IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1977, e successive modificazioni, con il quale venivano approvate le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685; Visto l'art. 2 del decreto presidenziale 9 ottobre 1990, n. 309: "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"; Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1992 oggetto di modifica con il presente decreto ministeriale al fine di rendere piu' agevole la consultazione delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alla disciplina di cui sopra; Visti i decreti ministeriali 26 aprile 1985 e 7 aprile 1991 con i quali sono stati rispettivamente approvati i testi della IX edizione e del secondo supplemento (1991) della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana; Decreta: Art. 1. Le sostanze e i preparati di cui agli uniti elenchi, in ordine alfabetico nelle relative tabelle e con l'annotazione degli estremi dell'inserimento nelle stesse, sono soggette alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685, riordinata nel decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1990: "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".