IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle  assicurazioni  contro  i  danni  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  deliquenza  di  tipo mafioso e di altre gravi
forme  di  pericolosita'  sociale  e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
  Vista la domanda in data 24 ottobre 1991 con la  quale  la  Faro  -
Compagnia  di  assicurazioni e riassicurazioni - Societa' per azioni,
con sede in Genova, ha chiesto di essere  autorizzata  ad  esercitare
l'attivita' assicurativa in alcuni rami danni;
  Vista  la  lettera  n.  230867  in data 22 giugno 1992 con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse   collettivo  -  ISVAP  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole sulla domanda presentata dalla predetta impresa;
  Vista  la  relazione  predisposta  dall'ISVAP  per  la  commissione
consultiva per le assicurazioni private;
  Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che,
nella  seduta  del 26 giugno 1992, ha espresso parere favorevole alla
concessione dell'autorizzazione richiesta;
                              Decreta:
  La Faro - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.,  con
sede   in   Genova,   e'   autorizzata  all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa nei seguenti rami:
   infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri, corpi di  veicoli
ferroviari,  corpi  di  veicoli  aerei,  corpi  di  veicoli marittimi
lacustri  e  fluviali;  merci  trasportate;  incendio   ed   elementi
naturali; altri danni ai beni; r.c. generale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 luglio 1992
                                                 Il Ministro: GUARINO