IL MINISTRO
  Vista  l'istanza  presentata dal rettore dell'Universita' cattolica
del Sacro Cuore di Milano in data 11 ottobre 1991 intesa ad  ottenere
il  rinnovo  dell'autorizzazione  all'espletamento delle attivita' di
trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto
di clinica oculistica del Policlinico "A.  Gemelli"  dell'Universita'
cattolica del Sacro Cuore di Roma;
  Vista  la  relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita',
in  data  25  febbraio  1992,  in  esito  agli  accertamenti  tecnici
effettuati;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 16 aprile 1992;
  Considerato che, in base agli  atti  istruttori,  nulla  osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto  il  decreto   ministeriale   14   gennaio   1982,   relativo
all'autorizzazione  al  prelievo  di  cornea,  ai  fini  di trapianto
terapeutico, al domicilio del soggetto donante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'istituto di  clinica  oculistica  del  Policlinico  "A.  Gemelli"
dell'Universita'  cattolica del Sacro Cuore di Roma e' autorizzato al
trapianto di cornea da cadavere  a  scopo  terapeutico  prelevata  in
Italia o importata gratuitamente dall'estero.