Il comma 3 dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, impone alla Consob, qualora non siano individuati uno o piu' azionisti di controllo di una societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, di rendere noto, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti, l'ammontare delle partecipazioni di maggioranza relativa, rapportate al capitale rappresentato da azioni ordinarie. Si procede, pertanto, a segnalare nell'elenco allegato A le societa' rientranti in tale casistica e le relative percentuali di maggioranza realtiva alla data del 30 giugno 1992. Peraltro, la Commissione, al fine di assicurare la massima trasparenza circa le soglie percentuali in relazione alle quali sussiste l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, nonche' garantire la parita' d'informazione, ritiene opportuno rendere noto, nei casi in cui non sia possibile pervenire con immediatezza alla individuazione di un soggetto controllante, anche l'ammontare delle partecipazioni di controllo, di diritto o di fatto, individuate a seguito di un esame effettuato sui documenti a disposizione. Si illustrano i criteri che, in sede di prima applicazione della legge, la Commissione ha seguito nell'esaminare l'azionariato rilevante delle societa' sulla base delle singole fattispecie rilevate alla data del 30 giugno 1992. 1) Nelle ipotesi in cui dal primo esame della composizione del capitale non fosse rinvenibile un soggetto controllante che disponga della maggioranza dei diritto di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, si e' provveduto a verificare se la partecipazione di maggiore entita' posseduta da un soggetto fosse sufficiente a conferirgli una posizione di influenza dominante in assemblea ordinaria; al riguardo, si e' verificato in linea generale se, in occasione dell'ultima assemblea ordinaria degli azionisti, il numero di azioni in forza delle quali il soggetto ha votato, rapportato al numero totale di azioni votanti in assemblea, fosse idoneo a conferire al soggetto medesimo la maggioranza necessaria per le deliberazioni nella stessa assemblea ordinaria. Se la partecipazione ha consentito di ottenere la maggioranza sul capitale votante, la medesima e' stata considerata idonea ad esercitare un'influenza dominante, e quindi il soggetto e' considerato controllante di fatto la societa' (*). Le societa' rientranti in tali fattispecie e le relative percentuali di controllo sono riportate nell'elenco allegato B che comprende anche le societa' di cui al successivo punto 3). 2) La Commissione ha esaminato inoltre i casi in cui piu' azionisti hanno aggregato la totalita' delle singole quote possedute, ovvero parte delle stesse, attraverso la stipula di accordi parasociali; tali accordi sono stati considerati rilevanti (salvo le fattispecie indicate al punto 3) ai fini dell'individuazione delle soglie relative all'OPA obbligatoria, sia nel caso in cui regolino l'esercizio del diritto di voto in assemblea, sia nel caso in cui comunque consentano di dare unicita' di indirizzo alla gestione sociale. a) per quel che attiene agli accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto in assemblea ordinaria, che prevedono l'obbligo per i partecipanti di votare nelle assemblee in conformita' alle decisioni del sindacato sia per le azioni vincolate, sia per quelle eventualmente possedute e non sindacate, si e' provveduto a sommare tutte le azioni possedute dai soggetti partecipanti all'accordo. --------- (*) Non e', invece, necessario indicare le societa' in cui un soggetto possieda la maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, risultante esclusivamente dalla somma delle quote imputabili al soggetto medesimo, in quanto i dati sono noti a seguito della pubblicazione che le societa' effettuano ai sensi dell'art. 1/5- bis della legge n. 216/74. b) Sempre con riguardo ai sindacati di voto, qualora un soggetto controlli il sindacato in virtu' delle pattuizioni in esso contenute, ed al sindacato sia riferibile piu' del 50% del capitale ordinario, il soggetto e' considerato controllante di diritto la societa'; ove tale soggetto possieda ulteriori azioni non vincolate nell'ambito del sindacato, queste comunque vengono aggregate, a prescindere dall'esistenza di clausole che prevedano l'obbligo di votare in conformita' alle decisioni del sindacato anche per le azioni non vincolate. c) Ancora, qualora in virtu' di accordi parasociali considerati nella piu' ampia accezione sopra indicata, un soggetto, pur non potendo determinare le risoluzioni oggetto dell'accordo, abbia il potere di nominare la maggioranza dei consiglieri di amministrazione della societa', tale soggetto, anche in considerazione del disposto dell'art. 1/5-quater, legge n. 216/74, e' considerato controllante. d) Nelle ipotesi in cui non e' stato possibile individuare un soggetto che possa determinare le risoluzioni oggetto dell'accordo o che, in virtu' dei criteri sopra indicati, possa considerarsi controllante la societa', si e' comunque considerata rilevante la quota riveniente dalla somma delle singole partecipazioni sindacate o aggregate in un accordo parasociale al fine di ottenere unicita' di indirizzo. Le societa' rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) con le relative percentuali di controllo sono riportate nell'elenco allegato C; quelle rientranti alla lettera d) sono riportate nell'elenco allegato D. 3) Qualora un soggetto abbia dichiarato espressamente di esercitare sulla societa' un'influenza dominante esclusivamente in virtu' della propria partecipazione, si e' considerata rilevante tale partecipazione indipendentemente dall'esistenza di accordi parasociali. * * * Le societa' contrassegnate da asterisco non hanno ancora tenuto l'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio 1991-92; tuttavia la Commissione ha ravvisato l'opportunita', per completezza d'informazione, di rendere noto l'ammontare delle partecipazioni rilevanti ai fini dell'OPA obbligatoria, individuato a seguito dell'esame effettuato sui documenti a disposizione.