IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1982, n. 8; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione ed organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; Visto l'art. 2 della legge 22 gennaio 1982, n. 8, che stabilisce in quattro anni la durata in carica dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione; Considerato che a norma del predetto regolamento occorre indire le elezioni per la nomina di otto rappresentanti del personale, di cui quattro titolari e quatro supplenti, in seno al consiglio di amministrazione di questo Ministero almeno cinque mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica; Vista la comunicazione datata 14 marzo 1992, n. 86648/8, per mezzo della quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha indicato le date del 29 e 30 novembre 1992 quali giorni per lo svolgimento delle operazioni per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione; Decreta: Art. 1. Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992 ed avranno svolgimento il giorno 29 dalle ore 8 alle ore 20 ed il giorno 30 dalle ore 8 alle ore 14.