IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 2, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, in base al quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soci volontari delle cooperative sociali che prestano la loro attivita' gratuitamente; Considerato che, per effetto dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, contenente il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facolta' di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali ai fini risarcitivi dell'assicurazione medesima; Ritenuto che per i soci volontari delle cooperative sociali, di cui alla richiamata legge n. 381/1991, si rende opportuno stabilire una retribuzione convenzionale ai fini predetti; Rilevato che per gli altri soci delle medesime cooperative sociali sono assunte, a base del calcolo dei premi e delle prestazioni per la stessa assicurazione, le retribuzioni effettive entro il limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale; Considerata, quindi, la necessita' di determinare la retribuzione convenzionale giornaliera dei soci volontari delle cooperative sociali in misura corrispondente al predetto limite minimo di retribuzione giornaliera; Decreta: Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 381, e' assunta, a base del calcolo dei premi e delle prestazioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soci volontari delle cooper- ative sociali che prestano la loro attivita' gratuitamente, una retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. Roma, 11 giugno 1992 Il Ministro: MARINI