IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, con il  quale  sono
state   fissate  le  modalita'  per  la  ricongiunzione  dei  periodi
assicurativi per i liberi professionisti;
  Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativo  alle
modalita'  per  la  copertura  di  periodi  assicurativi scoperti per
omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro;
  Visto il decreto  ministeriale  27  gennaio  1964,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 65 del 13 marzo
1964, con il quale sono state approvate le  tariffe  per  il  calcolo
della riserva matematica prevista dalla predetta norma;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19  febbraio 1981, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129  del  13  maggio
1981,  con il quale sono state sostituite le tariffe di cui al citato
decreto ministeriale 27 gennaio 1964;
  Visto il decreto ministeriale 29 febbraio  1988,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 65 del 18 marzo 1988, con il quale sono state
fissate le tariffe per la regolarizzazione dei  periodi  scoperti  di
contribuzione per i lavoratori autonomi;
  Sulla   proposta  del  consiglio  di  amministrazione  della  Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri,  il  quale  nella
seduta del 21 novembre 1990 ha deliberato di approvare le tariffe per
il  calcolo  della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 5
marzo 1990, n. 45, e successivamente nella seduta del 5 marzo 1991 ha
deliberato di approvare  le  istruzioni  relative  all'uso  di  dette
tariffe;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella seduta del 26
febbraio 1992;
  Considerata  la  necessita'  di  provvedere  alla  fissazione delle
tariffe di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le tariffe per  la  determinazione  della  riserva  matematica,  in
attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 2 della legge 5 marzo
1990, n. 45, per gli iscritti alla Cassa nazionale di  previdenza  ed
assistenza   dei   geometri   che  richiedono  la  ricongiunzione  di
precedenti periodi assicurativi,  sono  determinate  sulla  base  dei
coefficienti  contenuti  nelle  tabelle  che,  vistate ed allegate al
presente decreto, ne costituiscono parte integrante.
  Sono, altresi', approvate le allegate  istruzioni  per  il  calcolo
della riserva matematica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 luglio 1992
                                              Il Ministro: CRISTOFORI