IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 84 (di seguito
"decreto"),  emanato  sulla base dell'art. 22 della legge 29 dicembre
1990, n. 428, per il recepimento  delle  direttive  del  20  dicembre
1985,  n.  611  e del 22 marzo 1988, n. 220 della Comunita' economica
europea;
  Considerato che l'art. 5,  comma  3  del  decreto  dispone  che  il
Ministro  del  tesoro,  sentita  la  Banca  d'Italia,  stabilisce  le
modalita' operative per l'esercizio del voto per corrispondenza nelle
assemblee della SICAV;
  Sentita la Banca d'Italia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Deposito delle azioni
  1. I soggetti che intendono esprimere il  voto  per  corrispondenza
effettuano  il  deposito  delle  azioni  ai  sensi dell'art. 2370 del
codice  civile,  presso  uno  degli  enti  indicati  nell'avviso   di
convocazione assembleare.
  2.  Per  le azioni custodite in deposito accentrato presso la banca
depositaria o presso organismi di gestione  centralizzata,  in  luogo
del  deposito delle azioni viene consegnata agli enti di cui al comma
1 l'attestazione rilasciata dal depositario.