IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto l'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
  Viste le circolari in data 4 marzo 1986, 25 luglio 1987, 29  luglio
1988,  11  agosto  1989 e 30 dicembre 1991 "Interventi a favore delle
attivita' musicali e di danza in Italia", pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  27 marzo 1986, 10 agosto
1987, 16 agosto 1988, 2 settembre 1989 e 8 febbraio 1992;
  Ritenuto  di  determinare,  per   l'esercizio   finanziario   1992,
l'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e
ordinarie;
  Sentita  la  commissione  centrale  per  la  musica nel corso della
seduta del 28 aprile 1992;
                              Decreta:
  La quota a recita,  per  l'esercizio  finanziario  1992,  e'  cosi'
determinata:
                               Art. 1.
  Stagioni liriche tradizionali:
   quota base: 70 milioni, da assegnare agli spettacoli di balletto;
   2a  quota: 75.000.000, da assegnare per le recite liriche ospitate
e per quelle direttamente prodotte senza l'impiego  del  coro  e  con
l'utilizzazione  di  artisti extracomunitari. Entrate proprie minime:
50% della sovvenzione assegnata. Numero minimo medio delle prove: 12;
   1a quota maggiorata:  95  milioni,  da  assegnare  per  le  recite
liriche con coro, coprodotte o prodotte direttamente con l'impiego di
soli artisti italiani o comunitari. Entrate proprie minime: 70% della
sovvenzione assegnata. Numero minimo medio delle prove: 16 per le re-
cite prodotte; 20 per le recite coprodotte;
   2a quota maggiorata: 105 milioni, da assegnare per recite di opere
liriche prodotte che oltre all'impiego del coro e di artisti italiani
o comunitari, siano effettuate da teatri che presentino la stabilita'
di  almeno  25  elementi  di  personale  tecnico  ed  amministrativo,
impiegato nella stagione musicale (lirica, balletti e  concerti)  con
una  stabilita'  di  almeno  quattro  mesi.  Gli stessi teatri devono
altresi'  svolgere  una  significativa  attivita'  collaterale,   non
sovvenzionata   ad   altro  titolo  dallo  Stato,  da  comprovarsi  a
consuntivo. Entrate proprie minime: 70% della sovvenzione  assegnata.
Numero minimo medio delle prove: 20.
  Le  predette  quote  saranno  ridotte  del 40% qualora si tratti di
opere da camera.
  Restano  confermati  i  sottoindicati  importi  per  i   contributi
integrativi  per  l'allestimento  di  opere  di autore italiano, gia'
previsti nella circolare n. 1 del 4 marzo 1986:
   opere nuovissime cioe' di prima esecuzione assoluta
                                                        L. 10.000.000
   opere di prima esecuzione locale di autore vivente o deceduto da
non oltre 20 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  4.000.000
   opere del passato non di repertorio e non rappresentate localmente
da almeno un ventennio  . . . . . . . . . . . . . . .    "  2.500.000
  Nel  caso  di  spettacolo  misto,  di  cui  faccia  parte  un'opera
nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei
contributi  integrativi  sopraindicati sono ridotti proporzionalmente
secondo  che  l'opera  costituisca  1/3,  1/2   o   2/3   dell'intero
spettacolo.
  La  richiesta del contributo integrativo deve essere esplicitamente
formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale
dichiarazione  del  legale  rappresentante   dell'ente   richiedente,
attestante  che  l'opera  in  programma  rientra  in  una  delle  tre
categorie sopra elencate.
  I contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale
di esecuzione di opere liriche e balletti italiani:
 
                              Senza impiego        Con impiego
                                 del coro           del coro
                                  (lire)             (lire)
                                     -                  -
Intero spettacolo                 2.500.000         3.500.000
2/3 di spettacolo                 1.700.000         2.300.000
1/3 o 1/2 spettacolo              1.000.000         1.300.000
  La richiesta del contributo deve essere formulata in duplice  copia
di cui una in carta legale.