LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il proprio regolamento disciplinante l'esercizio delle attivita' di intermediazione mobiliare adottato con delibera del 2 luglio 1991, n. 5387; Visto in particolare l'art. 56, comma 2, del suddetto regolamento; Viste le comunicazioni pervenute da numerosi intermediari, nonche' dalle associazioni di categoria rappresentative degli stessi con le quali viene segnalata l'impossibilita' di disporre degli strumenti anche informatici necessari per adempiere alla prevista data del 1 luglio p.v. agli obblighi di registrazione stabiliti dagli articoli 21, 32, 35 e 40 del suddetto regolamento e cio' anche per le difficolta' emerse nella predisposizione delle procedure automatiche di rilevazione dei dati da parte dei centri servizi utilizzati da detti intermediari; Ritenuta la necessita', in presenza della menzionata situazione, di prorogare l'entrata in vigore dei suddetti obblighi; Vista la nota n. RM/92053717 del 30 giugno 1992 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa in ordine alla proroga di detto termine; Delibera: Nell'art. 56, comma 2, del regolamento disciplinante l'esercizio delle attivita' di intermediazione mobiliare adottato con delibera del 2 luglio 1991, n. 5387, e limitatamente agli obblighi di registrazione di cui agli articoli 21, 32, 35 e 40 dello stesso regolamento, il termine del "1 luglio 1992" e' sostituito dal "1 ottobre 1992". La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, 30 giugno 1992 Il presidente: BERLANDA