Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Vignanello" ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per i vini - ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Riconoscimento della denominazione di origine controllata "Vignanello" disciplinare di produzione Art. 1. La denominazione di origine controllata "Vignanello", accompagnata o non dal vitigno, e' riservata ai vini ottenuti dai vigneti della relativa zona di produzione e rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.