IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto l'art. 179, ultimo comma, del codice della navigazione; Ritenuta la necessita' di stabilire norme speciali per le navi addette ai servizi locali, nonche' per talune categorie di navi adibite a servizi particolari; Decreta: Art. 1. Le formalita' di ammissione a pratica e di partenza previste dagli articoli 179 e 181 del codice della navigazione devono essere effettuate presso l'autorita' marittima del porto base: per le navi destinate a traffici commerciali che effettuano nell'arco delle 24 ore almeno un collegamento di andata e ritorno con localita' nazionali o estere distanti non oltre 40 miglia dal porto base, almeno una volta alla settimana; per le navi adibite ai servizi di bunkeraggio o di rimorchio in regime di concessione, ai servizi ecologici o di assistenza alle piattaforme off-shore, quando svolgono detti servizi in porti, in zone di mare o presso piattaforme compresi nel raggio di 60 miglia dal porto base, una volta al mese.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo degli articoli 179 e 181 del codice della navigazione, come sostituiti dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1983, n. 26, e' il seguente: "Art. 179 (Nota di informazioni all'autorita' marittima). - All'arrivo della nave in porto il comandante della nave deve far pervenire al comandante del porto o all'autorita' consolare una comunicazione, dalla quale risultino il nome o il numero, il tipo, la nazionalita', il tonnellaggio della nave, il nome dell'armatore e il nome e il domicilio del raccomandatario, la quantita' e la qualita' del carico, nonche' l'indicazione della sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, il numero e la nazionalita' dei componenti dell'equipaggio, il numero dei passeggeri, brevi indicazioni sul viaggio, la data e l'ora di arrivo e la data e l'ora prevista per la partenza della nave, il porto di provenienza e quello di prevista destinazione, la posizione della nave nel porto, nonche' gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del Ministro della marina mercantile. Detta comunicazione dovra' essere integrata prima della partenza da una dichiarazione del comandante della nave relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, doganale e contrattuale, da consegnarsi alla predetta autorita' marittima o consolare. Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare, dovra' provvedere a fare pervenire in tempo utile per via radio al consolato la comunicazione di cui al primo comma, limitatamente agli elementi disponibili; negli stessi casi la dichiarazione integrativa di partenza sara' resa in base a particolari disposizioni impartite dal console. In caso di inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilita' di procedere alle comunicazioni di cui sopra, del fatto dovra' darsi pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al comandante del porto o all'autorita' consolare nel succesivo porto di approdo. Il Ministro della marina mercantile puo', con proprio decreto, stabilire norme speciali per le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonche' per altre categorie di navi adibite a servizi particolari". "Art. 181 (Rilascio delle spedizioni). - La nave non puo' partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorita' consolare. Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante l'apposizione del visto - con l'indicazione dell'ora e della data - sull'originale della dichiarazione integrativa di partenza, nonche' su copia della stessa che viene restituita al comandante della nave, il quale e' tenuto a conservarla tra i documenti di bordo sino al successivo approdo. Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonche' agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorita'. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali o consolari, al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonche' in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge".