IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071  modifiche  ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto il regio decreto 30 settembre  1938,  n.  1652,  disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 11 aprile 1953, n. 312 - introduzione insegnamenti
negli statuti delle Universita';
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento della docenza universitaria e relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168 - istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica,  ed  in
particolare l'art. 16;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in
data 14 febbraio 1992  e  considerato  che  la  facolta'  di  scienze
matematiche,   fisiche   e   naturali   ha  provveduto  al  richiesto
potenziamento dell'organico dei docenti;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia,  approvato  e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                           Articolo unico
  Nel vigente art. 72, relativo all'ordinamento degli studi del corso
di laurea in scienze geologiche e' aggiunto il seguente indirizzo:
C) Geologico applicato:
  Discipline caratterizzanti:
   1) complementi di geologia applicata;
   2) rilevamento geologico tecnico;
   3) idrogeologia;
   4) fotogeologia;
   5) esplorazione geologica del sottosuolo.
  Lista delle discipline facoltative:
   1) geologia regionale;
   2) mineralogia applicata;
   3) geomorfologia applicata;
   4) geofisica applicata;
   5) sedimentologia e regime dei litorali;
   6) geotecnica;
   7) estimo (con principi tecnico-economici);
   8) materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici;
   9) geochimica applicata;
  10) idrogeologia applicata;
  11) topografia e cartografia;
  12) petrografia applicata;
  13) sismica applicata.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Pavia, 10 giugno 1992
                                                   Il rettore: SCHMID