IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge n. 86 del 9 marzo 1989;
  Visto l'art. 64 della legge n. 142 del 10 febbraio 1992;
  Vista la direttiva del Consiglio della Comunita' economica  europea
n.  90/377  del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas
e di energia elettrica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ENEL e le  altre  imprese  fornitrici  di  energia  elettrica  ai
consumatori  finali industriali, secondo le modalita' ed i criteri di
cui all'allegato II, e le societa' che  erogano  gas  ai  consumatori
finali  industriali  nelle  citta'  interessate  alla rilevazione dei
dati, secondo le modalita' ed i criteri di cui all'allegato  I,  sono
tenuti  a  comunicare all'istituto statistico delle Comunita' europee
(ISCE)   e   al   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato:
    a)  i  prezzi e le condizioni di vendita ai consumatori finali di
gas e di energia elettrica;
    b) i vigenti sistemi di prezzi;
    c) la ripartizione dei consumatori  e  dei  relativi  volumi  per
categorie  di consumo onde provvedere alla rappresentativita' di tali
categorie a livello nazionale.