IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista  la  domanda  in  data  17  luglio  1991  e   le   successive
integrazioni  e modificazioni, con le quali la societa' Ticino Vita -
Compagnia italiana di assicurazioni  e  riassicurazioni  S.p.a.,  con
sede   in  Roma,  ha  chiesto  l'autorizzazione  ad  esercitare,  nel
territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa nei rami I e  V
e  riassicurativa  nel  ramo  I,  di  cui  al  punto A) della tabella
allegata  alla  legge  n.  742   del   22   ottobre   1986,   nonche'
l'approvazione  di  tariffe di assicurazione sulla vita e delle rela-
tive condizioni di polizza;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Viste le lettere n. 220244 del 27 gennaio 1992 e n. 222067  del  24
giugno   1992   con  le  quali  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  -   ISVAP,   ha
comunicato   il   proprio   parere   favorevole   sulla   domanda  di
autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;
  Vista  la  relazione  per  la   commissione   consultiva   per   le
assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla  commissione consultiva per le
assicurazioni private nella riunione del 13 febbraio 1992;
  Vista la  lettera  n.  220904  del  18  marzo  1992  con  la  quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole  alla  approvazione  delle  tariffe  e delle condizioni di
polizza presentate dalla richiamata impresa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  Ticino  Vita  -   Compagnia   italiana   di   assicurazioni   e
riassicurazioni   S.p.a.,   con  sede  in  Roma,  e'  autorizzata  ad
esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa
nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I, di cui al punto A)  della
tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.