Con decreto ministeriale n. 1/2780 del 15 aprile 1992 al  titolare
della  concessione  del  servizio  di riscossione dell'ambito B della
provincia di Milano e' concessa dilazione, ai sensi del quarto  comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di  febbraio  1993,  del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  22.403.197.085,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
22.422.171.491   iscritto   a   nome   dei   contribuenti    indicati
nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Milano dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
  Con  decreto  ministeriale n. 1/3449 del 15 aprile 1992 al titolare
della concessione del servizio di  riscossione  dell'ambito  A  della
provincia  di  Piacenza  e'  concessa  dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993,
del versamento delle entrate per l'ammontare di L.  319.729.278  pari
al  60%  dell'importo richiesto di L. 532.882.130, corrispondente, al
netto del compensi  di  riscossione,  al  carico  di  L.  535.337.171
iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Piacenza dara' attuazione, con apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale n. 1/2822 del 15 aprile 1992 al  titolare
della  concessione  del  servizio  di riscossione dell'ambito A della
provincia di Verona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto  comma
dell'art.  62  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, fino alla scadenza della  rata  di  febbraio  1993,  del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  22.332.921.515,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
22.337.240.675  iscritto  a  nome  dei  contribuenti  indicati  nelle
istanze.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Verona dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
  Con  decreto  ministeriale n. 1/3267 del 15 aprile 1992 al titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia di Vicenza e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma
dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  fino  alla  scadenza della rata di febbraio 1993, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.   4.524.886.000,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
4.526.375.212  iscritto  a  nome  del contribuente Boschetto Giuseppe
Mario.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Vicenza dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto ministeriale n. 1/4200 del 24 aprile 1992 al  titolare
della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della
provincia  di  Brindisi  e'  concessa  dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  32.973.190.000,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
32.979.050.440    iscritto   a   nome   dei   contribuenti   indicati
nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Brindisi dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.