IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
                                  E
                 LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
   Vista  la  legge  8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
   Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988);
   Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, recante  la  programmazione
triennale per la tutela dell'ambiente;
   Viste  le  delibere  CIPE  del  5  agosto 1988 e del 3 agosto 1990
concernenti il programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale;
   Vista la legge 6 dicembre 1991 e in particolare l'art.  34,  comma
2,  che  prevede  l'istituzione d'intesa con la regione Sardegna, del
Parco  nazionale  del  golfo  di  Orosei,  Gennargentu  e  dell'isola
dell'Asinara;
   Considerato  che  il Ministero dell'ambiente e la regione autonoma
della  Sardegna  concordano  che  la  predetta  intesa  debba  essere
ispirata ai seguenti principi:
    deve  essere  garantita  l'attiva  partecipazione  della  regione
autonoma della Sardegna alle fasi preparatorie e deliberanti inerenti
al programma triennale per le aree naturali protette di cui  all'art.
4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
    deve  essere  assicurato  un  adeguato  intervento  della regione
autonoma della Sardegna  nella  scelta  dei  componenti  dei  diversi
organi  di gestione provvisoria e definitiva dell'Ente parco previsti
dalla legge quadro sulle aree protette;
    nella fase di definizione della delimitazione provvisoria e delle
conseguenti misure di salvaguardia di cui all'art. 34, comma 3, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, si deve tener  conto  della  normativa
statale  e  regionale in materia e della pianificazione della regione
Sardegna, degli enti locali e degli  enti  intermedi,  nonche'  degli
studi gia' effettuati o in corso di predisposizione;
    per   quanto   riguarda  la  sorveglianza  sull'istituendo  Parco
nazionale dovra' farsi riferimento al Corpo forestale regionale;
    ferme restando le competenze dell'autorita' statale, il Ministero
dell'ambiente si impegna a dare preventiva informazione alla  regione
Sardegna  e  alle  province di tutti gli atti e di tutte le attivita'
attinenti alla vigilanza e alla gestione del Parco;
    dovra'  darsi  un  autonomo  rilievo  alla  gestione   dell'isola
dell'Asinara, nella prospettiva della creazione di un Parco nazionale
a se stante;
    con  un'intesa  di  programma,  da  stipularsi  entro  sei mesi a
partire dalla data del presente protocollo, dovra' essere  assicurato
un  adeguato  quadro economico-finanziario derivante da diverse fonti
finanziarie disponibili nazionali  e  comunitarie  a  sostegno  degli
interventi  per la tutela della promozione e dello sviluppo economico
e sociale delle  popolazioni  interessate  dal  Parco  nazionale,  in
particolare  con  l'impegno  di riservare una quota percentuale fissa
minima  del  50%  delle  assunzioni  nel  rispetto  delle  norme  sul
collocamento  di  giovani  disoccupati  e  di operatori riqualificati
provenienti   dal   settore   agro-silvo-pastorale,   assunzioni   da
effettuare nei comuni interessati dal Parco;
    dovra'  essere  corrisposto  un  equo indennizzo dei comuni e dei
privati ai quali sono state  poste  limitazioni  all'uso  dei  propri
territori e delle attivita' attualmente in atto e consentite;
    dovra'  essere  salvaguardata  ed  incentivata  l'attivita' agro-
silvo-pastorale-zootecnica in atto e consentita;
    al fine di consentire un adeguato  equilibrio  tra  attivita'  di
conservazione   e  quelle  di  sviluppo,  gli  aspetti  gestionali  e
promozionali delle risorse marine e quelli  ad  esse  connesse  delle
aree  ricadenti  nel  Parco,  saranno  regolamentati  da  un'apposita
ulteriore intesa tra  Ministero  dell'ambiente  e  regione  Sardegna,
sulla base di apposito studio elaborato da una commissione paritetica
composta da rappresentanti dello Stato, della regione Sardegna, delle
province, degli enti intermedi e degli enti locali interessati;
    dovra'  essere  predisposto e attuato un dettagliato programma di
informazione  e  sensibilizzazione  delle  popolazioni  che  illustri
motivazioni  e  opportunita'  di  sviluppo  socio-economiche connesse
all'istituzione del Parco nazionale;
   Premesso che:
    l'istituzione nei territori del Gennargentu, del golfo di  Orosei
e   dell'isola   dell'Asinara  di  un  Parco  nazionale  deve  essere
finalizzata a promuovere un processo di sviluppo economico e  sociale
basato  sulla  tutela  e sulla valorizzazione delle risorse naturali,
nonche'  della  identita'  storica  e  culturale  delle   popolazioni
residenti  e  capace  di  diffondere gli effetti positivi sull'intera
Sardegna,  anche  in  relazione  dell'inserimento  dell'isola   nelle
moderne dinamiche europee;
    l'istituzione  del  Parco nazionale del Gennargentu, del golfo di
Orosei e  dell'isola  dell'Asinara  deve  misurarsi  con  i  problemi
connessi alle condizioni di debolezza economica e occupazionale delle
zone interne della Sardegna e con la radicata e legittima aspirazione
delle  comunita'  locali  e  delle loro istituzioni rappresentative e
democratiche di essere protagoniste del governo  del  territorio,  in
cooperazione con la regione e con lo Stato;
    la   legge   nazionale  n.  394/1991:  "Legge-quadro  sulle  aree
protette"  deve  essere  attuata  tenendo  conto  della  specificita'
istituzionale  della  Sardegna, delle condizioni economiche e sociali
dei comuni interessati, delle caratteristiche peculiari dell'area;
   Concordano sulla seguente
                            I N T E S A:
                               Art. 1.
   E' istituito il Parco nazionale del golfo di Orosei, Gennargentu e
dell'isola dell'Asinara di cui all'art. 34, comma 2,  della  legge  6
dicembre  1991,  n. 394, secondo le procedure previste dalla medesima
legge e con l'osservanza delle specificazioni dettate negli  articoli
successivi.