IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la  legge  25  novembre  1971, n. 1096, recante norme per la
disciplina dell'attivita' sementiera;
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra  e  modifica  la
citata legge n. 1096/1971;
  Visto  in  particolare  l'art. 21 della suddetta legge n. 1096/1971
che  demanda  al  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste   il
controllo  dei  prodotti  sementieri  ai fini dell'accertamento delle
caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in  commercio
e  che prevede altresi' la possibilita' di delegare l'esercizio delle
funzioni di controllo ad enti che,  per  statuto  e  regolamento,  si
propongono  di  promuovere il progresso della produzione sementiera e
non perseguono fini commerciali;
  Visto il proprio decreto in data 17  febbraio  1972  con  il  quale
l'Ente  nazionale  delle sementi elette (ente di diritto pubblico, ai
sensi dell'art. 23 della legge n. 1096/1971), con sede in Milano,  e'
stato  delegato  al  controllo  ed  alla  certificazione dei prodotti
sementieri;
  Considerato che l'art. 41 dell'indicata legge  numero  1096/1971  e
l'art.  2  della  predetta  legge n. 195/1976 stabiliscono che per il
controllo e la certificazione dei prodotti sementieri sono dovuti dei
compensi tariffari;
  Visti i propri decreti in data 18 dicembre 1979, 16 aprile 1980,  3
maggio  1982,  16  maggio  1985,  16 giugno 1986, 7 febbraio 1990 e 2
marzo 1991 con i quali vennero  stabilite  le  tariffe  dei  compensi
dovuti  all'Ente  nazionale delle sementi elette, con sede in Milano,
per il controllo e la certificazione delle sementi di specie ortive e
dei prodotti sementieri delle specie agrarie;
  Vista la  proposta  formulata  dall'Ente  nazionale  delle  sementi
elette  -  giusta  delibera  n. 64/91 del 31 ottobre 1991 del proprio
consiglio di  amministrazione  -  volta  ad  un  aggiornamento  delle
tariffe   stabilite   con   i   sopra  citati  decreti  per  renderle
corrispondenti al costo del servizio;
  Considerato che  la  competente  sezione  del  Consiglio  superiore
dell'agricoltura  e delle foreste nell'adunanza del 24 marzo 1992, ha
espresso parere  favorevole  alla  revisione  delle  tariffe  per  il
controllo,   la  certificazione  e  la  cartellinatura  dei  prodotti
sementieri nella misura proposta dall'Ente  nazionale  delle  sementi
elette,  auspicando  tuttavia la riduzione di un punto percentuale di
incremento rispetto a quello richiesto dall'ente medesimo;
  Ravvisata,  tuttavia,  alla  luce  di  quanto  sopra   considerato,
l'opportunita'  di  apportare  gli  adeguamenti  alle  tariffe per il
controllo,  la  certificazione  e  la  cartellinatura  dei   prodotti
sementieri,  in  vigore  dal  2  marzo  1991,  nella  misura proposta
dall'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano;
  A termini dell'art. 41 della legge n. 1096 del 25 novembre 1971;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  A decorrere  dalla  data  del  presente  decreto,  le  tariffe  dei
compensi  dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in
Milano,  per   le   operazioni   di   controllo,   certificazione   e
cartellinatura  dei  prodotti  sementieri,  sono  stabilite  come  da
allegate tabelle.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 giugno 1992
                                                   Il Ministro: GORIA