Con decreto ministeriale n. 1/2780 del 15 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Milano e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 22.403.197.085, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 22.422.171.491 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Milano dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/3449 del 15 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Piacenza e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 319.729.278 pari al 60% dell'importo richiesto di L. 532.882.130, corrispondente, al netto del compensi di riscossione, al carico di L. 535.337.171 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Piacenza dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/2822 del 15 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Verona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 22.332.921.515, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 22.337.240.675 iscritto a nome dei contribuenti indicati nelle istanze. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Verona dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/3267 del 15 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Vicenza e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.524.886.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.526.375.212 iscritto a nome del contribuente Boschetto Giuseppe Mario. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Vicenza dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente. Con decreto ministeriale n. 1/4200 del 24 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Brindisi e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 32.973.190.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 32.979.050.440 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Brindisi dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.