IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  10
aprile  1992  concernente  la  delega del Presidente del Consiglio al
Ministro per il coordinamento della protezione civile;
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274,
concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la
protezione civile;
  Visto  il  decreto-legge  30  aprile 1992, n. 273, che, all'art. 1,
comma 2, dispone lo stanziamento  di  50  miliardi  sul  Fondo  della
protezione  civile  per  la  realizzazione  di  interventi  di  somma
urgenza;
  Vista l'ordinanza n. 2273/FPC del 28 maggio 1992, pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 131 del 5 giugno 1992, con la quale si assegna
al prefetto  di  Agrigento  la  somma  di  L.  2.000.000.000  per  il
ripristino  e il ripascimento del litorale delle zone denominate Baia
d'Oro, Chiavarello, Mollarella e Poliscia;
  Visto l'art. 3 della sopra citata  ordinanza  n.  2273/FPC  con  il
quale  per  errore  materiale  di  trascrizione,  si  attribuisce  al
prefetto di Agrigento, il compito di  procedere  all'affidamento  dei
lavori senza indicare l'ente di cui avvalersi;
  Ritenuto  opportuno  utilizzare,  a tale scopo, l'ufficio del genio
civile di Agrigento e di concedere, altresi', un termine piu' congruo
per la consegna dei lavori;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma  e,  in  particolare,  all'art. 3 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e  loro  suc-
cessive modificazioni ed integrazioni;
                              Dispone:
                           Articolo unico
  L'art.  3  dell'ordinanza n. 2273/FPC del 28 maggio 1992, di cui in
premessa, e' cosi' modificato:
  "Gli interventi previsti dalla presente ordinanza  sono  dichiarati
di   pubblica  utilita',  urgenti  e  indifferibili  e  per  la  loro
attuazione il  prefetto  di  Agrigento,  dopo  il  riscontro  di  cui
all'articolo precedente, avvalendosi dell'ufficio del genio civile di
Agrigento,  potra'  procedere  all'affidamento  dei  lavori  mediante
trattativa privata previa gara ufficiosa tra un  numero  adeguato  di
ditte  idonee,  e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni
piu' celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
  L'ente attuatore e' impegnato ad effettuare la consegna dei  lavori
entro  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione della presente
ordinanza".
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 10 giugno 1992
                                                  Il Ministro: CAPRIA