IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 contenente disposizioni di indirizzo e coordinamento in materia di rilevazione dell'inquinamento urbano e dei provvedimenti da adottare in presenza di episodi acuti di inquinamento atmosferico; Visto, in particolare, l'art. 4 di detto decreto che richiede l'adozione di procedure semplificate per l'applicazione sugli autoveicoli, dei dispositivi per la riduzione delle emissioni dei gas di scarico; Visto il decreto 28 dicembre 1991, emanato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti di recepimento della direttiva 91/441 concernente l'omologazione parziale CEE dei veicoli a motore per quanto riguarda le emissioni inquinanti prodotte dai gas di scarico; Vista la necessita' di adeguare la copertura dei costi di esercizio dei laboratori destinati ad effettuare le verifiche e prove per l'omologazione dei dispositivi per la riduzione delle emissioni dei gas di scarico, secondo quanto gia' praticato dai laboratori non dipendenti dalla Direzione generale della motorizzazione civile; Visto l'art. 18, comma 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870, con il quale e' stabilito che puo' essere disposto il versamento, da parte degli utenti, di diritti aggiuntivi per le operazioni di approvazione ed omologazione, quando queste richiedono l'utilizzazione di particolari attrezzature; Considerati i costi delle apparecchiature fisse e mobili necessarie per la climatizzazione dell'ambiente in cui le prove debbono essere eseguite, il costo delle apparecchiature di prova e di misura necessarie per l'esecuzione delle prove stesse e la loro rapida obsolescenza anche in relazione al continuo evolvere delle prescrizioni imposte dalle direttive comunitarie; Decreta: Art. 1. Per il controllo delle emissioni inquinanti contenute nei gas di scarico dei veicoli a combustione interna, da effettuare in conformita' della direttiva 70/220/CEE e successive modificazioni, i diritti aggiuntivi di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, sono stabiliti in base alla tabella allegata.