LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni  e
integrazioni;
  Visto  in  particolare, l'art. 18-quinquies, sub art. 1, introdotto
nella stessa legge dall'art. 3 del  decreto  legislativo  25  gennaio
1992, n. 85;
  Considerato  che  il  suddetto  articolo attribuisce alla CONSOB il
compito di dettare disposizioni concernenti l'indicazione dei criteri
di realizzazione degli annunci pubblicitari relativi ad operazioni di
sollecitazione del pubblico risparmio soggette alla disciplina di cui
all'art. 18, sub art. 1  della  citata  legge  n.  216/1974,  nonche'
l'individuazione   dei   casi  in  cui  va  effettuato  un  controllo
preventivo dei predetti annunci e la definizione delle connesse  pro-
cedure;
                              Delibera:
  Sono  approvate  la  unite  disposizioni,  che  constano  di undici
articoli, concernenti  l'indicazione  dei  criteri  di  realizzazione
degli  annunci  pubblicitari relativi ad operazioni di sollecitazione
del pubblico risparmio soggette alla disciplina di cui  all'art.  18,
sub   art.   1,   della   legge   7  giugno  1974,  n.  216,  nonche'
l'individuazione  dei  casi  in  cui  va  effettuato   un   controllo
preventivo  dei predetti annunci e la definizione delle connesse pro-
cedure.
  La presente delibera e le  unite  disposizioni  saranno  pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  e in apposita edizione
speciale del Bollettino della CONSOB.
  Le unite disposizioni entrano  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo  alla  loro  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, 28 luglio 1992
                                               Il presidente: BESSONE