IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista  la  legge  20  maggio  1985, n. 222, contenente disposizioni
sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento  del
clero cattolico in servizio nelle diocesi;
  Vista  la  legge  11  agosto  1984, n. 449, contenente norme per la
regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla
Tavola Valdese;
  Vista la legge 22 novembre 1988, n. 516, contenente  norme  per  la
regolazione  dei  rapporti  tra  lo  Stato  e l'Unione italiana delle
chiese cristiane avventiste del 7› giorno;
  Vista la legge 22 novembre 1988, n. 517, contenente  norme  per  la
regolazione  dei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le assemblee di Dio in
Italia;
  Vista la legge 8 marzo  1989,  n.  101,  contenente  norme  per  la
regolazione  dei  rapporti  tra  lo  Stato e l'Unione delle comunita'
ebraiche italiane;
  Visto l'art. 1, capo 1› delle disposizioni di attuazione del codice
civile;
  Considerata l'opportunita' - al fine anche di  garantire  una  piu'
rapida definizione delle procedure di autorizzazione - di delegare ai
prefetti, per gli enti, dotati di personalita' giuridica in base alle
predette  leggi e che esercitano la loro attivita' nell'ambito di una
provincia, l'esercizio delle facolta'  riservate  dal  codice  civile
all'autorita' governativa relativamente all'acquisto di beni immobili
e  all'accettazione di donazioni, eredita', legati, il cui valore non
superi L. 500.000.000;
  Visto l'art. 17 del codice civile;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
                              Decreta:
  A  decorrere  dal  1›  settembre  1992,  e'  delegato  ai  prefetti
l'esercizio  delle  facolta'  attribuite  alla  autorita' governativa
relativamente all'autorizzazione  all'acquisto  di  beni  immobili  e
all'accettazione  di  donazioni,  eredita', legati, il cui valore non
superi L. 500.000.000, da parte degli  enti  dotati  di  personalita'
giuridica in base alle leggi citate in premessa, che svolgono la loro
attivita' nell'ambito di una provincia.
  Sono   escluse  dalla  delega  le  autorizzazioni  all'acquisto  di
immobili e all'accettazione di donazioni, eredita' e legati da  parte
degli  enti  riconosciuti  giuridicamente  in  base all'art. 10 della
legge 20 maggio 1985, n. 222.
  Rimane salvo il potere di avocazione  da  parte  del  Ministro  per
autorizzazioni  che  implicano la risoluzione di questioni di massima
ovvero di particolare complessita'.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione.
   Roma, 16 luglio 1992
                                                 Il Ministro: MANCINO
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1992
Registro n. 33 Interno, foglio n. 313