IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  328  del  decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile  1955,  n.  547,  relativo  alle  verifiche  periodiche  degli
impianti di messa a terra nonche' alla periodicita' delle stesse;
  Visti  gli  articoli  398  e  399  del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955,  n.  547,  relativi  rispettivamente  alla
attribuzione dei compiti, alla determinazione delle modalita' ed alla
approvazione  dei  modelli  dei  libretti e dei fogli per l'esercizio
delle verifiche e dei controlli;
  Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1957, con  il  quale  si  e'
provveduto   all'attribuzione   dei  compiti  per  l'esercizio  delle
verifiche e dei controlli;
  Sentita la commissione consultiva  permanente  per  la  prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono affidati all'ENEA, limitatamente agli impianti C.R.E. ENEA
Casaccia, le verifiche periodiche previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernenti gli impianti  di
messa a terra.