LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
                                  E
                          LA BANCA D'ITALIA
  Visto l'art. 25 dello statuto della Banca  d'Italia  approvato  con
regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni;
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto  in  particolare  l'art. 22, comma 3, della citata legge n. 1
del 1991;
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro  8  febbraio  1988,  come
modificato  da  ultimo  con  decreto  del  Ministro del Tesoro del 18
febbraio 1992, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  44  del  22
febbraio 1992;
  Viste   altresi'   le   disposizioni   concernenti   l'istituzione,
l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di  compensazione  e
garanzia  adottate  d'intesa in data 16 marzo 1992 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 27 marzo 1992;
  Considerato che al fine dell'attivazione della funzione di garanzia
della Cassa per i mercati di valori mobiliari non derivati  si  rende
necessario integrare e modificare le sopra citate disposizioni;
                          EMANANO D'INTESA
le  unite  disposizioni  che  modificano  e integrano le disposizioni
concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della
Cassa di compensazione e garanzia.
 Il  presente  provvedimento  e  le  disposizioni   annesse   saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entreranno in
vigore  dal  giorno  successivo  a  quello  della pubblicazione. Essi
saranno altresi' pubblicati nel Bollettino della Consob.
   Roma, 17 giugno 1992
                                         Il presidente della Consob
                                                   BERLANDA
Il Governatore della Banca d'Italia
               CIAMPI