IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, che disciplina il minimale di retribuzione ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni per il Fondo di previdenza per il personale di volo; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989) con il quale, in applicazione del comma 3 del sopra citato art. 4, e' stata approvata la tabella delle retribuzioni minime mensili da valere ai fini predetti per ciascuna categoria del personale di volo; Ravvisata la necessita' di procedere alla revisione triennale delle retribuzioni minime anzidette, secondo il disposto del comma 4 del predetto art. 4 della legge n. 480/1988; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo volo; Decreta: Con effetto dalla data di scadenza del triennio di validita' della tabella allegata al decreto ministeriale 28 febbraio 1989, nelle premesse indicato, sono fissate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, le nuove retribuzioni minime mensili per ciascuna categoria del personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea e dalle aziende di costruzioni aeronautiche, nelle misure indicate nella allegata tabella A. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 giugno 1992 Il Ministro: MARINI