IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034; Visto, in particolare, l'art. 39, terzo comma, del suddetto provvedimento, come risulta sostituito dall'articolo unico della legge 24 maggio 1976, n. 350, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, a norma del quale le disponibilita' del fondo speciale - al quale sono versati gli utili spettanti allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione (Sezione coopercredito) della Banca nazionale del lavoro - saranno utilizzate dalla sezione per le finalita' ivi previste, secondo modalita' da determinarsi, su proposta del comitato esecutivo della sezione, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Visto il decreto ministeriale n. 135159 del 19 giugno 1971 (Gazzetta Ufficiale n. 188 del 26 luglio 1971) ed in particolare l'art. 1, come modificato dal decreto ministeriale n. 528066 del 12 agosto 1989, con il quale si e' stabilito, in attuazione del citato art. 39 e dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che ha soppresso il "Fondo speciale conto finanziamenti", che le disponibilita' del suddetto Fondo speciale sono attribuite, nelle proporzioni stabilite annualmente, in parte per la corresponsione di contributi per ridurre gli interessi pagati dai mutuatari sui finanziamenti effettuati dalla sezione coopercredito a tasso ordinario (Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario), in parte, nel limite fino al 10%, per la concessione di contributi a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni (Fondo speciale conto contributi associazioni movimento cooperativo) ed, in parte, per assicurare alla Sezione medesima la copertura totale o parziale del rischio connesso alle variazioni di cambio delle "divise" da acquistare mediante prestiti in valuta estera (Fondo speciale a copertura del rischio di cambio a fronte di prestiti di provvista in valuta estera); Vista la delibera del 22 gennaio 1992, con la quale il consiglio di amministrazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione ha proposto di destinare al ripristino del suddetto "Fondo speciale a copertura del rischio di cambio a fronte di prestiti di provvista in valuta estera" l'importo di L. 1.232.087.573, prelevate sulle somme assegnate con appositi decreti del Tesoro fino all'anno 1989 al citato "Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario", ma non liquidate per motivazioni varie (importi inferiori a L. 100.000 o riferibili ad operazioni fruenti di altre agevolazioni pubbliche, beneficiari falliti o in liquidazione coatta amministrativa, ecc.) ovvero non incassate dagli interessati entro il termine di prescrizione quinquennale dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti ministeriali; Ritenuto di provvedere in merito; Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria; Decreta: Il "Fondo speciale a copertura del rischio di cambio a fronte di prestiti in valuta estera", istituito con decreti ministeriali del 19 agosto 1987 e del 12 agosto 1989, viene incrementato dell'importo di L. 1.232.087.573 da prelevarsi sulle somme assegnate dal Tesoro fino al 1989 al "Fondo speciale conto contributi finanziamenti a tasso ordinario" citato nelle premesse, ma non liquidate dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro per motivazioni varie ovvero non incassate dagli interessati entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti ministeriali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 giugno 1992 Il Ministro: CARLI