IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio"; Visto l'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; Visto l'art. 5, comma 10, della legge 5 luglio 1991, n. 197; Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991, recante modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; Considerata la necessita' di stabilire le modalita' di acquisizione e archiviazione dei dati, nonche' gli standards e le compatibilita' informatiche di cui al predetto art. 2, comma 5; Decreta: Art. 1. 1. Sono tenuti ad istituire l'archivio unico informatico di cui all'art. 13, comma 5, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e, come da ultimo, sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto- legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, i soggetti indicati nell'art. 2 della citata legge n. 197/1991, di seguito denominati "intermediari", che, nell'esercizio delle attivita' istituzionali e indipendentemente dall'abilitazione di cui all'art. 4 della ripetuta legge 5 luglio 1991, n. 197, effettuano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento o trasferimento di titoli al portatore di importo superiore a lire 20 milioni, ovvero intrattengono con la clientela conti, depositi o altri rapporti continuativi.