IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1983, che detta norme per il funzionamento del comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1986, registro n. 29 Finanze, foglio n. 374, concernente la determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi; Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1987, registro n. 24 Finanze, foglio n. 44, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1987, concernente l'iscrizione in tariffa di un tipo di condizionamento di fiammiferi denominato "Maxi-Box"; Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1989, registro n. 15 Finanze, foglio n. 314, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1989, concernente la variazione dell'aliquota d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento; Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1990, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1990, registro n. 13 Finanze, foglio n. 16, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1990, concernente tra l'altro l'iscrizione nella tariffa di vendita di nuovi tipi di confezionamento di fiammiferi; Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1990, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1990, registro n. 17 Finanze, foglio n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 1990, concernente la variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, la rideterminazione delle aliquote di imposta sui fiammiferi con decorrenza 27 giugno 1990 nonche' delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi omaggio e nominativi e la radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di fiammiferi; Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1991, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1991, registro n. 22 Monopoli, foglio n. 283, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1991, concernente fra l'altro la variazione della tariffa di vendita al pubblico di fiammiferi e rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi con decorrenza 1 luglio 1991; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1992, registro n. 37 Finanze, foglio n. 384, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi e' stato fissato nella misura del 9,50 per cento; Valutati gli elementi tecnico-economici forniti il 27 maggio 1992 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317; Viste le proposte presentate in data 26 giugno 1992 dall'anzidetto comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983; Riconosciuta la necessita', rappresentata dal suddetto comitato, di procedere ad una revisione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, con la variazione dei prezzi di vendita e la rideterminazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione nonche', l'iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di fiammiferi denominati "Lady-S" e "Maxi-Box S"; Decreta: Art. 1. Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico, due nuovi tipi di condizionamenti di fiammiferi, denominati "Lady-S" e "Maxi-Box S" le cui caratteristiche sono cosi' determinate: a) Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 20 fiammiferi legno paraffinato, amorfo denominata "Lady-S": Fiammifero: lunghezza senza capocchia: mm 44; lunghezza con capocchia: mm 45; calibro o diametro: mm 2,2 x 2,1; tolleranza massima misure: 2%. Involucro: a) esterno: dimensioni: mm 57 x 36 x 8/53 x 35,5 x 9,4; grammatura cartoncino: g/mq da 280 a 320; b) interno: dimensioni: mm 57 x 35 x 7/53 x 34,5 x 8,4; grammatura cartoncino: g/mq da 270 a 290; c) contenuto involucro: 20 fiammiferi. Tolleranza nel contenuto: 4%. Raspante o ruvido: su un solo lato. Impacco: espositore in cartoncino contenente 50 scatole. Imballo: standard, in scatoloni di cartone ondulato da 20 espositori. Varie: paraffinatura tale da consentire la combustione di almeno meta' del fiammifero in posizione verticale. b) Scatola di fiammiferi denominata "Maxi-Box S" con ruvido al fosforo amorfo: dimensioni della scatola; dimensioni e numero dei fiammiferi uguale al tipo "Maxi-Box", iscritto in tariffa con decreto ministeriale 16 aprile 1987 gia' citato nelle premesse; striscia per l'accensione con fosforo amorfo sui due lati e conseguente fiammifero con capocchia di sicurezza. Il prezzo di vendita al pubblico per i suddetti nuovi tipi di fiammiferi e le relative aliquote di imposta di fabbricazione sono stabiliti nelle misure indicate negli articoli 2 e 3 del presente decreto. Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per le marche contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di "Lady-S" e "Maxi-Box S". All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958 e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente numero: 44) colore "rosso-giallo" con legenda "Svedesi" in basso per la scatola di cartoncino con 20 fiammiferi di legno paraffinato amorfo denominati "Lady-S". Fino a quando non sara' possibile disporre della specifica marca contrassegno di cui ai due commi precedenti, possono essere applicate sul nuovo tipo di fiammifero "Lady-S" le marche indicate all'art. 1, n. 8, del ripetuto decreto-ministeriale 22 dicembre 1958. La marca contrassegno da applicare sulla scatola di "Maxi-Box S" e' quella di colore "rosso violaceo", indicata all'art. 1, n. 43, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, gia' citato nelle premesse.