IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, contenente disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi; Vista la legge 11 agosto 1984, n. 449, contenente norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese; Vista la legge 22 novembre 1988, n. 516, contenente norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7 giorno; Vista la legge 22 novembre 1988, n. 517, contenente norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le assemblee di Dio in Italia; Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, contenente norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunita' ebraiche italiane; Visto l'art. 1, capo 1 delle disposizioni di attuazione del codice civile; Considerata l'opportunita' - al fine anche di garantire una piu' rapida definizione delle procedure di autorizzazione - di delegare ai prefetti, per gli enti, dotati di personalita' giuridica in base alle predette leggi e che esercitano la loro attivita' nell'ambito di una provincia, l'esercizio delle facolta' riservate dal codice civile all'autorita' governativa relativamente all'acquisto di beni immobili e all'accettazione di donazioni, eredita', legati, il cui valore non superi L. 500.000.000; Visto l'art. 17 del codice civile; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Udito il parere del Consiglio di Stato; Decreta: A decorrere dal 1 settembre 1992, e' delegato ai prefetti l'esercizio delle facolta' attribuite alla autorita' governativa relativamente all'autorizzazione all'acquisto di beni immobili e all'accettazione di donazioni, eredita', legati, il cui valore non superi L. 500.000.000, da parte degli enti dotati di personalita' giuridica in base alle leggi citate in premessa, che svolgono la loro attivita' nell'ambito di una provincia. Sono escluse dalla delega le autorizzazioni all'acquisto di immobili e all'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte degli enti riconosciuti giuridicamente in base all'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Rimane salvo il potere di avocazione da parte del Ministro per autorizzazioni che implicano la risoluzione di questioni di massima ovvero di particolare complessita'. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 16 luglio 1992 Il Ministro: MANCINO Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1992 Registro n. 33 Interno, foglio n. 313