LA GIUNTA DEL COMITATO
                    INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283  e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
disposizioni;
  Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale
e' stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle
specialita' medicinali;
  Visto  il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce
le direttive CEE in materia di specialita' medicinali;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79, concernente la
trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi  delle
specialita'  mediciali  per  uso umano ed in particolare l'art. 2 che
disciplina la determinazione dell'aumento dei prezzi;
  Viste le istanze presentate al riguardo dalle aziende interessate;
  Vista la relazione predisposta dal servizio  prodotti  farmaceutici
in data 25 giugno 1992;
  Ritenuto  di  accogliere  le proposte limitatamente agli aumenti di
prezzo delle sole specialita' medicinali "salvavita" e  dei  prodotti
la cui disponibilita', per la generalita' della popolazione, risponde
a primarie esigenze terapeutiche;
  Considerate   le   modalita'  ed  i  tempi  tecnici  necessari  per
l'aggiornamento del prezzo sulle giacenze e  ritenuta  l'esigenza  di
non pregiudicare la lettura automatica del bollino ottico, nonche' di
assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuita';
  Considerata l'urgenza;
                              Delibera:
  1)  A  decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, i  prezzi  delle
specialita'  medicinali  di  cui all'allegato A sono modificati cosi'
come riportato nell'allegato stesso. Detti nuovi prezzi sono fissi ed
unici su tutto il territorio nazionale e sono comprensivi dell'IVA.
  2) I produttori, i  grossisti  ed  i  farmacisti  provvederanno  ad
applicare  i nuovi prezzi direttamente al cliente fino ad esaurimento
delle scorte e comunque non oltre il  1›  agosto  1992.  Le  giacenze
esistenti  dopo  tale  data  presso gli industriali, i grossisti ed i
farmacisti dovranno essere aggiornate, limitatamente alle indicazioni
sulla parte della confezione diversa dal bollino ottico, mediante  la
sovrastampa   indelebile  o  l'adozione  di  un  bollino  trasparente
autoadesivo recante il prezzo di vendita al  pubblico  stabilito  dal
presente   provvedimento  e  l'indicazione  "C.I.P.  n.  10/1992"  da
sovrapporre all'etichetta esterna originale. Il predetto bollino  non
deve essere asportabile se non deteriorando l'etichetta originale.
   Roma, 25 giugno 1992
                        Il Ministro dell'industria, del commercio
                       e dell'artigianato - Presidente della giunta
                                        BODRATO