IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  ministeriale  23  aprile  1977,  e   successive
modificazioni,  con il quale venivano approvate le tabelle contenenti
l'indicazione delle sostanze stupefacenti  e  psicotrope  e  relative
preparazioni,  ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1975, n.
685;
  Visto l'art. 2 del decreto presidenziale 9 ottobre  1990,  n.  309:
"Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza";
  Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1992 oggetto di modifica  con
il  presente  decreto ministeriale al fine di rendere piu' agevole la
consultazione delle tabelle contenenti l'indicazione  delle  sostanze
stupefacenti e psicotrope soggette alla disciplina di cui sopra;
  Visti  i  decreti ministeriali 26 aprile 1985 e 7 aprile 1991 con i
quali sono stati rispettivamente approvati i testi della IX  edizione
e  del  secondo  supplemento  (1991) della Farmacopea ufficiale della
Repubblica italiana;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le sostanze e i preparati di cui  agli  uniti  elenchi,  in  ordine
alfabetico  nelle  relative tabelle e con l'annotazione degli estremi
dell'inserimento nelle stesse, sono soggette  alla  disciplina  della
legge 22 dicembre 1975, n. 685, riordinata nel decreto del Presidente
della  Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1990:  "Testo
unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina degli stupefacenti e
sostanze  psicotrope  e  riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza".