IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto che il 1 luglio 1992 verranno in scadenza i buoni del  Tesoro
poliennali  10,50%,  emessi  con  decreto ministeriale 25 giugno 1987
(Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1987) ed i buoni del  Tesoro
poliennali  11,50%,  emessi  con  decreto ministeriale 25 giugno 1988
(Gazzetta Ufficiale n. 158 del 7 luglio 1988);
  Visti i propri decreti 21 aprile 1992 e 21 maggio 1992,  pubblicati
rispettivamente,  nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1992 e
n. 124 del 28 maggio  1992,  con  i  quali  sono  state  disposte  le
emissioni  della  prima  e della seconda tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 12% 1 maggio 1992/2002;
  Ritenuto, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di  disporre
l'emissione  di  una  terza  tranche  dei  predetti  buoni del Tesoro
poliennali 12% - 1 maggio 1992/2002, da destinare a sottoscrizioni in
contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati  buoni
del Tesoro poliennali 10,50% e 11,50%, nominativi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 12% - 1 maggio 1992/2002, per un  importo  di  lire  2.000
miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 93,85%
ed  alle  medesime  altre condizioni e modalita' previste dal decreto
ministeriale 21 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
97 del 27 aprile 1992.
  L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con
il   sistema   dell'asta   marginale   riferito  ad  un  "diritto  di
sottoscrizione".  Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta   la
maggiorazione  di  prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel
precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella  richiesta  di
essere  disposto  a  corrispondere  al  Tesoro per l'assegnazione dei
buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e
irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle rel-
ative operazioni.
  L'importo  indicato  nel  comma  primo  del  presente  articolo  e'
incrementabile di lire 6.537.100.000, da  destinare  al  rinnovo  dei
B.T.P. 10,50% e 11,50%, di scadenza 1 luglio 1992, nominativi.
  Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, terzo comma, e dell'art.
17  del  predetto  decreto  ministeriale  21 aprile 1992, riguardante
l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile  in  due
semestralita'  posticipate, il 1 novembre ed il 1 maggio di ogni anno
di durata del prestito.
  I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 10,50%  e  11,50%,
di scadenza 1 luglio 1992, nominativi, qualora non intendano ottenere
il rimborso di essi, hanno facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi
titoli, al prezzo che risultera' per gli emittendi buoni al portatore
in   applicazione  degli  articoli  seguenti,  con  decorrenza  degli
interessi dal 1 maggio 1992.