IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, relativo alle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra nonche' alla periodicita' delle stesse; Visti gli articoli 398 e 399 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, relativi rispettivamente alla attribuzione dei compiti, alla determinazione delle modalita' ed alla approvazione dei modelli dei libretti e dei fogli per l'esercizio delle verifiche e dei controlli; Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1957, con il quale si e' provveduto all'attribuzione dei compiti per l'esercizio delle verifiche e dei controlli; Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro; Decreta: Art. 1. 1. Sono affidati all'ENEA, limitatamente agli impianti C.R.E. ENEA Casaccia, le verifiche periodiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernenti gli impianti di messa a terra.