IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 146 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
gennaio  1957,  n.  3,  modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre
1970, n. 775 e dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1982, n. 8;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n.
721, e successive modificazioni ed  integrazioni,  con  il  quale  e'
stato  approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del
personale nei consigli di  amministrazione  ed  organi  similari,  ai
sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
  Visto l'art. 2 della legge 22 gennaio 1982, n. 8, che stabilisce in
quattro anni la durata in carica dei rappresentanti del personale nei
consigli di amministrazione;
  Considerato  che a norma del predetto regolamento occorre indire le
elezioni per la nomina di otto rappresentanti del personale,  di  cui
quattro  titolari  e  quatro  supplenti,  in  seno  al  consiglio  di
amministrazione di questo Ministero almeno cinque  mesi  prima  della
scadenza del mandato dei rappresentanti in carica;
  Vista  la comunicazione datata 14 marzo 1992, n. 86648/8, per mezzo
della quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
per  la  funzione  pubblica, ha indicato le date del 29 e 30 novembre
1992 quali giorni per lo svolgimento delle operazioni per  l'elezione
dei   rappresentanti   del   personale   in   seno  al  consiglio  di
amministrazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le elezioni per la nomina  dei  rappresentanti  del  personale  nel
consiglio   di  amministrazione  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato sono  indette  per  i  giorni  29  e  30
novembre  1992  ed  avranno svolgimento il giorno 29 dalle ore 8 alle
ore 20 ed il giorno 30 dalle ore 8 alle ore 14.