IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;
  Visto  il  decreto-legge  6  febbraio 1987, n. 16, convertito nella
legge 30 marzo 1987,  n.  132,  che  modifica,  tra  l'altro,  alcune
disposizioni   della  citata  legge  n.  298/74,  tra  le  quali,  in
particolare l'art. 41;
  Visto il decreto  ministeriale  18  novembre  1982,  n.  1244,  che
determinava  il  rilascio di nuove autorizzazioni per l'autotrasporto
di cose per  conto  di  terzi  per  l'anno  1983  ed  individuava  le
autorizzazioni  speciali rilasciabili ai sensi dell'art. 41, comma 4,
della legge n. 298/1974;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 4 luglio 1985 con
il quale e' stabilito che fino al 31 dicembre 1985 non si procede  al
rilascio  delle  autorizzazioni  speciali di cui ai punti 4), 5), 6),
7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto  ministeriale
18  novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo comma 3 del
medesimo art. 1;
  Visto il successivo decreto ministeriale 18  gennaio  1986  con  il
quale il suddetto termine e' stato prorogato al 31 marzo 1986;
  Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 44, ed in particolare l'art. 1,
comma  dieci- ter, con il quale il predetto termine del 31 marzo 1986
e' stato prorogato al 31 marzo 1987;
  Visto l'art. 20 della legge 1› dicembre 1986, n. 870, con il quale,
a modifica dell'art. 1, comma  dieci-  ter,  della  citata  legge  28
febbraio  1986,  n.  44,  il  termine e' stato fissato al 31 dicembre
1986, data di entrata in vigore  della  medesima  legge  1›  dicembre
1986, n. 870;
  Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1986 e successivi con cui
il  termine  del  31  dicembre 1986 e' stato prorogato al 29 febbraio
1992;
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1991  "Monitoraggio  delle
esigenze del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi",
che   prevedeva   una   indagine  conoscitiva  rivolta  alle  imprese
interessate al  rilascio  di  nuovi  titoli  autorizzativi,  iscritte
all'albo, che esercitino l'attivita' in modo effettivo e continuativo
da  almeno cinque anni, e che non abbiano rinunciato negli ultimi due
anni a titoli autorizzativi;
  Visti  i  dati  risultanti  dal  predetto  monitoraggio,  i   quali
evidenziano  l'esistenza  di  una  residua  capacita' di trasporto da
assorbire da parte delle  imprese  strutturate  e  l'opportunita'  di
operare un riequilibrio tra offerta e domanda di trasporto;
  Considerato  che  il  Consiglio  dei  Ministri  dei trasporti della
C.E.E. ha deciso che, a partire dal 1993, avra' corso  il  regime  di
liberalizzazione del trasporto su strada nell'area comunitaria;
  Considerato, inoltre, che il mancato raggiungimento dell'equilibrio
del  mercato  dell'autotrasporto  e'  attualmente  dovuto  anche alla
eccessiva polverizzazione delle imprese di trasporto;
  Ritenuta pertanto l'opportunita' di favorire per  quanto  possibile
l'aggregazione  delle  imprese  di  autotraporto di cose per conto di
terzi;
  Considerato  altresi'  che,  in  attesa della definitiva attuazione
della  normativa  comunitaria,   si   reputa   opportuno   consentire
gradualmente  un adeguamento della dimensione aziendale delle imprese
di trasporto, al fine di consentire una loro maggiore  competitivita'
a livello europeo;
  Rilevato  che un provvedimento di ristrutturazione del mercato come
evidenziato  e'  giustificato,  in   funzione   di   un   adeguamento
costruttivo  nell'interesse  dell'economia  nazionale  agli  obblighi
internazionali di liberalizzazione, nonche' in funzione di  un'azione
di risanamento del mercato delle autorizzazioni;
  Rilevato altresi' che e' stato approvato con legge 5 febbraio 1992,
n.  68,  il  provvedimento di "ristrutturazione dell'autotrasporto di
cose per conto di terzi" contenente gli elementi per pervenire ad  un
effettivo risanamento del settore;
  Rilevato  altresi' che il rilascio di nuove autorizzazioni soltanto
agli iscritti all'albo gia' professionalmente capaci  ed  esperti  e'
provvedimento  non  contrastante  con  le  finalita' perseguite dalla
predetta nuova normativa;
  Considerato, peraltro, che le nuove  autorizzazioni  da  rilasciare
non  incrementano  l'offerta  di trasporto su strada, dal momento che
l'attuazione  della  legge  5  febbraio  1992,   n.   68,   determina
necessariamente un ridimensionamento dell'offerta stessa;
  Considerato:
   che per quanto attiene all'individuazione delle imprese alle quali
rilasciare  le nuove autorizzazioni risulta fondamentale tener conto,
oltre che dell'anzianita'  di  esercizio  dell'attivita',  anche  dei
requisiti  posseduti  che  diano  garanzia  di  una  sana gestione di
impresa volta a perseguire le stesse finalita' indicate nella legge 5
febbraio 1992, n. 68,  relativa  alla  ristrutturazione  del  mercato
dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;
   che per quanto attiene il riparto per provincia del contingente di
autorizzazione  da  rilasciare  appare  opportuno  seguire  in misura
proporzionale l'insediamento spontaneo nelle singole  province  degli
autotraportatori debitamente iscritti all'albo in via definitiva;
  Sentito il Comitato centrale per l'albo e le regioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A  partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto
possono essere rilasciate esclusivamente autorizzazioni senza vincoli
e limiti per autoveicoli di portata maggiore di  7  tonnellate  o  di
peso  totale  a  terra  maggiore  di  11,5  tonnellate,  salvo quelle
speciali previste al punto b) del paragrafo 2, art.  12  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, nonche'
quelle previste al comma tre dell'art. 1 del decreto  ministeriale  4
luglio 1985, n. 1913.
  2.  Il  numero delle nuove autorizzazioni al trasporto di merci per
conto di terzi da rilasciarsi senza vincoli e limiti di esercizio per
autoveicoli di portata utile superiore a 7 tonnellate, ovvero di peso
complessivo   superiore   a   11,5   tonnellate,    viene    fissato,
(annualmente),  in  numero  non  superiore  al  triplo  rispetto alle
autorizzazioni al trasporto  merci  per  conto  di  terzi  restituite
nell'anno precedente da coloro che beneficiano degli incentivi per la
cessazione  dell'attivita'  di  autotrasporto di cui all'art. 9 della
legge n. 68 del 5 febbraio 1992. Per il 1992, il suddetto  numero  di
nuove  autorizzazioni sara' pari al doppio di quelle restituite entro
il 30 settembre dello stesso anno. I  titolari  delle  autorizzazioni
rilasciate  ai  sensi  del  presente  articolo non possono effettuare
rinuncia a favore di terzi delle autorizzazioni stesse per il periodo
di cinque anni dal loro rilascio.
  3.  Possono  ottenere  autorizzazioni  senza   vincoli   e   limiti
all'autotrasportodi  merci  per  conto  di  terzi le imprese iscritte
all'albo che esercitano da almeno cinque anni, in  modo  continuo  ed
effettivo,  l'attivita'  di  trasporto  di merci per conto di terzi e
che:
    a) siano titolari di autorizzazioni all'autotrasporto di cose per
conto di terzi;
    b) non abbiano rinunziato a favore  di  terzi  ad  autorizzazioni
durante  il quinquennio precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
    c) si impegnino a non rinunziare  a  favore  di  terzi  sia  alle
autorizzazioni  di cui sono gia' titolari, sia alle autorizzazioni di
cui diventino  titolari  a  seguito  di  assegnazione  ai  sensi  del
presente decreto, per un periodo di un quinquennio;
    d)   non  abbiano,  durante  il  quinquennio  precedente,  subito
provvedimenti disciplinari definitivi di sospensione di cui  all'art.
21  della  legge  n. 298/74, modificato dall'art. 1- bis del decreto-
legge n. 16/87 convertito nella legge n. 132/87, ne'  abbiano  subito
le  pene previste dagli articoli 26 e 46 della legge n. 298/74 e suc-
cessive modificazioni, con provvedimenti definitivi.
  4. Le norme del presente articolo si applicano anche ai consorzi ed
alle societa' cooperative, iscritti all'albo degli  autotrasportatori
e/o  alla  sezione  speciale dell'albo, nonche' alle imprese iscritte
all'albo e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per  conto
di  terzi  che  si associno in cooperative o consorzi od aderiscano a
cooperative o consorzi gia' esistenti, ancorche'  le  imprese  stesse
non   abbiano   maturato   l'anzianita'  di  esercizio  prevista  dal
precedente comma tre.
  5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, tutte le autorizzazioni
possedute sono revocate nel caso l'impresa  beneficiaria  receda  dal
consorzio    o   dalla   cooperativa   nel   quinquennio   successivo
all'ottenimento di autorizzazioni ai sensi del presente decreto.
  6. La normativa del presente articolo si  applica,  altresi',  alle
imprese  iscritte  all'albo degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi da almeno tre anni e  titolari  di  autorizzazioni,  qualora
traggano  origine  da  conferimenti  o  fusioni  di  imprese iscritte
all'albo  degli  autotrasportatori,  delle  quali  almeno  una  abbia
l'anzianita'  di  cinque  anni  prescritta  al comma tre del presente
articolo.
  7. Nell'ipotesi di cui al comma precedente tutte le  autorizzazioni
possedute  sono  revocate  nel caso in cui nel quinquennio successivo
vengano meno i presupposti per il rilascio.
  8. Alle imprese che non mantengano l'impegno di  non  rinunziare  a
favore  di  terzi alle autorizzazioni gia' in loro possesso nonche' a
quelle ottenute sulla base del presente decreto, verranno revocate le
autorizzazioni oggetto della rinuncia.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - La  legge  n.  1349/1935  reca:  "Disciplinamento  dei
          servizi di trasporto merci mediante autoveicoli".
             -  La  legge  n.  298/1974  reca: "Istituzione dell'albo
          nazionale degli autotrasportatori  di  cose  per  conto  di
          terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione
          di  un  sistema  di  tariffe  a forcella per i trasporti di
          merci su strada". Si trascrive il testo del  relativo  art.
          41,  come  sostituito  dall'art.  4, comma 1, del D.L.   n.
          16/1987:
             "Art. 41 (Autorizzazioni). - 1. Per l'effettuazione  dei
          trasporti  di  cose  per  conto  di terzi e' necessario che
          l'imprenditore  sia  iscritto  nell'albo  nazionale   degli
          autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi ed abbia
          ottenuto apposita autorizzazione.
             2.   L'autorizzazione   consente   l'effettuazione    di
          trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.
             3.    L'autorizzazione    e'   accordata   per   ciascun
          autoveicolo, di cui alle lettere d), e) ed f) dell'art.  26
          del  testo  unico  delle norme sulla circolazione stradale,
          approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15
          giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e
          semirimorchi che siano nella  disponibilita'  della  stessa
          impresa   o  di  altre  imprese  iscritte  nell'albo  degli
          autotrasportatori e  che  abbiano  ottenuto  autorizzazione
          ovvero siano nella disponibilita' di consorzi o cooperative
          cui  partecipino  imprese  iscritte  all'albo e che abbiano
          ottenuto autorizzazione. Nei  trasporti  internazionali  il
          traino   e'  esteso  a  veicoli  rimorchiati  immatricolati
          all'estero.
             4. L'immatricolazione  di  rimorchi  e  semirimorchi  da
          parte  delle  imprese nonche' da parte dei consorzi e delle
          cooperative di cui al comma 3 e'  subordinata  al  rispetto
          del  rapporto di non piu' di cinque veicoli rimorchiati per
          ciascun  veicolo  a  motore  tecnicamente  idoneo  al  loro
          traino.
             5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli
          autotrasportatorinon  possono  essere immatricolati veicoli
          di cui alla lettera e) dell'art. 26 del testo  unico  delle
          norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto
          del  Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, il
          numero superiore a quello dei veicoli  rimorchiati  di  cui
          all'art.  28  dello  stesso  testo  unico in disponibilita'
          della stessa impresa.
             6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e  di
          trattori    in   numero   superiore   a   quanto   indicato
          rispettivamente ai  commi  4  e  5  puo'  essere  prevista,
          sentito  il  comitato  centrale per l'albo, con decreti del
          Ministro  dei  trasporti  emanati  in  attuazione  di norme
          internazionali,  ovvero  tenendo   conto   di   particolari
          tecniche  di trasporto, nonche' con decreti che recepiscano
          accordi economici collettivi conclusi fra  le  associazioni
          piu'  rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel
          comitato centrale per l'albo,  e  dell'utenza,  ovvero  tra
          associazioni di autotrasportatori.
             7.  Il  Ministro  dei  trasporti,  sentito  il  comitato
          centrale per l'albo, puo', con proprio  decreto,  prevedere
          il  rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi
          alle  cose  oggetto  del  trasporto,  alla  portata,   alle
          caratteristiche  ed  all'impiego  del  veicolo,  all'ambito
          territoriale ed alla validita' temporale.
             8. Dell'autorizzazione e  dei  limiti  a  cui  essa  sia
          soggetta  deve  essere fatta menzione in apposito documento
          che deve accompagnare il trasporto.
             9. Le autorizzazioni  vengono  rilasciate  dagli  uffici
          provinciali  della motorizzazione civile e dei trasporti in
          concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio
          di competenza degli uffici  stessi  e  che  siano  iscritte
          nell'albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di cose per
          conto di terzi. A tal fine  le  suddette  imprese  allegano
          alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione
          all'albo.
             10.  Il  Ministro  dei  trasporti adotta i provvedimenti
          necessari affinche' l'offerta del  trasporto  di  merci  su
          strada  sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il
          comitato centrale per l'albo, che devono  esprimere  pareri
          nel  termine  di  trenta  giorni. Con tali provvedimenti il
          Ministro fissa i criteri di  priorita'  per  l'assegnazione
          delle autorizzazioni contigentate".
             -  Il D.M. 18 novembre 1982, n. 1244 "Determinazione del
          contingente di nuove autorizzazioni per l'autotrasporto  di
          cose  per  conto  di  terzi  per l'anno 1983" e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 327 del 27 novembre 1982.
             - Si trascrive il testo dell'intero art. 1  del  D.M.  4
          luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del
          22  agosto  1985,  concernente,  fra  l'altro, disposizioni
          transitorie in materia di  rilascio  di  autorizzazioni  al
          trasporto  di merci per conto terzi senza vincoli e limiti,
          nonche' di autorizzazioni speciali:
             "Art. 1. - Dall'entrata in vigore del presente decreto e
          sino alla fine  dell'anno  1985,  entro  il  quale  saranno
          emanati   i  provvedimenti  concernenti  il  riassetto  del
          mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi,  non
          si   procede   all'incremento  delle  autorizzazioni  senza
          vincoli e limiti in  atto  per  veicoli  di  portata  utile
          superiore   a   70  quintali  ovvero  di  peso  complessivo
          superiore a 115 quintali.
             Inoltre si sospende  il  rilascio  delle  autorizzazioni
          speciali  di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11),
          12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244  del
          18  novembre  1982,  salvo  quelle  indicate nel successivo
          comma.
             In  attesa  della ristrutturazione di cui al primo comma
          continua ad essere ammesso, oltre  che  nei  casi  previsti
          dall'art.  12,  paragrafo  2,  comma primo, del decreto del
          Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n.  783,  il
          rilascio  delle  autorizzazioni  speciali  per  i  seguenti
          veicoli:
              veicoli per trasporti  eccezionali,  come  definiti  al
          secondo  comma,  lettera  a)  e  b), dell'art. 10 del testo
          unico delle norme sulla circolazione  stradale,  15  giugno
          1959, n. 393;
              veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani;
              veicoli  adibiti  al  trasporto  di  liquami per spurgo
          pozzi neri, autobetoniere, anche se non  eccedenti  i  pesi
          legali".
             -  Il  D.M. 18 gennaio 1986 e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1986.
             -  La  legge  n.  44/1986  "Conversione  in  legge,  con
          modificazioni,  del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,
          concernente misure straordinarie per  la  promozione  e  lo
          sviluppo    della    imprenditorialita'    giovanile    nel
          Mezzogiorno" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  50
          del 1› marzo 1986.
             - La legge n. 870/1986 "Misure urgenti straordinarie per
          i  servizi  della  Direzione  generale della motorizzazione
          civile e dei trasporti in  concessione  del  Ministero  dei
          trasporti   (art.   20)"   e'  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291  del  16  dicembre
          1986.
             -  Il D.M. 23 dicembre 1986 e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 1986.
             - Il D.M. 12 gennaio 1991 e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 14 del 17 gennaio 1991.
             -     La     legge    n.    68/1992    "Ristrutturazione
          dell'autotrasporto  di  cose  per  conto   di   terzi"   e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio
          1992.
             Il D.P.R. n. 783/1977, "Ulteriori  norme  di  esecuzione
          della   legge   6   giugno   1974,  n.  298,  e  successive
          modificazioni" e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          296 del 29 ottobre 1977.