IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che istituisce il Fondo per la mobilita' della manodopera; Visto l'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze dello Stato in materia di formazione professionale; Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40; Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416; Visto l'art. 39 del decreto-legge n. 195 del 1 marzo 1992; Visto il proprio decreto 15 febbraio 1979, concernente la disciplina per l'amministrazione del Fondo sopracitato; Considerato che l'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1991 ammonta complessivamente a L. 6.124.891.994; Accertato che il fabbisogno di cassa occorrente per provvedere ai pagamenti a carico del Fondo in parola per l'esercizio finanziario 1992, e' stato previsto nella misura di L. 28.250.000.000; Ritenuto necessario procedere all'approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese sia in termini di competenza che di cassa del Fondo per la mobilita' della manodopera per l'esercizio finanziario 1992 al fine di dare concreto avvio alla gestione finanziaria; Decreta: E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilita' della manodopera, in termini sia di competenza che di cassa, per l'esercizio finanziario 1992, allegato al presente decreto. Roma, 10 marzo 1992 p. Il Ministro: BISSI