IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968,  n.
1255,  che  approva  il  regolamento  riguardante la disciplina della
produzione, del commercio  e  della  vendita  di  fitofarmaci  e  dei
presidi delle derrate alimentari immagazzinate;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
223;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 16 novembre 1987,
concernente  la  sospensione  cautelativa   della   produzione,   del
commercio  e  della vendita dei presidi sanitari a base del principio
attivo Ciexatin, in attesa di conoscere i risultati  degli  ulteriori
studi e delle sperimentazioni in corso;
  Vista   la  documentazione  relativa  a  studi  e  sperimentazioni,
presentata dalle imprese Elf Atochem Agri,  rappresentate  in  Italia
dalla  Decco Italia S.r.l., Chemia e Sipcam S.p.a. rispettivamente in
data 20 maggio 1991, 22 novembre 1991, 15 gennaio 1991, e  successive
integrazioni;
  Vista  la  valutazione effettuata nella seduta del 13 febbraio 1992
dalla commissione  consultiva  tossicologica  nazionale,  sulla  base
della documentazione scientifica disponibile e di quella piu' recente
prodotta  dalle  imprese suddette, relativamente alle caratteristiche
tossicologiche della sostanza attiva Ciexatin;
  Visto il parere favorevole espresso in data  31  marzo  1992  dalla
commissione  consultiva  di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, integrata con  membri  della
citata C.C.T.N., alla riammissione in commercio di presidi sanitari a
base  della  sostanza  attiva  Ciexatin  alle  nuove  prescrizioni  e
condizioni di impiego stabilite;
  Ritenuto che  i  risultati  degli  studi  e  delle  sperimentazioni
consentono  di  definire nuove prescrizioni e condizioni idonee ad un
impiego sicuro della sostanza attiva Ciexatin;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. A conclusione del riesame  della  sostanza  attiva  Ciexatin  e'
approvata  la  scheda  tecnica  relativa, che fa parte integrante del
presente decreto,  riportante  le  nuove  prescrizioni  e  condizioni
d'impiego.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 agosto 1992
                                              Il Ministro: DE LORENZO