IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attivita' sementiera; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la citata legge n. 1096/1971; Visto in particolare l'art. 21 della suddetta legge n. 1096/1971 che demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il controllo dei prodotti sementieri ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio e che prevede altresi' la possibilita' di delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto e regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali; Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1972 con il quale l'Ente nazionale delle sementi elette (ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1096/1971), con sede in Milano, e' stato delegato al controllo ed alla certificazione dei prodotti sementieri; Considerato che l'art. 41 dell'indicata legge numero 1096/1971 e l'art. 2 della predetta legge n. 195/1976 stabiliscono che per il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri sono dovuti dei compensi tariffari; Visti i propri decreti in data 18 dicembre 1979, 16 aprile 1980, 3 maggio 1982, 16 maggio 1985, 16 giugno 1986, 7 febbraio 1990 e 2 marzo 1991 con i quali vennero stabilite le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, per il controllo e la certificazione delle sementi di specie ortive e dei prodotti sementieri delle specie agrarie; Vista la proposta formulata dall'Ente nazionale delle sementi elette - giusta delibera n. 64/91 del 31 ottobre 1991 del proprio consiglio di amministrazione - volta ad un aggiornamento delle tariffe stabilite con i sopra citati decreti per renderle corrispondenti al costo del servizio; Considerato che la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 24 marzo 1992, ha espresso parere favorevole alla revisione delle tariffe per il controllo, la certificazione e la cartellinatura dei prodotti sementieri nella misura proposta dall'Ente nazionale delle sementi elette, auspicando tuttavia la riduzione di un punto percentuale di incremento rispetto a quello richiesto dall'ente medesimo; Ravvisata, tuttavia, alla luce di quanto sopra considerato, l'opportunita' di apportare gli adeguamenti alle tariffe per il controllo, la certificazione e la cartellinatura dei prodotti sementieri, in vigore dal 2 marzo 1991, nella misura proposta dall'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano; A termini dell'art. 41 della legge n. 1096 del 25 novembre 1971; Decreta: Articolo unico A decorrere dalla data del presente decreto, le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri, sono stabilite come da allegate tabelle. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 giugno 1992 Il Ministro: GORIA