LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni; Visto in particolare, l'art. 18-quinquies, sub art. 1, introdotto nella stessa legge dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 85; Considerato che il suddetto articolo attribuisce alla CONSOB il compito di dettare disposizioni concernenti l'indicazione dei criteri di realizzazione degli annunci pubblicitari relativi ad operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio soggette alla disciplina di cui all'art. 18, sub art. 1 della citata legge n. 216/1974, nonche' l'individuazione dei casi in cui va effettuato un controllo preventivo dei predetti annunci e la definizione delle connesse pro- cedure; Delibera: Sono approvate la unite disposizioni, che constano di undici articoli, concernenti l'indicazione dei criteri di realizzazione degli annunci pubblicitari relativi ad operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio soggette alla disciplina di cui all'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nonche' l'individuazione dei casi in cui va effettuato un controllo preventivo dei predetti annunci e la definizione delle connesse pro- cedure. La presente delibera e le unite disposizioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in apposita edizione speciale del Bollettino della CONSOB. Le unite disposizioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 28 luglio 1992 Il presidente: BESSONE