LA GIUNTA DEL COMITATO
                    INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche e integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968,  n.
626;
  Visti  i  provvedimenti  CIP  n.  24/1981  del  26 maggio 1981 e n.
11/1982 del 29 aprile 1982 con  cui  e'  stata  istituita  la  "Cassa
conguaglio  per  il  settore  telefonico"  e  sono state stabilite le
modalita' di funzionamento;
  Visti i provvedimenti CIP n. 51/1985 del  20  dicembre  1985  e  n.
22/1986 del 26 marzo 1986;
  Visto  il provvedimento CIP n. 23/1986 del 26 marzo 1986 con cui e'
stata prorogata l'operativita' della "Cassa  conguaglio  del  settore
telefonico"  e  sono  state  impartite  ulteriori  norme  per  il suo
funzionamento;
  Ritenuto che tale rinnovazione, insieme alla legittima reiterazione
del provvedimento CIP n. 42 del 18  dicembre  1990  ha  carattere  di
urgenza,  anche ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15 settembre  1947,  n.  896,  per  i  motivi
assunti  a  fondamento  del decreto-legge 8 maggio 1992, n. 278 e, in
particolare, per intervenuta scadenza dei termini di cui all'art.  50
della  convenzione,  obbligatoria per l'amministrazione, stipulata in
data  13  agosto  1984  fra  il  Ministero  delle   poste   e   delle
telecomunicazioni e la SIP;
  Ritenuto  che con sentenza in data 7 novembre 1991 il TAR del Lazio
ha annullato il provvedimento CIP n. 42 del 18 dicembre 1990, con  il
quale  erano  state  deliberate  le  tariffe  telefoniche fissate con
decorrenza  16  gennaio  1991,   disponendo   per   la   rinnovazione
dell'esercizio  delle attribuzioni devolute alla Commissione centrale
dei prezzi e degli atti conseguenti;
  Ritenuto che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con
nota  indirizzata  al  CIP  del  29  aprile  1992,  ha  rappresentato
l'esigenza  di  provvedere  a  reiterare  il parere della Commissione
centrale dei prezzi ed il successivo atto deliberativo CIP,  onde  lo
stesso   Ministero   possa   emanare   il   nuovo  provvedimento  che
ridetermini, ora per allora, le tariffe telefoniche annullate;
  Sentita la Commissione centrale dei  prezzi  (art.  2  del  decreto
legislativo  luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) riunitasi il 26
giugno ed il 3 luglio 1992 e vista la relazione da questa approvata;
  Ritenuto  che,  rimosso  il  vizio  formale  censurato  dal  TAR  e
rinnovata  la procedura istruttoria, nulla osta alla reiterazione del
provvedimento  tariffario  con  efficacia  decorrente  dagli   stessi
termini di cui alla delibera CIP n. 42 del 18 dicembre 1990;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                      Categorie di abbonamento
  Gli  abbonamenti al servizio telefonico su rete telefonica pubblica
commutata sono ripartiti in due categorie cosi' determinate:
   categoria A: tutti gli abbonamenti, salvo quelli agevolati di  cui
alla successiva categoria B.
   categoria  B:  primo abbonamento in abitazione privata, ove non si
svolga attivita' di affari  o  professionale,  a  chiunque  intestato
delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico.
  Compatibilmente  con  le caratteristiche tecniche degli impianti e'
possibile richiedere, oltre il primo abbonamento,  anche  abbonamenti
per   collegamenti   alla   centrale   di   competenza   a   traffico
unidirezionale entrante che verranno classificati nella categoria A.