IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 8, comma 5, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, che consente la presentazione di dichiarazioni integrative in aumento per quanto riguarda il reddito dei fabbricati agli effetti dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR, limitatamente ai periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente alla data dell'11 luglio 1992 e per i quali non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche ovvero non sia stato notificato avviso di accertamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visti gli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Visto l'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408; Visto l'art. 8, comma 6, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, con il quale viene consentito ai detentori di apparecchi teleradioriceventi di regolarizzare le loro posizioni agli effetti dell'abbonamento alle radiodiffusioni mediante il pagamento di quanto dovuto per i periodi anteriori a quello in corso all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333; Visto il decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, recante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni; Considerato che i contribuenti che intendano avvalersi delle disposizioni del predetto art. 8, comma 5, devono presentare apposita dichiarazione, conformemente alle indicazioni recate dal modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 luglio 1992; Considerato che con il medesimo decreto occorre stabilire le modalita' per la effettuazione dei versamenti concernenti la regolarizzazione della posizione degli utenti agli effetti dell'abbonamento alle radiodiffusioni; Ritenuta la necessita' di provvedere al riguardo; Decreta: Art. 1. 1. I contribuenti che intendano avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, devono presentare dal 1 agosto al 15 dicembre 1992 apposita dichiarazione conforme allo schema allegato al presente decreto. 2. Le predette dichiarazioni devono essere spedite, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, all'ufficio delle imposte dirette o al centro di servizio competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.