IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068,
modificati dal decreto del Presidente della  Repubblica  29  dicembre
1987, n. 556;
  Visto l'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto il proprio decreto 8 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  62  del  15 marzo 1988, come modificato dal decreto 26
aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9  maggio
1991  e  dal  decreto  18  febbraio  1992,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 44 del  22  febbraio  1992,  con  il  quale  sono  stati
istituiti un mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo
Stato  negoziati  a  pronti  ed  un  mercato telematico dei contratti
uniformi a termine su titoli di Stato;
  Visto l'art. 3, comma 4, del proprio decreto 18 febbraio  1992,  il
quale  prevede che il Ministro del tesoro stabilisce la data di avvio
delle negoziazioni dei contratti uniformi a termine relativi a titoli
di Stato, di cui all'art. 7, comma 1, del citato decreto  8  febbraio
1988, come sopra modificato;
  Ritenuta   l'opportunita'   di  consentire  ad  altri  soggetti  di
partecipare alle negoziazioni svolte nei mercati  di  cui  al  citato
decreto  8  febbraio  1988,  come  sopra  modificato  e di fissare un
termine per l'accertamento di un requisito soggettivo  richiesto  per
la partecipazione alle contrattazioni nel mercato a pronti;
  Ritenuta   altresi'   l'esigenza   di   consentire   l'avvio  delle
negoziazioni nel mercato dei contratti uniformi a termine  su  titoli
di Stato, stabilendone la data di inizio;
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Possono  sottoscrivere la convenzione tra i partecipanti al mercato
telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo  Stato  negoziati  a
pronti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 8 febbraio 1988 e suc-
cessive  modificazioni,  oltre  i soggetti indicati nel comma 2 dello
stesso articolo, gli enti creditizi diversi da quelli  previsti  alla
lettera  b)  del  medesimo  comma  2, esclusivamente per attivita' di
investimento del proprio portafoglio.