IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343  ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74.
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visti i propri decreti 21 aprile 1992 e 21 maggio 1992, pubblicati,
rispettivamente,  nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1992 e
n. 124 del 28 maggio  1992,  con  i  quali  sono  state  disposte  le
emissioni  della  prima  e della seconda tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 12% 1 maggio 1992/1997;
  Ritenuto, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di  disporre
l'emissione  di  una  terza  tranche  dei  predetti  buoni del Tesoro
poliennali 12% - 1 maggio 1992/1997, da destinare a sottoscrizioni in
contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni  del  Tesoro
poliennali  12%  -  1  maggio 1992/1997, per un importo di lire 1.500
miliardi nominali, allo stesso prezzo  fisso  di  emissione  di  lire
95,95%,  ed  alle  medesime altre condizioni e modalita' previste dal
decreto  ministeriale  21  aprile  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1992.
  L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con
il   sistema   dell'asta   marginale   riferito  ad  un  "diritto  di
sottoscrizione".  Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta   la
maggiorazione  di  prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel
precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella  richiesta  di
essere  disposto  a  corrispondere  al  Tesoro per l'assegnazione dei
buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte  sono  vincolanti
ed  irrevocabili  e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle
relative operazioni.
  Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, terzo comma, e dell'art.
17 del predetto decreto  ministeriale  21  aprile  1992,  riguardante
l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi  buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1 novembre ed il 1 maggio di ogni anno,
come la prima tranche dei predetti  buoni  del  Tesoro  poliennali  1
maggio 1992/1997.