LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del  26
aprile  1988  avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno  1939,  n.  1497,
per  la  realizzazione  di  opere  insistenti  su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge  29  giugno
1939,  n.  1497,  presentata  da Marmi Pedrotti Graniti S.r.l. per la
realizzazione di prosecuzione attivita' estrattiva, su  area  ubicata
nel comune di Chiesa in Valmalenco, mappali 282 (parte), 142 (parte),
209  (parte)  del  foglio  14 e 11 (parte) del foglio 7, sottoposta a
vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della  legge
8   agosto   1985,   n.   431,   nonche'   gravata   da   vincolo  di
immodificabilita' ed inedificabilita' temporanea di cui  all'art.  1-
ter  della  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  in  quanto  ricompresa
nell'ambito territoriale  n.  2,  individuato  con  deliberazione  di
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Riconosciuto,   anche   in   base   alle   attestazioni   ed   alla
documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale  dell'opera
in   argomento,  diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  sociali
consistenti nell'indispensabilita'  dell'attivita'  in  argomento  in
quanto la stessa puo' garantire il lavoro e quindi il sostentamento a
cinquantasette  persone  residenti  per  tutto  l'arco dell'anno come
riportato in premessa nella deliberazione del consiglio  comunale  di
Chiesa in Valmalenco n. 44 del 30 settembre 1991;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,   in   considerazione  dell'improcrastinabile  esigenza  di
soddisfare i suddetti interessi sociali  ad  essa  sottesi,  i  quali
rivestono  una  rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non
puo'  esimersi  dal  prendere  in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8  agosto  1985,  n.  431:  cio'  in  considerazione  del
limitato impatto delle opere previste;
  Atteso  che  si  e'  proceduto,  relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione
di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che  urbanistico
ed economico sociale, propri del piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare  l'area
interessata  dall'opera  in  oggetto,  dall'ambito territoriale n. 2,
individuato e perimetrato con deliberazione di  giunta  regionale  n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera' ad
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Chiesa in Valmalenco, mappali 282  (parte),  142
(parte),  209  (parte)  del  foglio  14  e  11  (parte) del foglio 7,
dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2) di riperimetrare, in conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
punto  1)  della  presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 9,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10  dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  27  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4) di inviare al  sindaco  del  comune  di  Chiesa  in  Valmalenco
(Sondrio)  copia  della  Gazzetta  Ufficiale,  contenente la presente
deliberazione, affinche' provveda ad affiggerla all'albo comunale; il
comune stesso dovra' tenere a disposizione  degli  interessati  copia
della  Gazzetta  Ufficiale  con  la  relativa  planimetria,  ai sensi
dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
    Milano, 27 febbraio 1992
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO