneficiario,  fino  alla  data  di
restituzione, che  puo'  essere  stabilita  dall'ufficio  istruttore,
d'intesa con l'interessato.
  Le  somme  ed  i  relativi  interessi  recuperati  in  seguito alla
pronunzia di decadenza dovranno essere versate, a  cura  dei  diretti
interessati,  all'AIMA  a  mezzo  vaglia  del  Tesoro, con vincolo di
accreditamento al conto corrente infruttifero n. 416 della  Tesoreria
centrale  dello  Stato,  intestato  ad "AIMA - Gestione finanziaria",
distinguendo la parte comunitaria  da  quella  nazionale,  indicando,
altresi',  gli  interessi  distinti  fra  quelli  relativi alla quota
comunitaria e quelli  relativi  alla  quota  nazionale.  Tali  vaglia
dovranno essere trasmessi in originale all'AIMA.
  Gli  uffici  istruttori  provvederanno a comunicare tempestivamente
all'AIMA un elenco delle  ditte  decadute,  con  l'indicazione  degli
importi restituiti distinti come sopra specificati.
  Nel  caso  che  l'obbligato  non  provveda  al  pagamento di quanto
dovuto, l'ufficio competente dovra' munirsi di titolo  esecutivo,  ai
sensi   degli   articoli   633   e   seguenti  del  c.p.c.,  ai  fini
dell'eventuale procedimento di espropriazione forzata.
  Ove gli organi del  C.F.S.  accertassero,  in  sede  di  controllo,
violazioni  che  possano  dar  luogo,  oltre  che  a decadenza, anche
all'applicazione della legge n. 898/1986,  fermo  restando  l'obbligo
della   denuncia  alla  competente  autorita'  giudiziaria,  dovranno
inviare copia  del  rapporto  giudiziario,  oltre  che  all'autorita'
giudiziaria, alla D.G.E.M.F.
  Il  rapporto  prescritto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, cosi' come modificato dall'art. 4  della  legge  n.  898/1986
dovra' essere trasmesso all'Ispettorato centrale repressione frodi e,
per  conoscenza,  alla  D.G.E.M.F., unitamente al processo verbale in
originale  o copia conforme, con la prova dell'avvenuta contestazione
immediata  o  della  notifica  degli  estremi  della  violazione   in
applicazione  della  disciplina sanzionatoria di cui all'art. 3 della
legge n. 898/1986.
  Per quanto riguarda l'eventuale sanzione amministrativa, si ricorda
che con decreto ministeriale n. 51252/1991  del  5  giugno  1991,  il
Ministro  dell'agricoltura  e delle foreste ha designato i funzionari
delegati ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di cui sopra.
  Per le sanzioni d'importo non superiore a L. 30.000.000 essi sono i
direttori   degli   uffici   periferici   dell'Ispettorato   centrale
repressione  frodi,  nell'ambito  della  circoscrizione di rispettiva
competenza.
  Per le sanzioni superiori a detto importo, la competenza ad emanare
la  riferita  ordinanza  e'  dell'ispettore  generale  capo  per   la
repressione  delle  frodi  sino  al  limite  di  L. 200.000.000 e del
Ministro dell'agricoltura oltre tale limite.
                                                   Il Ministro: GORIA