IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 84 (di seguito "decreto"), emanato sulla base dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, per il recepimento delle direttive del 20 dicembre 1985, n. 611 e del 22 marzo 1988, n. 220 della Comunita' economica europea; Considerato che l'art. 5, comma 3 del decreto dispone che il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, stabilisce le modalita' operative per l'esercizio del voto per corrispondenza nelle assemblee della SICAV; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Art. 1. Deposito delle azioni 1. I soggetti che intendono esprimere il voto per corrispondenza effettuano il deposito delle azioni ai sensi dell'art. 2370 del codice civile, presso uno degli enti indicati nell'avviso di convocazione assembleare. 2. Per le azioni custodite in deposito accentrato presso la banca depositaria o presso organismi di gestione centralizzata, in luogo del deposito delle azioni viene consegnata agli enti di cui al comma 1 l'attestazione rilasciata dal depositario.