LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA E LA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni; Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto in particolare l'art. 22, comma 3, della citata legge n. 1 del 1991; Visto il decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1988, come modificato da ultimo con decreto del Ministro del Tesoro del 18 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992; Viste altresi' le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia adottate d'intesa in data 16 marzo 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 27 marzo 1992; Considerato che al fine dell'attivazione della funzione di garanzia della Cassa per i mercati di valori mobiliari non derivati si rende necessario integrare e modificare le sopra citate disposizioni; EMANANO D'INTESA le unite disposizioni che modificano e integrano le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia. Il presente provvedimento e le disposizioni annesse saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entreranno in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Essi saranno altresi' pubblicati nel Bollettino della Consob. Roma, 17 giugno 1992 Il presidente della Consob BERLANDA Il Governatore della Banca d'Italia CIAMPI