IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art. 5, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che
demanda al Ministro della sanita' di rideterminare, anche in deroga a
precedenti disposizioni legislative, le forme morbose in  riferimento
alle  patologie croniche ed acute che danno diritto all'esenzione dal
pagamento  delle  quote  di  partecipazione  alla  spesa   sanitaria,
individuando  altresi'  le  modalita'  per  il  riconoscimento  delle
patologie stesse;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 1  febbraio  1991,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  32  del  7 febbraio 1991,
concernente la rideterminazione delle forme morbose che danno diritto
all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla  spesa
sanitaria;
  Visto  il  decreto  5  settembre  1991  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1991, concernente l'integrazione al
predetto decreto ministeriale 1 febbraio 1991, sulla base del parere
espresso dal Consiglio superiore  di  sanita'  nella  seduta  del  20
giugno 1991;
  Visto  il  decreto  30  dicembre  1991  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992 con il quale si e'  provveduto  a
rettificare il citato decreto 5 settembre 1991;
  Ritenuto  di  dover  prendere  in  considerazione  alcune richieste
pervenute da  parte  della  Societa'  italiana  di  pediatria,  della
Societa'  italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica, della
Societa' italiana per lo studio  dell'arteriosclerosi  (SISA),  della
Fondazione   italiana   per   il  cuore  e  di  istituti  e  cliniche
universitarie;
  Ravvisata la necessita' di ampliare le patologie,  tra  cui  alcune
relative all'eta' pediatrica ed integrare le prestazioni ad esse cor-
relate  erogabili  in  esenzione  dalla  quota di partecipazione alla
spesa gia' individuate dagli articoli 1 e 3  del  citato  decreto  1
febbraio 1991;
  Visti  i  pareri  espressi dal Consiglio superiore di sanita' nelle
sedute del 24 giugno 1992 e del 22 luglio 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I testi dei numeri 8) e 26) dell'art. 1  del  decreto  ministeriale
del  1 febbraio 1991, richiamato nelle premesse, sono sostituiti dai
testi seguenti:
   "8) immunodeficienze congenite  ed  acquisite,  non  provocate  da
retrovirus,  determinanti  gravi difetti delle difese immunitarie con
infezioni recidivanti: limitatamente ad antibiotici, gamma  globuline
ed ormoni timici".
   "22)  neoplasie:  limitatamente  ai farmaci destinati al controllo
della crescita neoplastica e delle complicanze ad esse  correlate  ed
inclusi gli eventuali ormoni carenti".
   "26)  fibrosi  cistica  del pancreas: limitatamente al trattamento
antibiotico, agli enzimi pancreatici ad alto dosaggio, ai cortisonici
topici ed ai broncodilatatori (teofillinici, beta due antagonisti  ed
anticolinergici)".