Il comma 3 dell'art. 10 della legge  18  febbraio  1992,  n.  149,
impone  alla  Consob,  qualora  non  siano  individuati  uno  o  piu'
azionisti di controllo di una societa' con azioni quotate in borsa  o
ammesse  alle  negoziazioni  nel  mercato ristretto, di rendere noto,
entro trenta giorni  dall'approvazione  del  bilancio  annuale  o  al
verificarsi  di  fatti  oggettivamente  rilevanti,  l'ammontare delle
partecipazioni  di  maggioranza  relativa,  rapportate  al   capitale
rappresentato da azioni ordinarie.
   Si  procede,  pertanto,  a  segnalare  nell'elenco  allegato  A le
societa' rientranti in tale casistica e le  relative  percentuali  di
maggioranza realtiva alla data del 30 giugno 1992.
   Peraltro,  la  Commissione,  al  fine  di  assicurare  la  massima
trasparenza circa le  soglie  percentuali  in  relazione  alle  quali
sussiste  l'obbligo  di  promuovere  un'offerta pubblica di acquisto,
nonche'  garantire  la  parita'  d'informazione,  ritiene   opportuno
rendere  noto,  nei  casi  in  cui  non  sia  possibile pervenire con
immediatezza alla individuazione di un soggetto  controllante,  anche
l'ammontare delle partecipazioni di controllo, di diritto o di fatto,
individuate  a  seguito  di  un  esame  effettuato  sui  documenti  a
disposizione.
   Si illustrano i criteri che, in sede di prima  applicazione  della
legge,   la   Commissione  ha  seguito  nell'esaminare  l'azionariato
rilevante  delle  societa'  sulla  base  delle  singole   fattispecie
rilevate alla data del 30 giugno 1992.
   1)  Nelle  ipotesi  in  cui dal primo esame della composizione del
capitale non fosse rinvenibile un soggetto controllante che  disponga
della  maggioranza  dei  diritto  di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria, si e' provveduto a  verificare  se  la  partecipazione  di
maggiore  entita'  posseduta  da  un  soggetto  fosse  sufficiente  a
conferirgli  una  posizione  di  influenza  dominante  in   assemblea
ordinaria;  al  riguardo,  si  e' verificato in linea generale se, in
occasione dell'ultima assemblea ordinaria degli azionisti, il  numero
di  azioni  in forza delle quali il soggetto ha votato, rapportato al
numero  totale  di  azioni  votanti  in  assemblea,  fosse  idoneo  a
conferire  al  soggetto  medesimo  la  maggioranza  necessaria per le
deliberazioni nella stessa assemblea ordinaria. Se la  partecipazione
ha  consentito  di  ottenere  la maggioranza sul capitale votante, la
medesima e'  stata  considerata  idonea  ad  esercitare  un'influenza
dominante,  e quindi il soggetto e' considerato controllante di fatto
la societa' (*).
   Le  societa'  rientranti  in  tali  fattispecie  e   le   relative
percentuali  di  controllo  sono riportate nell'elenco allegato B che
comprende anche le societa' di cui al successivo punto 3).
   2) La  Commissione  ha  esaminato  inoltre  i  casi  in  cui  piu'
azionisti hanno aggregato la totalita' delle singole quote possedute,
ovvero   parte   delle  stesse,  attraverso  la  stipula  di  accordi
parasociali; tali accordi sono stati considerati rilevanti (salvo  le
fattispecie  indicate  al  punto 3) ai fini dell'individuazione delle
soglie relative all'OPA obbligatoria, sia nel caso  in  cui  regolino
l'esercizio  del  diritto  di  voto in assemblea, sia nel caso in cui
comunque consentano di  dare  unicita'  di  indirizzo  alla  gestione
sociale.
    a)  per quel che attiene agli accordi concernenti l'esercizio del
diritto di voto in assemblea ordinaria, che prevedono l'obbligo per i
partecipanti di votare nelle assemblee in conformita' alle  decisioni
del   sindacato   sia   per  le  azioni  vincolate,  sia  per  quelle
eventualmente possedute e non sindacate, si e' provveduto  a  sommare
tutte le azioni possedute dai soggetti partecipanti all'accordo.
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   (*)  Non  e',  invece,  necessario  indicare le societa' in cui un
soggetto  possieda  la  maggioranza  assoluta  dei  diritti  di  voto
esercitabili  in assemblea ordinaria, risultante esclusivamente dalla
somma delle quote imputabili al soggetto medesimo, in quanto  i  dati
sono noti a seguito della pubblicazione che le societa' effettuano ai
sensi dell'art. 1/5- bis della legge n. 216/74.
    b)  Sempre con riguardo ai sindacati di voto, qualora un soggetto
controlli il sindacato in virtu' delle pattuizioni in esso contenute,
ed al sindacato sia riferibile piu' del 50% del  capitale  ordinario,
il  soggetto  e' considerato controllante di diritto la societa'; ove
tale soggetto possieda ulteriori azioni non vincolate nell'ambito del
sindacato,  queste  comunque   vengono   aggregate,   a   prescindere
dall'esistenza  di  clausole  che  prevedano  l'obbligo  di votare in
conformita' alle decisioni del sindacato  anche  per  le  azioni  non
vincolate.
    c)  Ancora,  qualora in virtu' di accordi parasociali considerati
nella piu' ampia accezione  sopra  indicata,  un  soggetto,  pur  non
potendo  determinare  le  risoluzioni  oggetto dell'accordo, abbia il
potere di nominare la maggioranza dei consiglieri di  amministrazione
della  societa',  tale soggetto, anche in considerazione del disposto
dell'art. 1/5-quater, legge n. 216/74, e' considerato controllante.
    d) Nelle ipotesi in cui non e'  stato  possibile  individuare  un
soggetto  che possa determinare le risoluzioni oggetto dell'accordo o
che,  in  virtu'  dei  criteri  sopra  indicati,  possa  considerarsi
controllante  la  societa',  si  e' comunque considerata rilevante la
quota riveniente dalla somma delle singole partecipazioni sindacate o
aggregate in un accordo parasociale al fine di ottenere  unicita'  di
indirizzo.
   Le  societa'  rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a),
b) e c) con le  relative  percentuali  di  controllo  sono  riportate
nell'elenco  allegato  C;  quelle  rientranti  alla  lettera  d) sono
riportate nell'elenco allegato D.
   3)  Qualora  un  soggetto  abbia   dichiarato   espressamente   di
esercitare  sulla  societa'  un'influenza dominante esclusivamente in
virtu' della propria partecipazione, si e' considerata rilevante tale
partecipazione   indipendentemente    dall'esistenza    di    accordi
parasociali.
                                * * *
   Le  societa'  contrassegnate  da asterisco non hanno ancora tenuto
l'assemblea di approvazione del  bilancio  per  l'esercizio  1991-92;
tuttavia  la Commissione ha ravvisato l'opportunita', per completezza
d'informazione, di  rendere  noto  l'ammontare  delle  partecipazioni
rilevanti  ai  fini  dell'OPA  obbligatoria,  individuato  a  seguito
dell'esame effettuato sui documenti a disposizione.