IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega del Presidente del Consiglio al Ministro per il coordinamento della protezione civile; Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile; Visto il decreto-legge 30 aprile 1992, n. 273, che, all'art. 1, comma 2, dispone lo stanziamento di 50 miliardi sul Fondo della protezione civile per la realizzazione di interventi di somma urgenza; Vista l'ordinanza n. 2273/FPC del 28 maggio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 5 giugno 1992, con la quale si assegna al prefetto di Agrigento la somma di L. 2.000.000.000 per il ripristino e il ripascimento del litorale delle zone denominate Baia d'Oro, Chiavarello, Mollarella e Poliscia; Visto l'art. 3 della sopra citata ordinanza n. 2273/FPC con il quale per errore materiale di trascrizione, si attribuisce al prefetto di Agrigento, il compito di procedere all'affidamento dei lavori senza indicare l'ente di cui avvalersi; Ritenuto opportuno utilizzare, a tale scopo, l'ufficio del genio civile di Agrigento e di concedere, altresi', un termine piu' congruo per la consegna dei lavori; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, all'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro suc- cessive modificazioni ed integrazioni; Dispone: Articolo unico L'art. 3 dell'ordinanza n. 2273/FPC del 28 maggio 1992, di cui in premessa, e' cosi' modificato: "Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti e indifferibili e per la loro attuazione il prefetto di Agrigento, dopo il riscontro di cui all'articolo precedente, avvalendosi dell'ufficio del genio civile di Agrigento, potra' procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni piu' celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge. L'ente attuatore e' impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza". La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 giugno 1992 Il Ministro: CAPRIA