IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349; Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298; Visto il decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che modifica, tra l'altro, alcune disposizioni della citata legge n. 298/74, tra le quali, in particolare l'art. 41; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244, che determinava il rilascio di nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983 ed individuava le autorizzazioni speciali rilasciabili ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge n. 298/1974; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 4 luglio 1985 con il quale e' stabilito che fino al 31 dicembre 1985 non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo comma 3 del medesimo art. 1; Visto il successivo decreto ministeriale 18 gennaio 1986 con il quale il suddetto termine e' stato prorogato al 31 marzo 1986; Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 44, ed in particolare l'art. 1, comma dieci- ter, con il quale il predetto termine del 31 marzo 1986 e' stato prorogato al 31 marzo 1987; Visto l'art. 20 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, con il quale, a modifica dell'art. 1, comma dieci- ter, della citata legge 28 febbraio 1986, n. 44, il termine e' stato fissato al 31 dicembre 1986, data di entrata in vigore della medesima legge 1 dicembre 1986, n. 870; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1986 e successivi con cui il termine del 31 dicembre 1986 e' stato prorogato al 29 febbraio 1992; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1991 "Monitoraggio delle esigenze del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi", che prevedeva una indagine conoscitiva rivolta alle imprese interessate al rilascio di nuovi titoli autorizzativi, iscritte all'albo, che esercitino l'attivita' in modo effettivo e continuativo da almeno cinque anni, e che non abbiano rinunciato negli ultimi due anni a titoli autorizzativi; Visti i dati risultanti dal predetto monitoraggio, i quali evidenziano l'esistenza di una residua capacita' di trasporto da assorbire da parte delle imprese strutturate e l'opportunita' di operare un riequilibrio tra offerta e domanda di trasporto; Considerato che il Consiglio dei Ministri dei trasporti della C.E.E. ha deciso che, a partire dal 1993, avra' corso il regime di liberalizzazione del trasporto su strada nell'area comunitaria; Considerato, inoltre, che il mancato raggiungimento dell'equilibrio del mercato dell'autotrasporto e' attualmente dovuto anche alla eccessiva polverizzazione delle imprese di trasporto; Ritenuta pertanto l'opportunita' di favorire per quanto possibile l'aggregazione delle imprese di autotraporto di cose per conto di terzi; Considerato altresi' che, in attesa della definitiva attuazione della normativa comunitaria, si reputa opportuno consentire gradualmente un adeguamento della dimensione aziendale delle imprese di trasporto, al fine di consentire una loro maggiore competitivita' a livello europeo; Rilevato che un provvedimento di ristrutturazione del mercato come evidenziato e' giustificato, in funzione di un adeguamento costruttivo nell'interesse dell'economia nazionale agli obblighi internazionali di liberalizzazione, nonche' in funzione di un'azione di risanamento del mercato delle autorizzazioni; Rilevato altresi' che e' stato approvato con legge 5 febbraio 1992, n. 68, il provvedimento di "ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi" contenente gli elementi per pervenire ad un effettivo risanamento del settore; Rilevato altresi' che il rilascio di nuove autorizzazioni soltanto agli iscritti all'albo gia' professionalmente capaci ed esperti e' provvedimento non contrastante con le finalita' perseguite dalla predetta nuova normativa; Considerato, peraltro, che le nuove autorizzazioni da rilasciare non incrementano l'offerta di trasporto su strada, dal momento che l'attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 68, determina necessariamente un ridimensionamento dell'offerta stessa; Considerato: che per quanto attiene all'individuazione delle imprese alle quali rilasciare le nuove autorizzazioni risulta fondamentale tener conto, oltre che dell'anzianita' di esercizio dell'attivita', anche dei requisiti posseduti che diano garanzia di una sana gestione di impresa volta a perseguire le stesse finalita' indicate nella legge 5 febbraio 1992, n. 68, relativa alla ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi; che per quanto attiene il riparto per provincia del contingente di autorizzazione da rilasciare appare opportuno seguire in misura proporzionale l'insediamento spontaneo nelle singole province degli autotraportatori debitamente iscritti all'albo in via definitiva; Sentito il Comitato centrale per l'albo e le regioni; Decreta: Art. 1. 1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rilasciate esclusivamente autorizzazioni senza vincoli e limiti per autoveicoli di portata maggiore di 7 tonnellate o di peso totale a terra maggiore di 11,5 tonnellate, salvo quelle speciali previste al punto b) del paragrafo 2, art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, nonche' quelle previste al comma tre dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985, n. 1913. 2. Il numero delle nuove autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi da rilasciarsi senza vincoli e limiti di esercizio per autoveicoli di portata utile superiore a 7 tonnellate, ovvero di peso complessivo superiore a 11,5 tonnellate, viene fissato, (annualmente), in numero non superiore al triplo rispetto alle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi restituite nell'anno precedente da coloro che beneficiano degli incentivi per la cessazione dell'attivita' di autotrasporto di cui all'art. 9 della legge n. 68 del 5 febbraio 1992. Per il 1992, il suddetto numero di nuove autorizzazioni sara' pari al doppio di quelle restituite entro il 30 settembre dello stesso anno. I titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo non possono effettuare rinuncia a favore di terzi delle autorizzazioni stesse per il periodo di cinque anni dal loro rilascio. 3. Possono ottenere autorizzazioni senza vincoli e limiti all'autotrasportodi merci per conto di terzi le imprese iscritte all'albo che esercitano da almeno cinque anni, in modo continuo ed effettivo, l'attivita' di trasporto di merci per conto di terzi e che: a) siano titolari di autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi; b) non abbiano rinunziato a favore di terzi ad autorizzazioni durante il quinquennio precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) si impegnino a non rinunziare a favore di terzi sia alle autorizzazioni di cui sono gia' titolari, sia alle autorizzazioni di cui diventino titolari a seguito di assegnazione ai sensi del presente decreto, per un periodo di un quinquennio; d) non abbiano, durante il quinquennio precedente, subito provvedimenti disciplinari definitivi di sospensione di cui all'art. 21 della legge n. 298/74, modificato dall'art. 1- bis del decreto- legge n. 16/87 convertito nella legge n. 132/87, ne' abbiano subito le pene previste dagli articoli 26 e 46 della legge n. 298/74 e suc- cessive modificazioni, con provvedimenti definitivi. 4. Le norme del presente articolo si applicano anche ai consorzi ed alle societa' cooperative, iscritti all'albo degli autotrasportatori e/o alla sezione speciale dell'albo, nonche' alle imprese iscritte all'albo e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi che si associno in cooperative o consorzi od aderiscano a cooperative o consorzi gia' esistenti, ancorche' le imprese stesse non abbiano maturato l'anzianita' di esercizio prevista dal precedente comma tre. 5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, tutte le autorizzazioni possedute sono revocate nel caso l'impresa beneficiaria receda dal consorzio o dalla cooperativa nel quinquennio successivo all'ottenimento di autorizzazioni ai sensi del presente decreto. 6. La normativa del presente articolo si applica, altresi', alle imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi da almeno tre anni e titolari di autorizzazioni, qualora traggano origine da conferimenti o fusioni di imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori, delle quali almeno una abbia l'anzianita' di cinque anni prescritta al comma tre del presente articolo. 7. Nell'ipotesi di cui al comma precedente tutte le autorizzazioni possedute sono revocate nel caso in cui nel quinquennio successivo vengano meno i presupposti per il rilascio. 8. Alle imprese che non mantengano l'impegno di non rinunziare a favore di terzi alle autorizzazioni gia' in loro possesso nonche' a quelle ottenute sulla base del presente decreto, verranno revocate le autorizzazioni oggetto della rinuncia.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 1349/1935 reca: "Disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli". - La legge n. 298/1974 reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada". Si trascrive il testo del relativo art. 41, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/1987: "Art. 41 (Autorizzazioni). - 1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi e' necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione. 2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale. 3. L'autorizzazione e' accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere d), e) ed f) dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilita' della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella disponibilita' di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo e che abbiano ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali il traino e' esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero. 4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonche' da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 e' subordinata al rispetto del rapporto di non piu' di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino. 5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatorinon possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera e) dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, il numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'art. 28 dello stesso testo unico in disponibilita' della stessa impresa. 6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 puo' essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonche' con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni piu' rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori. 7. Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, puo', con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validita' temporale. 8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto. 9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo. 10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinche' l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorita' per l'assegnazione delle autorizzazioni contigentate". - Il D.M. 18 novembre 1982, n. 1244 "Determinazione del contingente di nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 327 del 27 novembre 1982. - Si trascrive il testo dell'intero art. 1 del D.M. 4 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto 1985, concernente, fra l'altro, disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto terzi senza vincoli e limiti, nonche' di autorizzazioni speciali: "Art. 1. - Dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla fine dell'anno 1985, entro il quale saranno emanati i provvedimenti concernenti il riassetto del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si procede all'incremento delle autorizzazioni senza vincoli e limiti in atto per veicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali. Inoltre si sospende il rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982, salvo quelle indicate nel successivo comma. In attesa della ristrutturazione di cui al primo comma continua ad essere ammesso, oltre che nei casi previsti dall'art. 12, paragrafo 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, il rilascio delle autorizzazioni speciali per i seguenti veicoli: veicoli per trasporti eccezionali, come definiti al secondo comma, lettera a) e b), dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, 15 giugno 1959, n. 393; veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani; veicoli adibiti al trasporto di liquami per spurgo pozzi neri, autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali". - Il D.M. 18 gennaio 1986 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1986. - La legge n. 44/1986 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 1986. - La legge n. 870/1986 "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti (art. 20)" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 1986. - Il D.M. 23 dicembre 1986 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 1986. - Il D.M. 12 gennaio 1991 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 14 del 17 gennaio 1991. - La legge n. 68/1992 "Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1992. Il D.P.R. n. 783/1977, "Ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 29 ottobre 1977.