IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge n. 86 del 9 marzo 1989; Visto l'art. 64 della legge n. 142 del 10 febbraio 1992; Vista la direttiva del Consiglio della Comunita' economica europea n. 90/377 del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica; Decreta: Art. 1. L'ENEL e le altre imprese fornitrici di energia elettrica ai consumatori finali industriali, secondo le modalita' ed i criteri di cui all'allegato II, e le societa' che erogano gas ai consumatori finali industriali nelle citta' interessate alla rilevazione dei dati, secondo le modalita' ed i criteri di cui all'allegato I, sono tenuti a comunicare all'istituto statistico delle Comunita' europee (ISCE) e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: a) i prezzi e le condizioni di vendita ai consumatori finali di gas e di energia elettrica; b) i vigenti sistemi di prezzi; c) la ripartizione dei consumatori e dei relativi volumi per categorie di consumo onde provvedere alla rappresentativita' di tali categorie a livello nazionale.