IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 5, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che demanda al Ministro della sanita' di rideterminare, anche in deroga a precedenti disposizioni legislative, le forme morbose in riferimento alle patologie croniche ed acute che danno diritto all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, individuando altresi' le modalita' per il riconoscimento delle patologie stesse; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, concernente la rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria; Visto il decreto 5 settembre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1991, concernente l'integrazione al predetto decreto ministeriale 1 febbraio 1991, sulla base del parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 20 giugno 1991; Visto il decreto 30 dicembre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992 con il quale si e' provveduto a rettificare il citato decreto 5 settembre 1991; Ritenuto di dover prendere in considerazione alcune richieste pervenute da parte della Societa' italiana di pediatria, della Societa' italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica, della Societa' italiana per lo studio dell'arteriosclerosi (SISA), della Fondazione italiana per il cuore e di istituti e cliniche universitarie; Ravvisata la necessita' di ampliare le patologie, tra cui alcune relative all'eta' pediatrica ed integrare le prestazioni ad esse cor- relate erogabili in esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa gia' individuate dagli articoli 1 e 3 del citato decreto 1 febbraio 1991; Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanita' nelle sedute del 24 giugno 1992 e del 22 luglio 1992; Decreta: Art. 1. I testi dei numeri 8) e 26) dell'art. 1 del decreto ministeriale del 1 febbraio 1991, richiamato nelle premesse, sono sostituiti dai testi seguenti: "8) immunodeficienze congenite ed acquisite, non provocate da retrovirus, determinanti gravi difetti delle difese immunitarie con infezioni recidivanti: limitatamente ad antibiotici, gamma globuline ed ormoni timici". "22) neoplasie: limitatamente ai farmaci destinati al controllo della crescita neoplastica e delle complicanze ad esse correlate ed inclusi gli eventuali ormoni carenti". "26) fibrosi cistica del pancreas: limitatamente al trattamento antibiotico, agli enzimi pancreatici ad alto dosaggio, ai cortisonici topici ed ai broncodilatatori (teofillinici, beta due antagonisti ed anticolinergici)".