IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 8, comma 5, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.  333,
che consente la presentazione di dichiarazioni integrative in aumento
per   quanto   riguarda   il  reddito  dei  fabbricati  agli  effetti
dell'IRPEF, dell'IRPEG  e  dell'ILOR,  limitatamente  ai  periodi  di
imposta  relativamente ai quali il termine per la presentazione della
dichiarazione e' scaduto anteriormente alla data dell'11 luglio  1992
e  per  i  quali  non  siano  iniziati accessi, ispezioni e verifiche
ovvero non sia stato notificato avviso di accertamento;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visti gli  articoli  9  e  92  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto l'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;
  Visto  l'art. 8, comma 6, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
con  il  quale  viene   consentito   ai   detentori   di   apparecchi
teleradioriceventi  di  regolarizzare  le loro posizioni agli effetti
dell'abbonamento alle radiodiffusioni mediante il pagamento di quanto
dovuto per i periodi anteriori  a  quello  in  corso  all'entrata  in
vigore dello stesso decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333;
  Visto  il  decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella
legge 4 giugno 1938, n. 880, recante la disciplina degli  abbonamenti
alle radioaudizioni;
  Considerato  che  i  contribuenti  che  intendano  avvalersi  delle
disposizioni del predetto art. 8, comma 5, devono presentare apposita
dichiarazione, conformemente  alle  indicazioni  recate  dal  modello
approvato  con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro il 30 luglio 1992;
  Considerato che  con  il  medesimo  decreto  occorre  stabilire  le
modalita'   per   la  effettuazione  dei  versamenti  concernenti  la
regolarizzazione  della   posizione   degli   utenti   agli   effetti
dell'abbonamento alle radiodiffusioni;
  Ritenuta la necessita' di provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I contribuenti che intendano avvalersi delle disposizioni di cui
all'art. 8, comma 5, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, devono
presentare  dal  1› agosto al 15 dicembre 1992 apposita dichiarazione
conforme allo schema allegato al presente decreto.
  2.  Le  predette  dichiarazioni  devono  essere  spedite,  mediante
raccomandata  senza  avviso di ricevimento, all'ufficio delle imposte
dirette o al centro di servizio competente in ragione  del  domicilio
fiscale alla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.