LA BANCA D'ITALIA
  Visto l'art. 32, primo comma, lettera a), del  regio  decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, che
attribuisce  alla  Banca  d'Italia il potere di emanare istruzioni in
materia di forme teniche dei bilanci delle  aziende  di  credito,  in
conformita' delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio;
  Visto  l'art.  14,  secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n.
23,  che  attribuisce  alla  Banca  d'Italia  il  potere  di  emanare
istruzioni in materia di forme tecniche dei bilanci degli istituti di
credito  speciale,  in  conformita'  delle deliberazioni del Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio;
  Visto l'art. 18, secondo comma, della legge 29  dicembre  1990,  n.
428,  che  ha  esteso  alle  imprese  finanziarie  e alla materia dei
bilanci consolidati i poteri normativi  di  cui  all'art.  32,  primo
comma,  lettera  a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e
successive modificazioni e integrazioni e all'art. 14, secondo comma,
della legge 10 febbraio 1981, n. 23;
  Visti gli articoli 5 e 41, secondo comma, del  decreto  legislativo
27 gennaio 1992, n. 87, di attuazione delle direttive CEE n. 86/635 e
n.  89/117  relative, rispettivamente, ai conti annuali e consolidati
degli enti finanziari e  alla  pubblicita'  dei  documenti  contabili
delle succursali italiane di intermediari esteri;
  Visto  il  decreto  del Ministro del tesoro n. 435830 del 24 giugno
1992;
  Vista la lettera n. SOC/RM/92005657 del 29 luglio 1992 con la quale
la Commissione nazionale per le societa' e  la  borsa  ha  comunicato
rispettivamente  la propria intesa sugli schemi e sulle istruzioni di
compilazione dei  bilanci  degli  intermediari  iscritti  nell'elenco
speciale previsto dall'articolo 7 della legge 5 luglio 1991, n. 197 e
il  proprio  parere  secondo  quanto  prescritto dall'art.7, comma 3,
lett. c), della legge 23 marzo 1983, n. 77;
                              Dispone:
  Il bilancio dell'impresa  e  il  bilancio  consolidato  degli  enti
finanziari  di  cui all'art. 1, secondo comma del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 87 sono redatti secondo  le  istruzioni  allegate
che  costituiscono parte integrante del presente provvedimento, fatte
salve  le  esclusioni  specificatamente  indicate  nel  testo   delle
istruzioni medesime.
  Tali  istruzioni si applicano a partire dal bilancio dell'impresa e
dal bilancio consolidato relativi al  primo  esercizio  successivo  a
quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1992.
  Roma, 31 luglio 1992
                                          Il direttore generale: DINI