Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei  vini,  istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 luglio 1963, n.  930,  esaminata  la  domanda
intesa  ad  ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata  "Vignanello"  ha  espresso  parere  favorevole  al   suo
accoglimento  proponendo  per  i  vini  - ai fini dell'emanazione del
decreto presidenziale di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  sopra  citato  -  il  rispettivo  disciplinare  di
produzione nel testo di cui appresso.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
disciplinare  di produzione dovranno essere inviate dagli interessati
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste  -  Direzione  generale
della  produzione  agricola,  entro  sessanta giorni dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Riconoscimento   della   denominazione   di    origine    controllata
"Vignanello"
                     disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Vignanello", accompagnata
o  non  dal  vitigno, e' riservata ai vini ottenuti dai vigneti della
relativa zona di produzione e rispondenti ai requisiti stabiliti  dal
presente disciplinare di produzione.