IL MINISTRO DEL TESORO Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556; Visto l'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il proprio decreto 8 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1988, come modificato dal decreto 26 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1991 e dal decreto 18 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992, con il quale sono stati istituiti un mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato negoziati a pronti ed un mercato telematico dei contratti uniformi a termine su titoli di Stato; Visto l'art. 3, comma 4, del proprio decreto 18 febbraio 1992, il quale prevede che il Ministro del tesoro stabilisce la data di avvio delle negoziazioni dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto 8 febbraio 1988, come sopra modificato; Ritenuta l'opportunita' di consentire ad altri soggetti di partecipare alle negoziazioni svolte nei mercati di cui al citato decreto 8 febbraio 1988, come sopra modificato e di fissare un termine per l'accertamento di un requisito soggettivo richiesto per la partecipazione alle contrattazioni nel mercato a pronti; Ritenuta altresi' l'esigenza di consentire l'avvio delle negoziazioni nel mercato dei contratti uniformi a termine su titoli di Stato, stabilendone la data di inizio; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Decreta: Art. 1. Possono sottoscrivere la convenzione tra i partecipanti al mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato negoziati a pronti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 8 febbraio 1988 e suc- cessive modificazioni, oltre i soggetti indicati nel comma 2 dello stesso articolo, gli enti creditizi diversi da quelli previsti alla lettera b) del medesimo comma 2, esclusivamente per attivita' di investimento del proprio portafoglio.