LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626; Visti i provvedimenti CIP n. 24/1981 del 26 maggio 1981 e n. 11/1982 del 29 aprile 1982 con cui e' stata istituita la "Cassa conguaglio per il settore telefonico" e sono state stabilite le modalita' di funzionamento; Visti i provvedimenti CIP n. 51/1985 del 20 dicembre 1985 e n. 22/1986 del 26 marzo 1986; Visto il provvedimento CIP n. 23/1986 del 26 marzo 1986 con cui e' stata prorogata l'operativita' della "Cassa conguaglio del settore telefonico" e sono state impartite ulteriori norme per il suo funzionamento; Ritenuto che tale rinnovazione, insieme alla legittima reiterazione del provvedimento CIP n. 42 del 18 dicembre 1990 ha carattere di urgenza, anche ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, per i motivi assunti a fondamento del decreto-legge 8 maggio 1992, n. 278 e, in particolare, per intervenuta scadenza dei termini di cui all'art. 50 della convenzione, obbligatoria per l'amministrazione, stipulata in data 13 agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP; Ritenuto che con sentenza in data 7 novembre 1991 il TAR del Lazio ha annullato il provvedimento CIP n. 42 del 18 dicembre 1990, con il quale erano state deliberate le tariffe telefoniche fissate con decorrenza 16 gennaio 1991, disponendo per la rinnovazione dell'esercizio delle attribuzioni devolute alla Commissione centrale dei prezzi e degli atti conseguenti; Ritenuto che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con nota indirizzata al CIP del 29 aprile 1992, ha rappresentato l'esigenza di provvedere a reiterare il parere della Commissione centrale dei prezzi ed il successivo atto deliberativo CIP, onde lo stesso Ministero possa emanare il nuovo provvedimento che ridetermini, ora per allora, le tariffe telefoniche annullate; Sentita la Commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) riunitasi il 26 giugno ed il 3 luglio 1992 e vista la relazione da questa approvata; Ritenuto che, rimosso il vizio formale censurato dal TAR e rinnovata la procedura istruttoria, nulla osta alla reiterazione del provvedimento tariffario con efficacia decorrente dagli stessi termini di cui alla delibera CIP n. 42 del 18 dicembre 1990; Delibera: Art. 1. Categorie di abbonamento Gli abbonamenti al servizio telefonico su rete telefonica pubblica commutata sono ripartiti in due categorie cosi' determinate: categoria A: tutti gli abbonamenti, salvo quelli agevolati di cui alla successiva categoria B. categoria B: primo abbonamento in abitazione privata, ove non si svolga attivita' di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico. Compatibilmente con le caratteristiche tecniche degli impianti e' possibile richiedere, oltre il primo abbonamento, anche abbonamenti per collegamenti alla centrale di competenza a traffico unidirezionale entrante che verranno classificati nella categoria A.