IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio  1992
contenente  disposizioni  di  indirizzo e coordinamento in materia di
rilevazione dell'inquinamento urbano e dei provvedimenti da  adottare
in presenza di episodi acuti di inquinamento atmosferico;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  4  di  detto decreto che richiede
l'adozione  di  procedure  semplificate  per   l'applicazione   sugli
autoveicoli, dei dispositivi per la riduzione delle emissioni dei gas
di scarico;
  Visto   il   decreto   28   dicembre  1991,  emanato  dal  Ministro
dell'ambiente  di  concerto  con  il  Ministro   dei   trasporti   di
recepimento   della   direttiva   91/441  concernente  l'omologazione
parziale CEE dei veicoli a motore per quanto  riguarda  le  emissioni
inquinanti prodotte dai gas di scarico;
  Vista la necessita' di adeguare la copertura dei costi di esercizio
dei  laboratori  destinati  ad  effettuare  le  verifiche e prove per
l'omologazione dei dispositivi per la riduzione delle  emissioni  dei
gas  di  scarico,  secondo  quanto  gia' praticato dai laboratori non
dipendenti dalla Direzione generale della motorizzazione civile;
  Visto l'art. 18, comma 3, della legge 1› dicembre 1986, n. 870, con
il quale e' stabilito che puo'  essere  disposto  il  versamento,  da
parte  degli  utenti,  di  diritti  aggiuntivi  per  le operazioni di
approvazione    ed    omologazione,    quando    queste    richiedono
l'utilizzazione di particolari attrezzature;
  Considerati i costi delle apparecchiature fisse e mobili necessarie
per  la  climatizzazione dell'ambiente in cui le prove debbono essere
eseguite, il  costo  delle  apparecchiature  di  prova  e  di  misura
necessarie  per  l'esecuzione  delle  prove  stesse  e la loro rapida
obsolescenza  anche  in  relazione   al   continuo   evolvere   delle
prescrizioni imposte dalle direttive comunitarie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  il  controllo  delle emissioni inquinanti contenute nei gas di
scarico  dei  veicoli  a  combustione  interna,  da   effettuare   in
conformita'  della direttiva 70/220/CEE e successive modificazioni, i
diritti aggiuntivi di cui al comma 3  dell'art.  18  della  legge  1›
dicembre 1986, n. 870, sono stabiliti in base alla tabella allegata.