Ai soprintendenti e direttori degli
                                  istituti centrali
                                     e, p.c.:
                                  Al Gabinetto dell'on. Ministro
  L'art.   12   della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  prevede  la
predeterminazione e la pubblicazione dei criteri  e  delle  modalita'
circa  la concessione di contributi da parte dello Stato a persone ed
enti pubblici e privati.
  Come e' noto, questo Ministero,  in  applicazione  della  legge  21
dicembre  1961, n. 1552, corrisponde contributi, quale concorso dello
Stato alla spesa sostenuta da enti e  da  privati,  per  l'esecuzione
delle  opere  di  restauro  e  conservazione  dei  beni  culturali di
proprieta' non statale, sottoposti alla  disciplina  della  legge  1
giugno 1939, n. 1089.
  In  applicazione  della  citata  legge  n.  241,  si  confermano le
disposizioni, gia' impartite con circolare n. 1685 del 13 marzo 1986.
  In merito si rammenta che da allora l'erogazione dei contributi  e'
disciplinata  sia  per quanto concerne la trattazione delle pratiche,
che deve seguire lo stretto ordine cronologico di arrivo delle stesse
a questo ufficio, sia per quanto attiene alla misura del  contributo,
pari,  rispettivamente  al  trenta  per  cento e quaranta per cento a
seconda che trattasi di beni privati o di enti pubblici ed assimilati
a questi ultimi.
  Tale misura discende, tuttavia, solo dalla limitata  disponibilita'
di  bilancio, sicche', qualora la situazione finanziaria lo permetta,
resta possibile elevare tali aliquote, rispettivamente,  al  quaranta
per cento ed al cinquanta per cento.
  Il   collaudo   dovra'   essere   effettuato  entro  trenta  giorni
dall'ultimazione dei lavori e, comunque, dalla data  della  richiesta
dell'interessato ed inviato immediatamente a questo Ministero.
  Si  conferma,  inoltre,  che le opere ammissibili a contributo sono
quelle concernenti il restauro  e  la  conservazione  dei  beni,  con
esclusione, quindi, delle opere di riuso ed adeguamento funzionale.
  Si  ribadisce  la procedura per l'applicazione della legge in esame
nelle due fasi: preventiva  e  consuntiva,  con  la  possibilita'  di
richiedere  il  contributo  per un progetto generale ripartito, nella
fase consuntiva, in lotti funzionali. Vengono  allegati  gli  elenchi
della  documentazione  da  produrre  per  ciascuna  fase, nonche' gli
schemi delle richieste e degli atti da adottare.
  Con l'occasione si ricorda che la legge 27 maggio 1975, n. 176,  ha
esteso  la  possibilita'  di  concedere  contributi statali ad enti o
istituti legalmente riconosciuti, per la realizzazione  di  opere  di
prevenzione  contro  i  furti  e  l'incendio dei beni sottoposti alla
predetta legge 1 giugno 1939, n.    1089,  per  la  cui  concessione
valgono le medesime norme procedurali.
  Per  quanto  concerne,  infine,  la  richiesta  e  l'erogazione  di
contributi a favore di enti ed associazioni culturali per  mostre  ed
attivita' museali e di promozione culturale, si richiama l'attenzione
delle SS.LL. sull'allegato 10.
                                                Il direttore generale