LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il provvedimento C.I.P. n. 29 del 2 ottobre 1990 con il quale e' stato approvato il nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialita' medicinali; Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che recepisce le direttive CEE in materia di specialita' medicinali; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79, concernente la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialita' mediciali per uso umano ed in particolare l'art. 2 che disciplina la determinazione dell'aumento dei prezzi; Viste le istanze presentate al riguardo dalle aziende interessate; Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici in data 25 giugno 1992; Ritenuto di accogliere le proposte limitatamente agli aumenti di prezzo delle sole specialita' medicinali "salvavita" e dei prodotti la cui disponibilita', per la generalita' della popolazione, risponde a primarie esigenze terapeutiche; Considerate le modalita' ed i tempi tecnici necessari per l'aggiornamento del prezzo sulle giacenze e ritenuta l'esigenza di non pregiudicare la lettura automatica del bollino ottico, nonche' di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuita'; Considerata l'urgenza; Delibera: 1) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, i prezzi delle specialita' medicinali di cui all'allegato A sono modificati cosi' come riportato nell'allegato stesso. Detti nuovi prezzi sono fissi ed unici su tutto il territorio nazionale e sono comprensivi dell'IVA. 2) I produttori, i grossisti ed i farmacisti provvederanno ad applicare i nuovi prezzi direttamente al cliente fino ad esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 1 agosto 1992. Le giacenze esistenti dopo tale data presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti dovranno essere aggiornate, limitatamente alle indicazioni sulla parte della confezione diversa dal bollino ottico, mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e l'indicazione "C.I.P. n. 10/1992" da sovrapporre all'etichetta esterna originale. Il predetto bollino non deve essere asportabile se non deteriorando l'etichetta originale. Roma, 25 giugno 1992 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BODRATO